6.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 232/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Marie Landtová/Česká správa sociálního zabezpečení
(Causa C-399/09) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Previdenza sociale - Convenzione in materia previdenziale conclusa fra due Stati membri prima della loro adesione all’Unione europea - Stato membro competente a prendere in considerazione i periodi di assicurazione maturati - Pensione di vecchiaia - Integrazione della prestazione concessa unicamente ai cittadini e residenti di uno Stato membro)
2011/C 232/09
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Marie Landtová
Convenuta: Česká správa sociálního zabezpečení
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'art. 12 CE, degli artt. 3, n. 1, 7, n. 2, lett. c), 10 e 46, nonché dell’allegato III, parte A, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Pensione di vecchiaia — Determinazione dello Stato membro competente a tener conto dei periodi di assicurazione acquisiti — Ripercussioni della normativa comunitaria su un accordo in materia di previdenza sociale concluso tra due Stati membri prima della loro adesione all’Unione europea
Dispositivo
1)
Le disposizioni della parte A, punto 6, dell’allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 629, lette in combinato disposto con l’art. 7, n. 2, lett. c), del medesimo, non ostano ad una norma nazionale, come quella in discussione nella causa principale, la quale dispone il pagamento di un’integrazione della prestazione di vecchiaia quando l’importo di quest’ultima, accordato in applicazione dell’art. 20 della convenzione bilaterale fra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, firmata il 29 ottobre 1992, recante misure dirette a definire la situazione dopo la scissione, il 31 dicembre 1992, della Repubblica federale ceca e slovacca, sia inferiore a quanto sarebbe stato percepito se la pensione di vecchiaia fosse stata calcolata in applicazione delle previsioni del diritto della Repubblica ceca.
2)
Il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 10 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 629/2006, osta ad una norma nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che consente l’erogazione di un’integrazione della prestazione di vecchiaia unicamente ai cittadini cechi residenti nel territorio della Repubblica ceca, senza che ciò abbia necessariamente la conseguenza, sotto il profilo del diritto dell’Unione, di privare di tale integrazione una persona che soddisfi tali due condizioni.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
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