3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)
(Cause riunite C-431/09 e C-432/09) (1)
(Diritto d’autore - Radiodiffusione via satellite - Direttiva 93/83/CEE - Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 - Comunicazione al pubblico via satellite - Fornitore di pacchetto satellitare - Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite - Imputabilità di tale comunicazione - Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per tale comunicazione)
2011/C 355/03
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)
Convenute: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione geli artt. 1, n. 2, lett. a) e b), e 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15) — Diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la comunicazione delle sue opere — Emissione, da parte di un organismo di radiodiffusione, di segnali portatori di programmi verso un diffusore di televisione digitale per mezzo di un satellite indipendente — Ritrasmissione successiva dei segnali in questione — Autorizzazione dei titolari dei diritti
Dispositivo
L’art. 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
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