28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-539/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Intenzione espressa dalla Corte dei conti di procedere a controlli in uno Stato membro - Rifiuto opposto da detto Stato membro - Poteri della Corte dei conti - Art. 248 CE - Controllo della cooperazione tra le autorità amministrative nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto - Regolamento (CE) n. 1798/2003 - Entrate comunitarie - Risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto)
2012/C 25/08
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e N. Graf Vitzthum, agenti)
Parti intervenienti a sostegno del ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e E. Waldherr, agenti), Corte dei Conti dell’Unione europea (rappresentanti: R. Crowe, T. Kennedy e Schäfer, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10 CE e 248, nn. 1, 2 e 3, CE, nonché degli artt. 140, n. 2 e 142, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) — Rifiuto opposto alla Corte dei conti europea di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto — Portata della competenza di controllo della Corte dei Conti
Dispositivo
1)
La Repubblica federale di Germania, essendosi opposta allo svolgimento, da parte della Corte dei conti dell’Unione europea, di controlli in Germania sulla cooperazione amministrativa ai sensi sia del regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto, sia delle modalità applicative di quest’ultimo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1-3, CE.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
4)
Il Parlamento europeo e la Corte dei conti dell’Unione europea sopportano le proprie spese.
(1) GU C 51 del 27.2.2010.
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