18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern
(Causa C-327/09) (1)
(Art. 249, quarto comma, CE - Atti delle istituzioni - Decisione della Commissione presa nei confronti di un singolo - Regolamento (CE) n. 258/97 - Nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare - Decisione 2000/196/CE - «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» - Rifiuto di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio - Effetti nei confronti di una persona diversa dal destinatario)
2011/C 179/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mensch und Natur AG
Convenuto: Freistaat Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 249, quarto comma, CE e della decisione della Commissione 22 febbraio 2000, 2000/196/CE, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61, pag. 14) — Decisione della Commissione presa nei confronti di un singolo — Effetti nei confronti di una persona diversa dal destinatario
Dispositivo
Una decisione della Commissione adottata in base all’art. 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, che rifiuta di immettere sul mercato dell’Unione un alimento o un ingrediente alimentare, non è vincolante per soggetti diversi dalla persona o dalle persone che essa designa come destinatari. Per contro, le autorità competenti di uno Stato membro devono verificare se un prodotto commercializzato sul suo territorio, le cui caratteristiche sembrano corrispondere a quelle del prodotto che è stato oggetto di tale decisione della Commissione, costituisca un nuovo alimento o un nuovo ingrediente alimentare, ai sensi dell’art. 1, n. 2, di detto regolamento, e, se del caso, esse devono ingiungere alla persona interessata di conformarsi alle disposizioni del regolamento in parola.
(1) GU C 282 del 21.11.2009.
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