12.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA
(Causa C-168/09) (1)
(Proprietà industriale e commerciale - Direttiva 98/71/CE - Protezione giuridica dei disegni e modelli - Art. 17 - Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore - Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa - Principio della tutela del legittimo affidamento)
2011/C 80/05
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti
Ricorrente: Flos SpA
Convenuta: Semeraro Casa e Famiglia SpA
con l’intervento di: Assoluce — Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Milano — Interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli — Normativa nazionale che ha trasposto la direttiva introducendo la protezione del diritto d’autore per i disegni e i modelli — Facoltà di uno Stato membro di estendere le condizioni per la concessione di detta protezione
Dispositivo
1)
L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.
2)
L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.
(1) GU C 167 del 18.7.2009.
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