21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
(Causa C-424/09) (1)
(Direttiva 89/48/CEE - Art. 3, primo comma, lett. a) e b) - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore - Ingegnere ambientale - Attività assimilata ad un’attività professionale regolamentata - Meccanismo di riconoscimento applicabile - Nozione di «esperienza professionale»)
2011/C 152/09
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Christina Ioanni Toki
Convenuto: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione dell’art. 1, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1) — Accesso ad una professione regolamentata o esercizio della medesima alle stesse condizioni dei cittadini nazionali — Professione di ingegnere ambientale — Nozione di «esperienza professionale»
Dispositivo
1)
L’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, deve essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento da esso previsto è applicabile quando, nello Stato membro di origine, la professione di cui trattasi rientra nell’art. 1, lett. d), secondo comma, della medesima direttiva, a prescindere dalla questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi.
2)
Per poter essere presa in considerazione, ai fini dell’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19, l’esperienza professionale provata dall’autore di una domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante, deve soddisfare le tre condizioni seguenti:
—
l’esperienza addotta deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti;
—
tale lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione interessata nello Stato membro di origine, senza che sia necessario che tale lavoro abbia coperto la totalità di tali attività, e
—
la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui esercizio è stata richiesta un’autorizzazione nello Stato membro ospitante.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
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