5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 — Repubblica portoghese/Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commissione europea
(Causa C-506/09 P) (1)
(Impugnazione - Unione doganale - Regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93 - Sgravio di dazi all’importazione - Carichi di tabacco e di alcool etilico destinati a paesi terzi - Frode commessa da un dipendente della società debitrice)
2012/C 133/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)
Altra parte nel procedimento: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (rappresentante: M. López Garrido, abogada), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 23 settembre 2009, Transnáutica/Commissione (T-385/05), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione (REM 05/2004) del 6 luglio 2005, la quale indica alle autorità portoghesi che, per un determinato importo, lo sgravio dei dazi all’importazione della ricorrente non è giustificato e che, per un altro importo, il rimborso alla ricorrente dei dazi all’importazione non è giustificato in quanto una frode commessa da uno dei suoi dipendenti a sua insaputa non costituisce una situazione particolare tale da giustificare lo sgravio ed il rimborso alla ricorrente dei dazi all’importazione
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
3)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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