7.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest
(Causa C-275/09) (1)
(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2 100 m - Nozione di «costruzione» - Rinnovo dell’autorizzazione di gestione)
2011/C 139/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State van België
Parti
Ricorrenti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, P. De Donder, F. De Becker, K. Colenbie, Ph. Hutsebaut, B. Kockaert, VZW Boreas, F. Petit, V.S. de Burbure de Wezembeek, L. Van Dessel
Convenuta: Vlaamse Gewest
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State van België — Interpretazione dell’allegato I, punto 7, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Costruzione di aeroporti con pista di decollo e di atterraggio di lunghezza pari o superiore a 2 100 metri — Nozione di «costruzione»
Dispositivo
L’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, devono essere interpretati nel senso che:
—
il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni;
—
spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.
(1) GU C 267 del 7.11.2009.
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