21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/7
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, già Nachalnik na Mitnitsa Sofia
(Causa C-546/09) (1)
(Codice doganale - Dazi doganali - Obbligazione doganale all’importazione - Interessi di mora - Periodo di riscossione degli interessi di mora - Interessi compensativi)
2011/C 152/12
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Aurubis Balgaria AD
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, già Nachalnik na Mitnitsa Sofia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven Administrativen Sad — Interpretazione degli artt. 214, n. 3, 222, n. 1, lett. a), e 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Applicazione da parte delle autorità nazionali di interessi di mora sull’importo dei dazi doganali complementari dovuti per il periodo che segue la contabilizzazione iniziale dei dazi doganali — Applicazione d'interessi compensativi per il periodo compreso tra la data della dichiarazione in dogana e la contabilizzazione a posteriori dell’importo dovuto — Possibilità di una maggiorazione, in occasione della contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, pari all’importo degli interessi di mora calcolati a partire dalla data del sorgere del debito fino a quella della successiva presa in considerazione
Dispositivo
1)
L’art. 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi all’importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi, ai sensi di tale disposizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento di detto importo.
2)
In assenza di disposizioni pertinenti nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, l’art. 214, n. 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali, in forza di tale disposizione, non possono addebitare al debitore dell’obbligazione doganale interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell’originaria dichiarazione in dogana e il momento della contabilizzazione a posteriori di tale obbligazione.
3)
I principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di legalità dei reati e delle pene vietano che le autorità nazionali applichino ad un’infrazione doganale una sanzione non espressamente prevista dalla normativa nazionale.
(1) GU C 80 del 27.3.2010.
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