30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu/Stanisława Tomaszewska
(Causa C-440/09) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia - Presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro - Cumulo - Modalità di calcolo)
2011/C 130/09
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
Convenuta: Stanisława Tomaszewska
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) nonché dell’art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Pensione di vecchiaia anticipata in ragione di una determinata durata contributiva — Metodo di calcolo delle prestazioni — Cumulo di periodi contributivi compiuti in un altro Stato membro e di quelli compiuti nello Stato membro interessato prima o dopo l’aggiunta dei periodi supplementari, previsti dalla legge nazionale, pari ad un terzo dei periodi contributivi
Dispositivo
L’art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, deve essere interpretato nel senso che, in sede di accertamento del compimento del periodo di assicurazione minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore migrante, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa di tale Stato membro, tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.
(1) GU C 37 del 13.2.2010.
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