28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/15
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di E, F
(Causa C-550/09) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Artt. 2 e 3 - Iscrizione di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità implicati in atti terroristici - Trasmissione all’organizzazione, ad opera di suoi membri, di capitali provenienti da attività di raccolta di offerte e di vendite di pubblicazioni)
2010/C 234/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Imputati nella causa principale
E, F.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70) — Contestazione della validità, dinanzi al giudice nazionale, di una decisione del Consiglio che inserisce un’organizzazione nell’elenco previsto all'art. 2, n. 3, del regolamento citato, decisione non impugnata dall’organizzazione in questione — Ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento che prevedono il divieto di mettere risorse economiche a disposizione di un’organizzazione inserita in detto elenco — Trasferimento delle risorse economiche all’interno dell’organizzazione effettuato da soggetti che fanno parte di quest’ultima
Dispositivo
1)
L’iscrizione del Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è invalida e pertanto non può contribuire a fondare alcuna condanna penale relativa ad una presunta violazione di detto regolamento, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 giugno 2007.
2)
L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 deve essere interpretato nel senso che ha ad oggetto il conferimento a una persona giuridica, a un gruppo o a un’entità figurante nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di detto regolamento, da parte di un membro di tale persona giuridica, di tale gruppo o di tale entità, di capitali, di altre attività finanziarie o di risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi.
(1) GU C 148 del 5.6.2010.
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