4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
(Causa C-173/09) (1)
(Previdenza sociale - Libera prestazione dei servizi - Assicurazione malattia - Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro - Autorizzazione preventiva - Condizioni di applicazione dell’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Modalità per il rimborso all’iscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro - Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore)
2010/C 328/09
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Georgi Ivanov Elchinov
Convenuta: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrative sad Sofia-grad — Interpretazione dell’art. 49 CE e dell’art. 22, n. 1, lett. c), e n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1) — Assicurazione malattia — Diniego di autorizzazione da parte dell’organismo nazionale competente di spese finanziate a carico del suo bilancio (modulo E 112) per l’ottenimento di cure mediche più efficaci in uno Stato membro diverso da quello di residenza del paziente assicurato — Presunzione di una connessione necessaria tra tale finanziamento e l’esistenza di tale tipo di cure nel territorio nazionale — Nozione di «cure che non possono essere praticate all’interessato nello Stato membro di residenza» — Modalità di autorizzazione del finanziamento e regime applicabile al rimborso delle spese esposte — Obbligo di un giudice nazionale di grado inferiore di conformarsi alle istruzioni interpretative di un giudice di grado superiore, qualora le ritenga in contrasto con il diritto comunitario
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall’istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione.
2)
Gli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.
3)
Per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede l’iscritto al regime previdenziale, l’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, dev’essere interpretato nel senso che un’autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non può essere negata:
—
se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bensì definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dall’istituzione competente, è accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e
—
se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede l’iscritto al regime previdenziale.
Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede l’iscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso è previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro.
4)
Quando è accertato che il diniego di rilascio di un’autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dall’iscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare l’istituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto l’importo che sarebbe stato normalmente saldato da quest’ultima qualora l’autorizzazione fosse stata debitamente rilasciata.
Quest’importo dev’essere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui è soggetta l’istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora l’importo sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, l’istituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
(1) GU C 180 del 1.8.2009.
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