25.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 186/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu Ringkonnakohus — Repubblica di Estonia) — Novo Nordisk AS/Ravimiamet
(Causa C-249/09) (1)
(Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Pubblicità - Rivista medica - Indicazioni non contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto)
2011/C 186/02
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tartu Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Novo Nordisk AS
Convenuto: Ravimiamet
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione dell’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Pubblicità di medicinali contenuta in una rivista medica destinata a persone autorizzate a prescrivere medicinali — Possibilità o meno di includere in siffatte pubblicità informazioni che non si limitano a quelle contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto
Dispositivo
1)
L’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che comprende anche le citazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute nella pubblicità per un medicinale destinata alle persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali.
2)
L’art. 87, n. 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che vieta la pubblicazione in un messaggio pubblicitario per un medicinale, diretto a persone autorizzate a prescrivere tale medicinale o a fornirlo, di affermazioni contrarie al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma non esige che tutte le affermazioni contenute in tale messaggio si trovino in detto riassunto o possano essere da esso dedotte. Siffatta pubblicità può includere affermazioni che completano gli elementi indicati all’art. 11 di detta direttiva, purché tali affermazioni:
—
confermino o precisino, in modo compatibile, tali elementi senza snaturarli, e
—
siano conformi alle condizioni indicate agli artt. 87, n. 3, e 92, nn. 2 e 3, di detta direttiva.
(1) GU C 220 del 12.9.2009.
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