10.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/7
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), del 17 novembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Belgio) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 e C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/Région wallonne
(Cause riunite da C-177/09 a C-179/09) (1)
(Valutazione dell’impatto ambientale di progetti - Direttiva 85/337/CEE - Ambito di applicazione - Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Portata del diritto di ricorso avverso un atto legislativo)
2012/C 73/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 e C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)
Convenuta: Région wallonne
con l’intervento di: Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX) (C-177/09 e C-179/09), Intercommunale du Brabant wallon (IBW) (C-178/09)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione degli articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli articoli 6 e 9 della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, dalla decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) — Riconoscimento quali atti legislativi nazionali specifici di alcuni permessi «ratificati» con legge regionale per i quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — Inesistenza di un pieno diritto di ricorso avverso una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Carattere facoltativo o obbligatorio dell’esistenza di un tale diritto — Concessione ambientale rilasciata per la gestione di un centro amministrativo e di formazione a la Hulpe.
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35.
2)
L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:
—
qualora un progetto rientrante nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;
—
nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.
(1) GU C 180 dell’1.8.2009.
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