27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/16
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa
(Causa C-143/09) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Adesione all’Unione europea - Direttiva 2002/22/CE - Applicazione nel tempo - Competenza della Corte)
2010/C 51/25
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Pannon GSM Távközlési Rt.
Convenuta: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003 L 236, pag. 33), degli artt. 10 CE, 87, n. 1, CE e 249 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica — Disciplina nazionale relativa ai meccanismi di ripartizione dei costi che prevede l'applicazione di norme incompatibili con la direttiva per quanto attiene al finanziamento dei servizi universali forniti durante l’anno precedente all'adesione all’Unione europea dello Stato membro di cui trattasi
Dispositivo
L’art. 13, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), nonché l’allegato IV di quest’ultima non si applicano ai fatti di una controversia come quella di cui alla causa principale, che verte su un contributo nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiesto da determinate autorità della Repubblica di Ungheria per l’anno 2003.
(1) GU C 153 del 4.7.2009.
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