19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Elf Aquitaine SA/Commissione europea
(Causa C-521/09 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato dell’acido monocloroacetico - Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una società controllata alla sua controllante - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)
2011/C 340/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger e E. Lagathu)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE ad un’intesa relativa al mercato dell’acido monocloroacetico e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Inosservanza dei principi di presunzione d'innocenza e di personalità delle pene nonché delle norne relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una società controllata alla sua controllante — Violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione, è annullata.
2)
La decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), è annullata nella parte in cui addebita all’Elf Aquitaine SA l’infrazione di cui trattasi e le infligge un’ammenda.
3)
L’Elf Aquitaine SA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla presente impugnazione.
4)
La Commissione europea è condannata alle spese del primo grado.
(1) GU C 37 del 13.2.2010.
Full & Egal Universal Law Academy