25.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 186/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-537/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») - Prestazione separata - Prestazione speciale a carattere non contributivo - Non esportabilità)
2011/C 186/09
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Regno Unito)
Parti
Ricorrenti: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione vigente prima del 5 maggio 2005 — Assegno di sussistenza per persone disabili suddiviso in una componente «mancanza di autonomia» concessa a coloro che necessitano di un’assistenza personale e in una componente «mobilità» destinata a coloro che necessitano di un aiuto per spostarsi («Disability living allowance») — Possibilità di considerare, ai fini dell’applicazione del regolamento, la componente «mobilità» come una prestazione separata — Qualificazione di tale prestazione.
Dispositivo
1)
L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, nonché del regolamento n. 1408/71, in quest’ultima versione, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti.
2)
Dall’esame della terza questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 nell’una o nell’altra delle sue versioni applicabili nelle cause principali, nella parte in cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili a condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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