19.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, già College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(Causa C-266/09) (1)
(Ambiente - Prodotti fitosanitari - Direttiva 91/414/CEE - Accesso del pubblico all’informazione - Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE - Applicazione nel tempo - Nozione di «informazione ambientale» - Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali)
2011/C 55/13
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co.
Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
Con l’intervento di: Bayer CropScience BV, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e degli artt. 2 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Informazione comunicata alle autorità nazionali, nell’ambito di una procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, al fine di fissare la quantità massima di un pesticida, o di un componente o di un prodotto di trasformazione dello stesso, che può essere presente nei cibi o nelle bevande — Carattere confidenziale e interesse pubblico
Dispositivo
1)
La nozione di «informazione ambientale» di cui all’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande.
2)
Fatto salvo il caso in cui una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale non rientri in quelle elencate all’art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14 devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4.
3)
L’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.
(1) GU C 267 del 7.11.2009.
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