10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Departement/Maria Dias
(Causa C-325/09) (1)
(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Art. 16 - Diritto di soggiorno permanente - Periodi compiuti anteriormente al termine di trasposizione di detta direttiva - Soggiorno legale - Soggiorno unicamente in base ad un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della direttiva 68/360/CEE ed in assenza dei requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno)
2011/C 269/06
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Secretary of State for the Home Departement
Convenuta: Maria Dias
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione dell’art. 18, n. 1, del Trattato CE — Diritto di soggiorno permanente — Nozione di soggiorno legittimo — Cittadino dell’Unione, titolare di un diritto di soggiorno di cinque anni nel Regno Unito rilasciato conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 68/360/CEE, il cui soggiorno è stato interrotto da un periodo di disoccupazione volontaria — Titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE — Presa in considerazione dei periodi di soggiorno compiuti prima della data di entrata in vigore della direttiva
Dispositivo
L’art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:
—
i periodi di soggiorno compiuti anteriormente al 30 aprile 2006 unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ex art. 16, n. 1, della direttiva medesima, e
—
i periodi di soggiorno inferiori a due anni consecutivi, compiuti unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva 68/360 e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un diritto di soggiorno, effettuati prima del 30 aprile 2006 e dopo un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso anteriormente a tale data, non sono idonei ad incidere sull’acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto dall’art. 16, n. 1.
(1) GU C 256 del 24.10.2009.
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