7.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/7
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse
(Causa C-516/09) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae - Interpretazione della nozione di «lavoratore subordinato» - Prestazioni per figlio a carico - Prolungamento del congedo non retribuito)
2011/C 139/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Tanja Borger
Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni per figlio a carico — Ambito di applicazione ratione personae — Interpretazione della nozione di «lavoratore» — Persona residente in Svizzera, la quale abbia concordato con il suo datore di lavoro stabilito in uno Stato membro un periodo di aspettativa a seguito della nascita del proprio figlio («Karenz»), di durata più lunga dell'aspettativa biennale prevista dalla legge di detto Stato membro
Dispositivo
Lo status di «lavoratore subordinato», ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, deve essere riconosciuto ad una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, durante il periodo di prolungamento di sei mesi del congedo non retribuito preso in seguito alla nascita del figlio, a condizione che, durante tale periodo, detta persona sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, a titolo di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale menzionato all’art. 1, lett. a), di tale regolamento. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione sia soddisfatta nella controversia della quale è investito.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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