15.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/14
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 novembre 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commissione europea
(Causa C-322/09 P) (1)
(Impugnazione - Aiuto di Stato - Denuncia da parte di un concorrente - Ricevibilità - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 4, 10, 13 e 20 - Decisione della Commissione di non proseguire l’esame della denuncia - Qualificazione dei provvedimenti da parte della Commissione, in parte, come non costitutivi di aiuti di Stato e, in parte, come aiuti esistenti compatibili con il mercato comune - Art. 230 CE - Nozione di «atto impugnabile»)
2011/C 13/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione, contenuta nelle sue lettere 24 marzo e 28 aprile 2006, di non avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, del Trattato CE, a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente in ordine a taluni aiuti asseritamente concessi dalle autorità svedesi alla Stockholm Visitors Board AB sotto forma di vari tipi di sussidi concessi dalla città di Stoccolma — Atti impugnabili
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT/Commissione, è annullata.
2)
L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale è respinta.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sulle conclusioni della NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB dirette all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nelle sue lettere 24 marzo e 28 aprile 2006, di non dar seguito all’esame della denuncia che detta società aveva depositato, relativa ad aiuti di Stato asseritamente illegittimi concessi dalla città di Stoccolma alla Stockholm Visitors Board AB.
4)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 233 del 26.6.2009, p. 12.
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