2.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara
(Causa C-359/09) (1)
(Avvocati - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica - Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante - Presupposti - Iscrizione all’albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante)
2011/C 103/08
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Donat Cornelius Ebert
Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Normativa di uno Stato membro che riserva la possibilità di esercitare la professione di avvocato, con il titolo professionale di detto Stato, soltanto agli avvocati che abbiano ottenuto in quest'ultimo l'iscrizione all'albo di un ordine professionale forense
Dispositivo
1)
Né la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, né la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, ostano ad una normativa nazionale che, ai fini dell’esercizio dell’attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, istituisca l’obbligo di essere membro di un organismo quale un ordine degli avvocati.
2)
Le direttive 89/48 e 98/5 si completano instaurando, per gli avvocati degli Stati membri, due modalità d’accesso alla professione d’avvocato in uno Stato membro ospitante con il titolo professionale di quest’ultimo.
(1) GU C 312 del 19.12.2009.
Full & Egal Universal Law Academy