18.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 346/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di I. B.
(Causa C-306/09) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri - Art. 4 - Motivi di non esecuzione facoltativa - Art. 4, punto 6 - Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena - Art. 5 - Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire - Art. 5, punto 1 - Condanna in contumacia - Art. 5, punto 3 - Mandato d’arresto emesso ai fini di un’azione penale - Consegna subordinata alla condizione che la persona ricercata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione - Applicazione congiunta dei punti 1 e 3 dell’art. 5 - Compatibilità)
2010/C 346/27
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parte
I.B.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli artt. 4, punto 6) e 5, punto 3) della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché dell’art. 6, n. 2, del Trattato UE — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo e garanzie che deve fornire lo Stato membro che ha emesso tale mandato — Possibilità, per lo Stato membro di esecuzione, di subordinare la consegna di una persona residente nel suo territorio alla condizione che tale persona, dopo essere stata sentita nello Stato membro di emissione del mandato d’arresto, venga rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che potrebbe essere pronunciata a suo carico nello Stato membro emittente — Situazione particolare di una persona già condannata nello Stato membro emittente, ma in base ad una sentenza pronunciata in contumacia, contro cui essa dispone ancora di un mezzo di ricorso — Eventuale incidenza sulla decisione che devono adottare le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di un rischio di lesione dei diritti fondamentali dell’interessato e, in particolare, del diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare
Dispositivo
Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l’art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest’ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.
(1) GU C 233 del 26.9.2009, pag. 11.
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