29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona — Italia) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia
(Causa C-225/09) (1)
(Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato - Direttiva 98/5/CE - Art. 8 - Prevenzione dei conflitti d’interessi - Normativa nazionale che vieta l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale - Cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati)
2011/C 30/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Cortona
Parti
Ricorrente: Edyta Joanna Jakubowska
Convenuto: Alessandro Maneggia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Cortona — Interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) e degli artt. 3, 4, 10, 81 e 98 CE — Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della libera professione di avvocato ed il lavoro a tempo parziale presso un’amministrazione pubblica — Cancellazione dell’iscrizione all'albo dell’ordine professionale prevista per gli avvocati che non abbiano scelto fra la libera professione e il lavoro a tempo parziale
Dispositivo
1)
Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati.
2)
L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati — vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale — presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.
(1) GU C 205 del 29.8.2009.
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