21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-435/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Criteri di selezione - Determinazione di soglie - Dimensione del progetto)
2011/C 152/10
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, J.-B. Laignelot e C. ten Dam, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Trasposizione errata e incompleta della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE, (GU L 73, pag. 5) — Art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III (Comunità fiamminga), art. 4, n. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8, lett. a), e 18, lett. a), art. 7, n. 1, lett. b) (Regione vallona) e art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III (Regione di Bruxelles capitale) — Soglie e criteri
Dispositivo
1)
Non essendo stati adottati i provvedimenti necessari per l’attuazione corretta e completa:
—
per quanto riguarda la normativa della Regione fiamminga, dell’art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, in combinato disposto con gli allegati II e III di detta direttiva;
—
per quanto concerne la normativa della Regione vallona, dello stesso art. 4, n. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8, lett. a), e 18, lett. a), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e dell’art. 7, n. 1, lett. b), di detta direttiva, e,
—
per quanto concerne la normativa della Regione di Bruxelles capitale, dell’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e di detto allegato III in quanto tale,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
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