21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, già ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione europea
(Causa C-352/09 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato comunitario dei prodotti piatti in acciaio inossidabile - Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 - Competenza della Commissione - Principi nulla poena sine lege e dell’autorità di cosa giudicata - Diritti della difesa - Imputabilità del comportamento illegittimo - Trasferimento della responsabilità per mezzo di dichiarazione - Prescrizione - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)
2011/C 152/06
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, già ThyssenKrupp Stainless AG (rappresentanti: M. Klusmann, Rechtsanwalt, e S. Thomas, Universitätsprofessor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1o luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 65 CA, e, in subordine, una richiesta di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente tramite tale decisione — Intesa sul mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile — Decisione che accerta una violazione dell’art. 65 CA dopo la scadenza del Trattato CECA, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1) — Violazione del principio di legalità delle pene e dell’autorità di cosa giudicata nonché degli artt. 5 CE, 7, n. 1, CE, e 83 CE — Violazione delle norme applicabili in materia di prescrizione delle azioni giudiziarie
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La ThyssenKrupp Nirosta GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 282 del 21.11.2009.
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