20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/10
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Uszodaépítő kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
(Causa C-392/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte - Nuova normativa nazionale - Requisiti relativi al contenuto della fattura - Applicazione con effetto retroattivo - Perdita del diritto a detrazione)
2010/C 317/18
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Uszodaépítő kft
Convenuto: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
Oggetto
Interpretazione degli artt. 17 e 20 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dei principi generali del diritto comunitario — Nuova normativa nazionale sull’IVA che accorda ai soggetti passivi il diritto di optare per la sua applicazione, anche con effetto retroattivo, alle pratiche in corso alla data della sua entrata in vigore — Applicazione con effetto retroattivo, pena la perdita del diritto alla detrazione, delle nuove disposizioni relative alle condizioni relative al contenuto della fattura
Dispositivo
Gli artt. 167, 168 e 178 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione retroattiva di una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime di inversione contabile, subordini la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per prestazione di servizi di costruzione alla rettifica delle fatture relative a tali operazioni ed al deposito di una dichiarazione complementare di rettifica, qualora l’autorità fiscale interessata disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario delle operazioni in questione e per verificare l’importo dell’imposta detraibile.
(1) GU C 11 del 16.1.2010.
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