21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 — Ferrero SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
(Causa C-522/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDERJOGHURT - Marchio denominativo anteriore KINDER - Procedimento di dichiarazione di nullità - Art. 52, n. 1, lett. a) - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 - Valutazione della somiglianza dei segni - Famiglia di marchi)
2011/C 152/13
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ferrero SpA (rappresentante: C. Gielen, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero SpA/UAMI — Tirol Milch, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2008, R 682/2007-2, che ha annullato la decisione della divisione di annullamento recante dichiarazione di nullità del marchio denominativo «TiMi KINDERJOGHURT», per prodotti della classe 29, nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Ferrero SpA è condannata alle spese.
(1) GU C 80 del 27.3.2010.
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