7.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Charles Defossez/Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi fonds de fermeture d’entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)
(Causa C-477/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE - Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei lavoratori subordinati - Pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori - Determinazione dell’organismo di garanzia competente - Garanzia più favorevole in forza del diritto nazionale - Possibilità di avvalersene)
2011/C 139/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrente: Charles Defossez
Convenuti: Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi fonds de fermeture d’entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10), nel combinato disposto con l’art. 9 della direttiva medesima — Determinazione dell’ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze insolute dei lavoratori — Ente di garanzia dello Stato membro sul territorio del quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività — Possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi della garanzia più favorevole dell’ente presso il quale il datore di lavoro si è assicurato e versa i contributi in applicazione della normativa nazionale
Dispositivo
L’art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione di quest’ultima antecedente alla sua modifica operata dalla direttiva 2002/74/CE, deve essere interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato insolvente prima dell’8 ottobre 2005, qualora tale datore di lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia il suo obbligo di finanziamento dell’organismo di garanzia dello Stato membro in cui ha sede, è a quest’ultimo organismo che incombono gli obblighi definiti da detto articolo.
La direttiva 80/987 non osta a che una normativa nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.
(1) GU C 37 del 13.2.2010.
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