15.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-226/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Attribuzione di un contratto per servizi di interpretariato e traduzione - Servizi ricompresi nell’allegato II B della detta direttiva - Servizi non soggetti a tutti i vincoli ivi previsti - Ponderazione dei criteri di attribuzione stabilita successivamente alla presentazione delle offerte - Modificazione della ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate - Rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza)
2011/C 13/15
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis e A.-A. Gilly, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, A. Collins, SC)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Assegnazione di un appalto per servizi di interpretazione e traduzione — Servizi non soggetti a tutti i requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Applicazione di una ponderazione dei criteri di aggiudicazione dopo la presentazione delle offerte — Principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza
Dispositivo
1)
Avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea e l’Irlanda sopporteranno ognuna le proprie spese.
(1) GU C 220 del 12.9.2009.
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