30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/43
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (Italia) il 30 novembre 2009 — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2
(Causa C-492/09)
2010/C 24/75
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Taranto
Parti nella causa principale
Ricorrente: Soc Agricola Esposito srl
Convenuta: Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli artt. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 e 160 del D.Lgs. n. 259 del 2003 nel momento in cui pongono la necessità di una licenza in capo al consumer titolare di un contratto di abbonamento sono compatibili con i principi della Direttiva 2002/20/CE (1) la quale, invece, si riferisce a licenze individuali in capo alle imprese che forniscono il servizio o che forniscono le reti;
2)
se gli artt. 1 e 9 del D.P.R. n. 641 del 1972 nonché l'art. 21 della Tariffa allegata sono in contrasto con la regola di operare più prelievi con riguardo ad un unico contesto autorizzatorio, enucleata dall'interpretazione degli artt. 12 e 13 della Direttiva 2002/20/CE;
3)
se è compatibile con i principi contenuti nella Direttiva 2002/21/CE (2) e in particolare con il «principio di non discriminazione nella allocazione e assegnazione delle radiofrequenze da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione», disciplinato nell'art. 9, par. 1, della medesima Direttiva, il fatto che la Tassa di Concessione Governativa italiana sia dovuta dai soggetti titolari di un contratto di abbonamento e non anche da quelli che utilizzano carte ricaricabili;
4)
se la Tassa di Concessione Governativa è compatibile con i principi della Direttiva 2002/77/CE (3) e della Direttiva 2002/21/CE i quali stabiliscono che «qualsiasi regime nazionale inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato»;
5)
se la Tassa di Concessione Governativa italiana, determinando un incremento dei costi in capo agli utilizzatori del servizio di telefonia mobile che sottoscrivono contratti di abbonamento ne scoraggia l'ingresso nel mercato italiano impedendo, a danno dei consumatori nazionali, la formazione di un mercato concorrenziale in violazione dei principi contenuti nella Direttiva 2002/21/CE;
6)
se la Tassa di Concessione Governativa italiana viola il principio di cui all'art. 25 del Trattato in base al quale «i dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».
(1) GU L 108, p. 21
(2) GU L 108, p. 33
(3) GU L 249, p. 21
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