6.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 232/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bonn — Germania) — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt
(Causa C-360/09) (1)
(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Documenti ed informazioni forniti nell’ambito di un programma nazionale di clemenza - Eventuali effetti pregiudizievoli dell’accesso dei terzi a simili documenti sull’efficacia e sul corretto funzionamento della cooperazione tra le autorità che formano la Rete europea della concorrenza)
2011/C 232/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Bonn
Parti
Ricorrente: Pfleiderer AG
Convenuto: Bundeskartellamt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Bonn — Interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di intese, in particolare degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1), nonché dell’art. 10, secondo comma, CE in combinato disposto con l’art. 3, n. 1, lett. g), CE — Documenti e informazioni forniti dai richiedenti il beneficio del trattamento favorevole alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in conformità di un programma nazionale di clemenza — Eventuali effetti pregiudizievoli dell’accesso dei terzi a simili documenti sull’efficacia e sul corretto funzionamento della cooperazione tra le autorità che compongono la Rete europea della concorrenza
Dispositivo
Le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di intese, ed in particolare il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un soggetto, danneggiato da un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione e che intenda conseguire il risarcimento del danno, ottenga l’accesso ai documenti relativi ad un procedimento di clemenza riguardante l’autore di tale infrazione. Spetta tuttavia ai giudici degli Stati membri, sulla base del loro diritto nazionale, determinare le condizioni alle quali un simile accesso deve essere autorizzato o negato, ponderando gli interessi tutelati dal diritto dell’Unione.
(1) GU C 297 del 5.12.2009.
Full & Egal Universal Law Academy