29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/7
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Vassiliki Stylianou Vandorou (causa C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (causa C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (causa C-426/09)/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
(Cause riunite C-422/09, C-425/09 e C-426/09) (1)
(Artt. 39 CE e 43 CE - Direttiva 89/48/CE - Riconoscimento di diplomi - Nozione di «esperienza professionale»)
2011/C 30/10
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Vassiliki Stylianou Vandorou (causa C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (causa C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (causa C-426/09)
Convenuto: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione dell’art. 1, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1) — Accesso ad una professione regolamentata o esercizio della medesima alle stesse condizioni dei cittadini nazionali — Professione di revisore contabile giurato — Nozione di «esperienza professionale»
Dispositivo
Un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
(1) GU C 24 del 30.1.2010
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