7.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali
(Causa C-221/09) (1)
(Regolamento (CE) n. 530/2008 - Validità - Politica comune della pesca - Conservazione delle risorse - Ricostituzione degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo)
2011/C 139/03
Lingua processuale: il maltese
Giudice del rinvio
Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Parti
Ricorrente: AJD Tuna Ltd
Convenuti: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Validità del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
1)
Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, né quella dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, alla luce del principio del contraddittorio e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
2)
Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 530/2008, alla luce del requisito di motivazione derivante dall’art. 296, n. 2, TFUE, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.
3)
Il regolamento n. 530/2008 è invalido nei limiti in cui, essendo stato adottato sul fondamento dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti da esso sanciti prendono effetto a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate in tale Stato membro, e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendono effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana, nonché cipriota, oppure registrate in questi Stati membri, e per gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
(1) GU C 205 del 29.8.2009.
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