18.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 346/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports
(Causa C-428/09) (1)
(Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Artt. 1, 3 e 17 - Ambito di applicazione - Attività occasionale e stagionale dei titolari di un «contratto di assistenza educativa» - Limitazione del tempo di lavoro di tale categoria di personale in centri di vacanza e ricreativi a 80 giorni annui - Normativa nazionale che non prevede, per tale categoria di personale, un periodo minimo di riposo giornaliero - Deroghe previste all’art. 17 - Condizioni - Garanzia di un periodo equivalente di riposo compensativo o, in casi eccezionali, di una protezione appropriata)
2010/C 346/32
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Union syndicale Solidaires Isère
Convenuti: Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione del combinato disposto degli artt. 17, nn. 1, 2 e 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9), e dell’art. 1, n. 1, della stessa direttiva — Attività occasionale e stagionale dei titolari di un contratto di impegno educativo — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che limita il tempo di lavoro di detto personale in centri di vacanze e ricreativi a ottanta giorni annui, ma non assicura un periodo minimo di riposo giornaliero — Nozioni di «periodi equivalenti di riposo compensativo» e di «protezione appropriata concessa ai lavoratori interessati»
Dispositivo
1)
I titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa controversi nella causa principale, che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, e sono occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
2)
I titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa controversi nella causa principale, che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’art. 17, n. 3, lett. b) e/o lett. c), della direttiva 2003/88.
Una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui l’attività dei titolari di tali contratti non soddisfa le condizioni stabilite all’art. 17, n. 2, di tale direttiva ai fini dell’applicazione di detta deroga, secondo le quali devono essere concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo, oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, deve essere loro concessa una protezione appropriata.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
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