11.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Isaac International Limited
(Causa C-371/09) (1)
(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale - Art. 212 bis - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 292 - Regolamento (CE) n. 88/97 - Art. 14 - Dazio antidumping - Telai di biciclette)
2010/C 246/19
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Convenuta: Isaac International Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’art. 14, lett. c) del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17) — Interpretazione dell’art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 212, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1) — Dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Requisiti a fini dell’esenzione di talune importazioni di parti essenziali di biciclette — Ottenimento di un’autorizzazione di destinazione particolare — Importatore che non ha ottenuto l’autorizzazione necessaria, per omessa verifica del tenore delle disposizione di cui all’art. 14, lett. c) del regolamento (CE) n. 88/97 e all’art. 292, n. 3 del regolamento (CEE) n. 2451/93 — Nozione di negligenza manifesta
Dispositivo
1)
La procedura di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, non può valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito e operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un’esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93.
2)
L’art. 212 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, non consente di concedere l’esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possieda l’autorizzazione preventiva per beneficiare di un’esenzione da tali dazi in base all’art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97.
(1) GU C 267 del 7.11.2009.
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