9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa
(Causa C-452/09) (1)
(Direttiva 82/76/CEE - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Medici - Conseguimento della specializzazione - Remunerazione nel corso del periodo di formazione - Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)
2011/C 204/15
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d’Appello di Firenze
Parti
Ricorrenti: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle
Convenuti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’Appello di Firenze — Interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21) — Formazione di medici specialisti — Diritto ad un compenso adeguato durante il periodo di formazione — Effetto diretto in mancanza di trasposizione della direttiva — Possibilità per lo Stato di eccepire la prescrizione quinquennale o decennale ordinaria di un diritto nascente dalla direttiva in parola, per il periodo antecedente la prima legge attuativa
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
Full & Egal Universal Law Academy