10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/7
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-518/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare)
2011/C 269/10
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rogalski e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente e avv. N. Ruiz)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE — Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese,
—
consentendo l'esercizio di attività di intermediazione immobiliare solamente nell'ambito di un'agenzia immobiliare;
—
assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri all’obbligo di coprire la loro responsabilità professionale mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme alla normativa portoghese;
—
assoggettando le società di intermediazione immobiliare stabilite in altri Stati membri all'obbligo di disporre di capitali propri positivi ai sensi di detta normativa, e
—
assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri al pieno controllo disciplinare da parte dell’Instituto de Construção e do Imobiliário IP (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE, e
—
assoggettando le società di intermediazione immobiliare all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di intermediazione immobiliare, ad eccezione della gestione di beni immobili per conto terzi, e
—
assoggettando gli agenti immobiliari all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di agente immobiliare,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
(1) GU C 37 del 13.02.2010.
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