28.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 160/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-405/09) (1)
(Inadempimento da parte di uno Stato - Risorse proprie dell’Unione - Procedimenti diretti alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione - Ritardo nella constatazione delle risorse proprie afferenti a tali dazi)
2011/C 160/06
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e M. Huttunen, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. Pere, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: B. Klein, agente)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Inosservanza, nel caso di recupero a posteriori, dei termini prescritti per la presa in considerazione e la constatazione delle risorse proprie comunitarie
Dispositivo
1)
Applicando un procedimento amministrativo secondo cui le risorse proprie dell’Unione europea sono accertate solo dopo che al debitore del dazio è stato accordato un termine di almeno quattordici giorni per presentare le sue osservazioni e non rispettando i termini previsti per l’accredito delle suddette risorse, in occasione della riscossione ex post dei dazi, con la conseguenza di ritardarne il pagamento, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1359, e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.
2)
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
(1) GU C 312 del 19.12.2009.
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