26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-505/09 P) (1)
(Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Repubblica di Estonia relativamente al periodo 2008-2012 - Competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri - Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione)
2012/C 151/03
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. Randvere e E. White, agenti)
Interveniente a sostegno della Commissione: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente)
Altre parti nel procedimento: Repubblica d’Estonia (rappresentanti: L. Uibo e M. Linntam, agenti), Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Intervenienti a sostegno della Repubblica d’Estonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, agente), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Drēviņa e I. Kalniņš, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T-263/07, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, del 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia, relativamente al periodo 2008–2012, conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Errore di diritto nell’esame della ricevibilità del ricorso di annullamento — Interpretazione erronea degli articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e del principio generale di parità di trattamento — Interpretazione erronea della portata e dell’estensione del principio di buona amministrazione — Qualificazione errata delle disposizioni della decisione impugnata come non separabili, che ha determinato l’annullamento totale e non parziale di tale decisione
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
3)
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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