4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-382/09) (1)
(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Capitolo 73 - Trefoli e cavi di acciaio - Voce 7312 - Codice TARIC - Errore nella classificazione doganale - Messa in libera pratica delle merci - Regolamento (CE) n. 384/96 - Dazi antidumping - Ammende di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping)
2010/C 328/12
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās Tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Stils Met SIA
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstakas tiesas Senats — Interpretazione del capitolo 73 dell’allegato I del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789/2003 (GU L 281, pag. 1) e dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, no1810 (GU L 327, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1) — Trefoli e cavi di acciaio, non rivestiti o semplicemente zincati, qualunque sia la loro composizione chimica, in particolare quelli di acciaio legato, non provenienti né dalla Moldavia né dal Marocco — Classificazione nelle posizioni 7312108219, 7312108419, 7312108619 della nomenclatura combinata nel 2004 e nel 2005 — Normativa nazionale che stabilisce una sanzione il cui importo è pari a quello del dazio antidumping
Dispositivo
1)
La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile nel 2004 e nel 2005, deve essere interpretata nel senso che cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che non provengono né dalla Moldavia né dal Marocco, rientrano nei codici TARIC 7312108219, 7312108419 o 7312108619 in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.
2)
L’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione dogale di merci importate nel territorio doganale dell’Unione, preveda l’imposizione di un’ammenda di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l’importo di quest’ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.
(1) GU C 297 del 5.12.2009.
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