27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 luglio 2011 — Edwin Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Elio Fiorucci
(Causa C-263/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 52, n. 2, lett. a) - Marchio comunitario denominativo «ELIO FIORUCCI» - Domanda di nullità fondata su un diritto al nome ai sensi del diritto nazionale - Controllo della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto nazionale effettuate dal Tribunale - Potere del Tribunale di riformare la decisione della commissione di ricorso - Limiti)
2011/C 252/04
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Edwin Co. Ltd (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto, L. Rampini e J. Crespo Carrillo, agenti), Elio Fiorucci (rappresentanti: A. Vanzetti e A. Colmano, avvocati)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1), relativa a un procedimento di nullità e di decadenza tra il sig. Elio Fiorucci e la Edwin Co. Ltd, nella parte in cui detta decisione contiene un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La domanda di modifica della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 2009, causa T-165/06, Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), presentata dal sig. Fiorucci è respinta.
3)
La Edwin Co. Ltd e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché, in solido tra loro, tre quarti delle spese del sig. Fiorucci.
4)
Il sig. Fiorucci sopporterà un quarto delle proprie spese.
(1) GU C 220 del 12.9.2009.
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