29.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz — Austria) — Procedimento penale a carico di Jochen Dickinger, Franz Ömer
(Causa C-347/09) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Normativa nazionale che prevede un monopolio di gestione per i giochi di casinò su Internet - Presupposti di ammissibilità - Politica commerciale espansionista - Controlli sugli operatori di giochi d’azzardo effettuati in altri Stati membri - Attribuzione del monopolio ad una società di diritto privato - Possibilità di ottenere il monopolio riservata alle sole società di capitali aventi la propria sede sociale nel territorio nazionale - Divieto per il titolare del monopolio di creare filiali al di fuori dello Stato membro di stabilimento)
2011/C 319/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Linz
Imputati nella causa principale
Jochen Dickinger, Franz Ömer
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bezirksgericht Linz — Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Normativa nazionale che vieta, sotto comminatoria di sanzioni penali, la gestione di giochi d’azzardo in assenza di una concessione rilasciata dall’autorità competente, ma riserva la possibilità di ottenere tale concessione, per una durata massima di 15 anni, alle società di capitali stabilite nel territorio nazionale e non aventi filiali all’estero
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 49 CE, osta alla comminatoria di sanzioni penali per la violazione di un monopolio di gestione di giochi d’azzardo, quale il monopolio di gestione dei giochi di casinò commercializzati tramite Internet previsto dalla normativa nazionale oggetto della causa principale, nel caso in cui tale normativa non sia conforme alle disposizioni del citato diritto dell’Unione.
2)
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile ai servizi di giochi d’azzardo commercializzati tramite Internet nel territorio di uno Stato membro ospitante da un operatore stabilito in un altro Stato membro, nonostante che tale operatore:
—
abbia creato nello Stato membro ospitante una certa infrastruttura di supporto informatico, ad esempio un server, e
—
si avvalga di servizi di assistenza informatica offerti da un prestatore stabilito nello Stato membro ospitante, al fine di fornire i propri servizi a consumatori stabiliti anch’essi in questo Stato membro.
3)
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che:
a)
uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi d’azzardo può legittimamente ritenere che soltanto l’istituzione di un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche possa consentire di fronteggiare la criminalità connessa a tale settore e di perseguire gli obiettivi della prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace;
b)
per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio in materia di giochi d’azzardo, la quale consenta al titolare di tale monopolio di condurre una politica espansionistica, deve:
—
fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e
—
consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate;
c)
il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.
(1) GU C 282 del 21.11.2009.
Full & Egal Universal Law Academy