16.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 120/2
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2
(Causa C-492/09) (1)
(Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE - Tassa di concessione governativa - Irricevibilità parziale - Questioni la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli)
2011/C 120/03
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Taranto
Parti
Ricorrente: Soc Agricola Esposito srl
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interpretazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 33) e degli artt. 12 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 21) — Imposizione di una tassa di concessione governativa in caso di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non dovuta in caso di scheda telefonica prepagata — Ammissibilità
Dispositivo
1)
La parte della quarta questione concernente la direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché la sesta questione sono irricevibili.
2)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), non ostano a un tributo come la tassa di concessione governativa.
(1) GU C 24 del 30.1.2010.
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