CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 3 dicembre 2009 1(1)
Causa C‑38/09 P
Ralf Schräder
contro
Community Plant Variety Office (CPVO)
«Impugnazione – Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali – Regolamento n. 2100/94 e regolamento n. 1239/95 – Decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Rigetto della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali con riferimento alla varietà vegetale “SUMCOL 01” – Carattere distintivo della varietà candidata – Elementi che possono essere presi in considerazione al fine di stabilire la notorietà di una varietà»
I – Introduzione
1. Con il presente ricorso di impugnazione, il sig. Ralf Schräder chiede che la Corte annulli la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 19 novembre 2008, pronunciata nella causa T‑187/06, Schräder/UCVV («Ufficio comunitario delle varietà vegetali») (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui detto Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Schräder avverso la decisione del 2 maggio 2006 della commissione di ricorso dell’UCVV (in prosieguo: la «commissione di ricorso») (in prosieguo: la «decisione impugnata») di denegare la sua domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria (3), con riferimento alla varietà vegetale SUMCOL 01 (in prosieguo: la «varietà candidata»).
2. La presente impugnazione solleva essenzialmente la questione se il Tribunale abbia a giusto titolo confermato la decisione impugnata, secondo cui la varietà candidata non si distinguerebbe chiaramente dalla varietà di riferimento, la quale è da considerarsi notoriamente conosciuta.
II – Contesto normativo
3. Ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 2100/94, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove.
4. A norma dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94:
«1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’articolo 51.
2. L’esistenza di un’altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51:
(a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella Comunità o in qualunque Stato oppure nell’ambito di un’organizzazione intergovernativa competente in materia;
(b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l’iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.
Il regolamento di esecuzione a norma dell’articolo 114 può specificare altri casi come esempi da considerare notoriamente conosciuti».
5. Secondo l’art. 67 del regolamento n. 2100/94, le decisioni dell’UCVV adottate, in particolare, in forza degli artt. 61 e 62 sono impugnabili.
6. L’art. 70 del regolamento n. 2100/94 dispone quanto segue:
«1. Se il servizio dell’[UCVV] che ha predisposto la decisione ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, l’[UCVV] rettifica la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando al ricorrente si oppone un’altra parte della procedura di ricorso.
2. Se la decisione non è rettificata entro un termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, per quanto riguarda l’appello l’[UCVV] deve immediatamente:
– decidere se intentare un’azione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, e
– deferire il ricorso alla commissione di ricorso».
7. L’art. 75 del regolamento n. 2100/94 dispone in merito alla motivazione della decisione e al diritto di audizione:
«Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto».
8. A norma dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94:
«Nel corso della procedura, l’[UCVV] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55. L’Ufficio non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall’[UCVV]».
9. Gli artt. 60, 61, 62 e 63 del regolamento della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (4), dettano norme relative all’istruzione da parte dell’UCVV, all’incarico a periti, ai costi dell’istruzione e, rispettivamente, ai verbali del procedimento orale e all’istruzione.
III – Fatti
10. Nella sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia in esame sono stati esposti come segue:
«10 Il 7 giugno 2001, il ricorrente, il sig. Ralf Schräder, ha presentato all’UCVV una domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali a norma del regolamento n. 2100/94. Tale domanda è stata registrata con il numero 2001/0905.
11 Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa è la varietà vegetale SUMCOL 01 (in prosieguo: la “varietà SUMCOL 01” o la “varietà candidata”), presentata inizialmente come appartenente alla specie Coleus canina, Katzenschreck. Le parti hanno successivamente convenuto che tale varietà apparteneva piuttosto alla specie Plectranthus ornatus.
12 Il ricorrente ha indicato nella sua domanda che la varietà candidata era già stata commercializzata sul territorio dell’Unione europea, inizialmente nel gennaio 2001, con la denominazione “Verpiss dich” (“sparisci”), ma non al di fuori di detto territorio. Essa deriverebbe dall’incrocio di una pianta della specie Plectranthus ornatus con una pianta della specie Plectranthus ssp. (pianta denominata in tedesco “Buntnessel” dell’America del Sud).
13 Il 1° luglio 2001, l’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt (Ufficio federale delle varietà vegetali, Germania) di procedere all’esame tecnico conformemente all’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
14 Tanto dal fascicolo quanto dall’esposizione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nonché dalle allegazioni in punto di fatto, contenute nel ricorso e non contestate dall’UCVV, emerge che nel corso del primo anno del procedimento di esame, taluni concorrenti del ricorrente si sono opposti alla concessione della privativa richiesta. Tali concorrenti hanno sostenuto che la varietà candidata non costituiva un nuovo ritrovato vegetale bensì una varietà selvatica originaria del Sudafrica e da anni commercializzata in predetto paese nonché in Germania.
15 La varietà candidata è stata anzitutto posta a confronto con una varietà di riferimento fornita dall’impresa Unger, concorrente del ricorrente, e dalla medesima classificata come appartenente alla specie Plectranthus comosus, “simile all’ornatus”. È effettivamente emerso che queste due varietà non si distinguevano nettamente. Tuttavia, la Unger non è riuscita ad addurre alcuna prova che la varietà di riferimento fosse già conosciuta. Nella sua relazione intermedia del 28 novembre 2002, predisposta conformemente alle norme dell’UPOV (Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali), il Bundessortenamt ha pertanto rilevato quanto segue:
“(…) quest’anno, la SUMCOL 01 non si distingueva dalle piante denominate Plectranthus ornatus della società Unger. Il sig. Unger, tuttavia, non poteva fornire alcuna prova della commercializzazione delle piante intrapresa fin dal 1998. Occorrerà procedere ad un nuovo esame nel 2003”.
16 Il 20 marzo 2002, il dott. Menne, agendo in nome della sig.ra Heine, esaminatrice del Bundessortenamt incaricata dell’esame tecnico, ha preso contatto con il sig. E. van Jaarsveld, collaboratore del giardino botanico di Kirstenbosch (Sudafrica), pregandolo di fornirgli talee o semi delle specie Plectranthus comosus o Plectranthus ornatus, che intendeva utilizzare come varietà di riferimento. Egli gli ha anche chiesto se, in Sudafrica, fossero disponibili sul mercato varietà di tali specie.
17 Nella sua risposta 25 marzo 2002, il sig. van Jaarsveld ha indicato quanto segue:
“Nel nostro paese, le specie Plectranthus comosus e P. ornatus vengono coltivate in modo abituale. La prima specie viene d’ora innanzi considerata come pianta avventizia invasiva e non può più essere venduta nei vivai. Dei cultivar multicolori sono disponibili e spesso coltivati e credo che sia ancora legale moltiplicarli. La specie P. ornatus continua ad essere molto utilizzata e venduta dai vivaisti. Siamo ora in autunno e cercherò dei semi di queste due specie. Siccome non si tratta di specie indigene della nostra regione, non le coltiviamo qui a Kirstenbosch e dovrò cercare di ottenere dei semi di piante provenienti da giardini privati”.
18 In una lettera 15 maggio 2002, la sig.ra Miller del Royal Horticultural Society Garden di Wisley (Regno Unito) ha esposto quanto segue alla sig.ra Heine:
“Temo che non abbiamo semi di Plectranthus. Le suggerisco di prendere contatto sia con la Botanical Society of South Africa a Kirstenbosch (…) sia con la Silverhill Seeds (…), Città del Capo, Sudafrica.
Per quanto riguarda la C. Canina, è praticamente sicuro che si tratta della specie Plectrantus ornatus, in passato erroneamente nota sotto il nome di P. comosus. Ho portato qualche pianta di “C. canina” da trapiantare ed esse sono più o meno identiche a quelle della specie P. ornatus che coltivo da anni nonché ad una pianta che ho ricevuto all’inizio dell’anno scorso da un vivaio della Gran Bretagna ai fini della sua identificazione”.
19 In una lettera 16 ottobre 2002, in relazione ad una fotografia della varietà candidata che gli era stata trasmessa dalla sig.ra Heine, il sig. van Jaarsveld ha preso posizione nel seguente modo:
“La Sua pianta in questione è senza dubbio un P. ornatus Codd. Conosco molto bene tale specie. Il P. comosus è un grande arbusto con foglie pelose molto diverse”.
20 Il 12 dicembre 2002, il Bundessortenamt ha ricevuto alcune talee spedite dal sig. van Jaarsveld e da questo presentate come prelevate dal suo giardino privato. Poiché alcune di dette talee non erano sopravvissute al trasporto, probabilmente a causa del freddo, il Bundessortenamt ha moltiplicato quelle superstiti per ottenere talee supplementari. Le piante così ottenute sono state coltivate congiuntamente con le piante della varietà candidata SUMCOL 01 durante l’anno di esame 2003. In esito a questo esame è emerso che la varietà candidata si distingueva soltanto in minima misura dalle piante ottenute in base alle talee inviate dal sig. van Jaarsveld. Secondo un messaggio di posta elettronica della sig.ra Heine del 19 agosto 2003, le differenze erano certamente “significative” ma appena visibili.
21 Con lettera 7 agosto 2003, l’UCVV ha informato il ricorrente che, secondo il Bundessortenamt, “esiste[vano] delle carenze nel carattere distintivo delle piante rispetto alle piante testate nel giardino botanico di Kirstenbosch”. È pacifico tra le parti che tali piante provenivano difatti dal giardino privato del sig. van Jaarsveld. La predetta lettera enunciava parimenti che, secondo la sig.ra Heine, il ricorrente non era stato in condizione di identificare la sua varietà SUMCOL 01 in occasione della sua ispezione del terreno di sperimentazione del Bundessortenamt.
22 Nel settembre 2003, il ricorrente ha fatto valere le sue osservazioni in risposta ai risultati dell’esame tecnico. Fondandosi, da una parte, sui risultati del suo sopralluogo in Sudafrica effettuato tra il 29 agosto e il 1° settembre 2003 e, dall’altra, sui risultati della sua visita al giardino botanico di Meise (Belgio) il 15 settembre 2003, si è dichiarato convinto che le piante provenienti dal giardino del sig. van Jaarsveld, usate a fini comparativi, non appartenevano alla varietà di riferimento bensì alla varietà SUMCOL 01 stessa. Del resto, egli ha menzionato i propri dubbi circa la notorietà della varietà di riferimento.
23 La relazione finale del Bundessortenamt del 9 dicembre 2003, redatta conformemente alle norme dell’UPOV, è stata comunicata al ricorrente per osservazioni con una lettera di accompagnamento dell’UCVV 15 dicembre 2003. Tale relazione conclude per l’assenza di carattere distintivo della varietà candidata SUMCOL 01 rispetto alla varietà di riferimento Plectranthus ornatus del Sudafrica (van Jaarsveld).
24 Il ricorrente ha fatto valere le sue ultime osservazioni su tale relazione il 3 febbraio 2004.
25 Con decisione 19 aprile 2004, R 446 (in prosieguo: la “decisione di rigetto”), l’UCVV ha respinto la domanda di privativa comunitaria a causa dell’assenza di carattere distintivo della varietà SUMCOL 01, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94.
26 Per quanto riguarda più particolarmente la condizione relativa alla notorietà della varietà di riferimento, nella decisione di rigetto, l’UCVV si è espresso nel seguente modo:
“Nel corso dell’esame tecnico, la varietà “Sumcol 01” non si distingueva nettamente, mediante l’espressione dei caratteri osservati, dal materiale di riferimento del Plectranthus ornatus del Sudafrica che era notoriamente conosciuto al momento della presentazione della domanda (7 giugno 2001).
(…)
Il sig. van Jaarsveld ha dichiarato che il giardino botanico di Kirstenbosch si concentrava sulle specie indigene. Il P. ornatus non era una pianta indigena del Sudafrica, il che spiega perché tale specie non è coltivata nel giardino botanico. La varietà [di riferimento] si trova tuttavia sul mercato ed è venduta nei centri commerciali di giardinaggio del Sudafrica, cosicché è possibile trovarla nei giardini privati come quello del sig. van Jaarsveld. Siccome tale varietà è disponibile sul mercato e può essere trovata nei giardini privati, essa deve essere considerata notoriamente conosciuta.
L’[UCVV] non ha alcuna ragione per dubitare dell’origine del materiale vegetale indicata dal sig. van Jaarsveld”.
27 L’11 giugno 2004, il ricorrente ha impugnato la decisione di rigetto dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV. In questa occasione egli ha chiesto di poter consultare gli atti del procedimento. La sua domanda è stata pienamente accolta il 25 agosto 2004, ovvero cinque giorni prima della scadenza del termine di quattro mesi per presentare una memoria indicante i motivi di ricorso, previsto dall’art. 69 del regolamento n. 2100/94. Il ricorrente ha ciò nondimeno depositato una siffatta memoria il 30 agosto 2004.
28 La decisione di rigetto non ha formato oggetto di una revisione interlocutoria ai sensi dell’art. 70 del regolamento n. 2100/94 entro il termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, previsto da tale norma. Con lettera 30 settembre 2004, l’UCVV ha tuttavia informato il ricorrente della sua decisione, in pari data, di “rinviare la propria decisione” su tale punto, di due settimane, in quanto gli sembravano utili nuove ricerche.
29 L’8 ottobre 2004, il sig. van Jaarsveld ha fornito all’UCVV le seguenti precisazioni:
“Il Plectranthus ornatus è stato descritto dal dott. L.E. Codd in “Plectranthus and allied genera in southern Africa” [Bothalia 11, 4: pagine 393‑394 (1975)]. Nella sua diagnosi il dott. Codd stabilisce che “essa cresce su rocce in luoghi semi ombreggiati, ad un’altezza compresa tra i 1 000 e i 1 500 metri, dall’Etiopia alla Tanzania. Essa è coltivata e semi‑naturalizzata in Sudafrica”. Posso dunque affermare e confermare con il dott. Codd che la pianta di cui trattasi si trova nel nostro commercio locale di vivai da oltre 30 anni. Essa venne diffusamente utilizzata e commercializzata già nel 1975, ma con il nome di P. neochilus. Attualmente si può trovare il Plectranthus ornatus nei giardini, ovunque in Sudafrica, ed essa è diffusa nel commercio orticolo”.
30 Il 13 ottobre 2004, l’UCVV ha posto nuovi quesiti al sig. van Jaarsveld in ordine al luogo e alla data di prelievo delle talee, alle prove relative al loro acquisto, alle fonti alternative di acquisizione e alle possibili origini del materiale vegetale europeo, nonché al riferimento all’opera del dott. Codd.
31 Il 15 ottobre 2004, il sig. van Jaarsveld ha risposto nei seguenti termini:
“Le piante in questione non sono state comprate – si tratta di un clone ordinario che la gente fa crescere dappertutto a Città del Capo e nella Repubblica del Sudafrica (ZAF). Le piante che ho inviato provenivano dal mio giardino privato (risiedo e lavoro nel giardino botanico di Kirstenbosch), qualche anno fa ho ricevuto una talea dal giardino di un amico [sic] a Plumstead che era diffusa grazie al commercio orticolo. Eravamo persino soliti coltivarla nel nostro giardino botanico sotto il nome di P. neochilus, tuttavia, da quando abbiamo scoperto che si tratta di una specie straniera, l’abbiamo sradicata dal giardino botanico di Kirstenbosch in quanto coltiviamo soltanto piante della ZAF. Tale clone è disponibile nei vivai, dappertutto nella ZAF, e si trova nel nostro commercio orticolo dall’inizio degli anni ’70. Lavoro sul Plectr. da anni e mi sono parecchio familiarizzato con tale clone; esso non viene prodotto in base ad un seme e dunque [è] tutto della stessa origine genetica, dunque un clone unico.
Le manderò una copia delle pagine pertinenti del dott. Codd”.
32 L’UCVV ha altresì contattato il Ministero dell’Agricoltura sudafricano, facendo riferimento al parere del sig. van Jaarsveld e chiedendo ulteriori informazioni riguardo alla disponibilità della specie Plectranthus ornatus.
33 Nella sua risposta 2 novembre 2004, la sig.ra J. Sadie, del predetto ministero, ha fatto valere quanto segue:
“Sono stata in contatto con un altro esperto in materia di Plectranthus, il dott. Gert Brits, anch’egli costitutore.
Innanzitutto, il Plectranthus è uno dei generi rientranti nell’ambito di lavoro del sig. Ernst van Jaarsveld da molti anni; ragion per cui egli è veramente un esperto per quanto concerne tale genere e potete credere alle informazioni che fornisce.
In secondo luogo, il Plectranthus ornatus è una specie originaria dell’Africa tropicale (Tanzania e Kenya). Tale specie è molto vicina alla specie del Sudafrica P. neochilus, dato che le differenze risiedono nella inflorescenza più lunga di quest’ultima e nella punta arrotondata della foglia del P. ornatus. Sembrerebbe che i vivaisti confondano le due specie. Siccome i vivaisti non sono in prevalenza botanici qualificati, essi si affidano ad altri per l’identificazione delle piante e ben pochi di loro conosceranno la sottile distinzione operata tra specie come le due di cui trattasi.
Al Pretoria Herbarium si trovano dei campioni essiccati di P. ornatus, prelevati in un giardino nel 1960. Nella recente pubblicazione del dott. H. F. Glen, “Cultivated Plants of southern Africa – names, common names, literature”, 2002, pag. 326, si trova conferma dei campioni essiccati prelevati tra piante naturalizzate e tra piante da giardino del Sudafrica.
La pubblicazione di L.E. Codd nel 1975, “Plectranthus (Labiataea) and allied genera in southern Africa”, Bothalia 11(4): 371‑442 evoca il P. ornatus come pianta coltivata e semi‑naturalizzata in Sudafrica. Ciò viene confermato da Andrew Hankey nel suo articolo apparso nel n. 21 di Plantlife, settembre 1999, “The genus Plectranthus in South Africa: diagnostic characters and simple fields keys”, pagg. 8‑15.
È un dato di fatto che tale specie è originaria dell’Africa e che, se talune piante, benché originarie di giardini privati, non possono essere distinte da una varietà per la quale si chiede la concessione di una privativa per il costitutore, ciò significa che la “varietà”non è unica.
(…) Possiamo determinare le fonti di produzione del P. ornatus, ma ci vorrà del tempo. Tuttavia, posso indirizzarvi verso i vivaisti di Rodene Wholesale Nursery a Port Elizabeth che si sono lamentati della registrazione di una varietà di P. neochilus negli Stati Uniti in quanto in base alle immagini non riescono a distinguerla dal P. neochilus standard che essi coltivano da oltre 15 anni”.
34 Il 10 novembre 2004, l’UCVV ha deciso di non rettificare la decisione di rigetto a norma del procedimento di revisione interlocutoria prevista dall’art. 70 del regolamento n. 2100/94 e ha deferito il ricorso alla commissione di ricorso. L’UCVV ha rilevato che la questione cruciale era se il materiale vegetale della varietà di riferimento inviata al Bundessortenamt dal sig. van Jaarsveld fosse, come sostenuto dal ricorrente, materiale della varietà SUMCOL 01 esportato dalla Germania in Sudafrica. L’UCVV ha risposto a questa domanda in senso negativo fondandosi sull’esame tecnico del Bundessortenamt che aveva rivelato l’esistenza di differenze tra la varietà candidata e la varietà di riferimento in ordine all’altezza della pianta, alla larghezza della foglia e alla lunghezza del tubo della corolla.
35 Nella sua risposta scritta dell’8 settembre 2005 ad un quesito posto dalla commissione di ricorso, l’UCVV ha riconosciuto che il cambio climatico e di sito poteva fare reagire le piante e che, come spiegato dal Bundessortenamt, non si poteva dunque escludere del tutto che varietà aventi differenze così minime tra loro, come la varietà candidata e la varietà di riferimento, appartenessero ad una stessa varietà.
36 Le parti sono state sentite dalla commissione di ricorso all’udienza del 30 settembre 2005. Dal processo verbale di tale udienza emerge che la sig.ra Heine vi ha assistito in qualità di rappresentante dell’UCVV. Essa ha dichiarato segnatamente che, sulle sei talee inviate dal sig. van Jaarsveld, soltanto quattro erano sopravvissute al trasporto. Per escludere la possibilità che le differenze tra la varietà candidata e la varietà di riferimento fossero dovute a fattori ambientali, nuove talee erano state praticate e adoperate come varietà di riferimento. Poiché queste erano di seconda generazione, a suo avviso, le differenze constatate dovevano essere imputate a fattori genotipici.
37 Dal processo verbale dell’udienza emerge altresì che, al termine di quest’ultima, la commissione di ricorso non era fermamente convinta della notorietà della varietà di riferimento. Senza rimettere in questione la credibilità e la perizia tecnica del sig. van Jaarsveld, essa ha ritenuto che talune affermazioni in tal senso, rilasciate da quest’ultimo, non fossero sufficientemente documentate, cosicché le è sembrato necessario procedere ad un sopralluogo in Sudafrica, da effettuare mediante uno dei suoi membri a titolo di misure d’istruzione previste dall’art. 78 del regolamento n. 2100/94.
38 (…)
39 Il 27 dicembre 2005, la commissione di ricorso ha adottato la misura d’istruzione di cui trattasi con ordinanza. Essa ha subordinato l’esecuzione di tale misura al versamento, da parte del ricorrente, di un anticipo sulle spese pari a EUR 6 000 ai sensi dell’art. 62 del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239 (…)
40 Nella sua memoria del 6 gennaio 2006, il ricorrente ha fatto valere di non essere tenuto ad addurre prove e di non essere all’origine della misura d’istruzione disposta. Egli ha sottolineato che spettava all’UCVV determinare il carattere distintivo a norma dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94. Pertanto, a suo avviso, un “viaggio di ricognizione” in Sudafrica poteva essere preso in considerazione soltanto in applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94. A tal titolo, non era tenuto ad anticipare le spese.
41 Con decisione 2 maggio 2006 (caso A 003/2004; in prosieguo: la “decisione impugnata”), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso diretto contro la decisione di rigetto. Essa ha giudicato, in sostanza, che la varietà SUMCOL 01 non era chiaramente distinguibile da una varietà di riferimento notoriamente conosciuta al momento della presentazione della domanda.
42 Per quanto attiene alla mancata attuazione della misura d’istruzione adottata con ordinanza, a pagina 20 della decisione di cui trattasi, la commissione di ricorso ha indicato quanto segue:
“La commissione non ha adottato l’ordinanza recante la misura di istruzione relativa all’identità e alla notorietà della varietà di riferimento proveniente dal giardino del sig. van Jaarsveld in quanto, dopo aver nutrito dubbi sui punti sopra citati, essa si è infine formata il convincimento che la varietà utilizzata a titolo comparativo fosse la varietà di riferimento e non la SUMCOL 01 e che la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda”.
Pertanto, il fatto che il ricorrente non abbia versato l’anticipo sulle spese connesse alla misura d’istruzione, non costituisce un fattore causale nella decisione di non compiere misure d’istruzione».
IV – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
11. Con atto introduttivo depositato il 18 luglio 2006 il sig. Schräder ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Il ricorso era sostanzialmente fondato su otto motivi, vertenti sulla violazione del regolamento n. 2100/94 – più specificamente del combinato disposto degli artt. 62 e 7, nn. 1 e 2, 67, n. 2, 70, n. 2, e 75, del «divieto generale, in uno Stato di diritto, di adottare decisioni a sorpresa» così come degli artt. 76 e 88 – nonché sulla violazione degli artt. 60, n. 1, e 62, n. 1, del regolamento n. 1239/95.
12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato ciascuno dei motivi infondato, irrilevante o privo di importanza, ha rigettato tale ricorso in quanto infondato e ha condannato il sig. Schräder alle spese.
V – Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
13. Il sig. Schräder chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 18 novembre 2008 pronunciata nella causa T‑187/06;
– accogliere il ricorso del ricorrente di annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 2 maggio 2006 (caso A 003/2004) proposto nel procedimento di primo grado;
con riferimento al secondo punto, in subordine:
– rinviare la causa al Tribunale per una nuova pronuncia;
– condannare l’UCVV a sostenere tutti i costi derivanti dal presente procedimento, dal procedimento dinanzi al Tribunale e dal procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
14. L’UCVV chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare la Commissione alle spese sostenute dal sig. Schräder nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
VI – L’impugnazione
A – Osservazioni preliminari
15. A sostegno del suo ricorso, il sig. Schräder invoca due motivi, ciascuno dei quali si suddivide in varie parti distinte.
16. Con il suo primo motivo, suddiviso in sei parti, il sig. Schräder asserisce in sostanza che il Tribunale, nell’esaminare la decisione impugnata, è incorso in una serie di errori procedurali per il fatto di aver posto requisiti eccessivi in merito alle sue allegazioni, di aver adottato conclusioni contraddittorie, di aver violato il diritto ad essere sentiti, di aver proceduto a constatazioni di fatto manifestamente errate e di aver snaturato i fatti e le prove.
17. Il secondo motivo è strutturato in cinque parti e con esso si deducono ulteriori violazioni del diritto comunitario, manifeste contraddizioni ed errori procedurali, in particolare nei limiti in cui il Tribunale ha confermato che una dettagliata descrizione di una varietà vegetale nella letteratura scientifica può essere presa in considerazione in sede di determinazione dell’eventuale notorietà di una varietà candidata.
18. Per quanto attiene all’UCVV, egli è dell’avviso che i motivi sui quali si fonda la presente impugnazione debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto interamente diretti contro le valutazioni di fatto e la valutazione degli elementi di prova effettuate dal Tribunale. In ogni caso, l’UCVV contesta ciascuno degli argomenti proposti dal sig. Schräder e sostiene che i suoi motivi devono essere dichiarati infondati.
19. In tale contesto, dal momento che la presente impugnazione invero solleva questioni di ricevibilità e giacché entrambe le parti del presente procedimento hanno espresso commenti sulla finalità del controllo giurisdizionale in casi relativi alla concessione della privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento n. 2100/94, risulta appropriato procedere ad alcune osservazioni generali relativamente al ruolo dei giudici comunitari in siffatti casi e ai limiti degli ambiti di competenza di ognuno.
20. Occorre preliminarmente osservare che le decisioni adottate dall’UCVV sulla concessione o sul rigetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono potenzialmente soggette – indipendentemente dalla possibilità di una revisione interlocutoria da parte dello stesso organo dell’UCVV che ha redatto la decisione impugnata – ad un sistema di controllo a tre livelli, ove una prima impugnazione «interna» è esperibile dinanzi alla commissione di ricorso. In base a detta procedura di controllo amministrativo esiste, come risulta dall’art. 73, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2100/94, la possibilità di un controllo giurisdizionale ad opera del Tribunale di primo grado e, ai sensi dell’art. 225 CE, ad opera della Corte di giustizia in sede di impugnazione.
21. A tale riguardo, giova ricordare che l’oggetto del controllo muta a seconda di ciascuno di detti livelli. Per quanto riguarda la commissione di ricorso, in base agli artt. 71 e 72 del regolamento n. 2100/94, essa può riesaminare il caso e decidere se, così facendo, possa esercitare le attribuzioni di competenza dell’UCVV. Pertanto, essa ha il diritto di procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (5).
22. Il Tribunale di primo grado è chiamato a verificare la legittimità di una decisione della commissione di ricorso che sia stata impugnata. Esso valuta quindi se la decisione, con riferimento all’epoca della sua adozione da parte della commissione di ricorso (6), sia viziata da uno dei motivi indicati all’art. 73, n. 1, del regolamento n. 2100/94, vale a dire incompetenza, violazione di norme procedurali fondamentali, violazione del Trattato, di detto regolamento o di qualsiasi altra disposizione legislativa concernente la loro applicazione nonché abuso di potere.
23. L’oggetto di un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 225 CE è, invece, la legittimità della decisione o della sentenza del Tribunale. Nella presente impugnazione, la Corte non è di conseguenza competente a controllare la decisione adottata dalla commissione di ricorso, men che meno la decisione originariamente adottata dall’UCVV. Né il procedimento d’impugnazione è da intendersi come un riesame generale del ricorso presentato dinanzi al Tribunale. Invece, come risulta da giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte di giustizia nell’ambito di un’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione di diritto adottata dal Tribunale di primo grado – ad esclusione, in linea di principio, di qualsiasi accertamento sui fatti – sui motivi discussi dinanzi alla Corte medesima (7).
24. Inoltre, nell’ambito del controllo di provvedimenti amministrativi di istituzioni comunitarie, i giudici comunitari, come ha rilevato il Tribunale nelle sue considerazioni preliminari di cui ai punti 59-62 della sentenza impugnata, sono anche soggetti a talune limitazioni con riferimento alla «portata» del controllo giurisdizionale da effettuare.
25. A tale proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando le autorità comunitarie, nell’esercizio dei loro poteri, sono chiamate a procedere a complesse valutazioni tecniche, scientifiche, economiche o sociali, a dette autorità deve essere accordato un certo margine discrezionale (8). Risulta altresì dalla giurisprudenza che, nel controllare una decisione amministrativa fondata su una siffatta valutazione, il giudice comunitario deve astenersi dal sostituire la propria valutazione economica o tecnica a quella dell’autorità competente. Di conseguenza, il controllo giurisdizionale della Corte in tali materie deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (9). In particolare, come il Tribunale ha rilevato al punto 61 della sentenza impugnata, il giudice comunitario in siffatti casi è tenuto a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza e, altresì, ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa (10).
26. Detta giurisprudenza è, a mio avviso, applicabile anche per quanto riguarda la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei limiti in cui, tuttavia, una decisione amministrativa in tale ambito sia il frutto di una complessa valutazione del tipo cui fa riferimento la giurisprudenza precedentemente menzionata, come accade indubbiamente, secondo quanto sostenuto dal Tribunale di primo grado ai punti 63‑66 della sentenza impugnata, quando di tratta di verificare il carattere distintivo di una varietà vegetale alla luce dei criteri fissati dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
27. Ciò detto, dal momento che le diverse parti dei motivi sui quali il sig. Schräder si fonda in parte si sovrappongono e, in parte, risultano ripetitive, occorre esaminare congiuntamente (i) la prima e la seconda parte del primo motivo e (ii) le parti terza, quarta e quinta di detto motivo. Analogamente, la prima, la seconda e la terza parte del secondo motivo saranno esaminate congiuntamente.
B – Motivi
1. Primo motivo
a) Sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo, relative all’accertamento del Tribunale in merito alla questione se la varietà di riferimento e la varietà candidata costituissero, di fatto, la stessa varietà
i) Principali argomenti
28. Con la prima parte del suo primo motivo, il sig. Schräder censura le valutazioni del Tribunale di primo grado, formulate ai punti 76, 79 e 131 della sentenza impugnata, relative alle dichiarazioni della sig.ra Heine sulla questione se la varietà di riferimento van Jaarsveld fosse effettivamente identica alla varietà candidata SUMCOL 01. Il sig. Schräder afferma in primo luogo che il Tribunale di primo grado ha a torto dichiarato, al punto 131 della sentenza impugnata, che egli non aveva addotto alcun elemento di prova a sostegno della sua allegazione secondo cui le dichiarazioni della sig.ra Heine sarebbero state riportate in modo incompleto nella decisione impugnata. In secondo luogo, il processo verbale dell’udienza del 30 settembre 2005 dinanzi alla commissione di ricorso, cui si fa riferimento al punto 79 della sentenza impugnata, non può costituire una prova definitiva in merito alle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, dal momento che detto processo verbale è stato predisposto in violazione dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 1239/95. In terzo luogo, il Tribunale si è basato, anche al punto 79 della sentenza impugnata, su elementi di prova che non risultavano inclusi nel fascicolo di causa e pertanto ha snaturato gli elementi di prova e ha fondato le sue valutazioni su una mera speculazione per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica della sig.ra Heine.
29. Con la seconda parte del primo motivo, vengono invocati errori procedurali correlati alla constatazione del Tribunale di primo grado, contenuta ai punti 36, 71, 73, 74, 79 e 131 della sentenza impugnata, secondo la quale la varietà di riferimento van Jaarsveld e la varietà candidata non sono di fatto identiche. Secondo il sig. Schräder, il Tribunale non poteva ragionevolmente sostenere, al punto 73 della sentenza impugnata, che gli elementi generali da esso invocati a sostegno della sua argomentazione non erano tuttavia sufficienti per inficiare la conclusione tratta dal Bundessortenamt secondo cui le differenze rilevate tra la varietà di riferimento van Jaarsveld e la varietà candidata SUMCOL 01 non possono essere attribuite a fattori ambientali.
30. Al riguardo, in primo luogo, il sig Schräder sostiene che il Tribunale ha imposto oneri eccessivi per quanto riguarda le sue allegazioni e ha pertanto violato i principi che disciplinano l’assunzione degli elementi di prova. In particolare, considerato il periodo che era già trascorso dall’esame dei ritrovati vegetali, egli non era posto nelle condizioni di contestare le dichiarazioni effettuate dalla sig.ra Heine in udienza dinanzi alla commissione di ricorso. Il sig. Schräder osserva, inoltre, che il Tribunale ha dichiarato, al punto 130 della sentenza impugnata, che la sig.ra Heine aveva reso le sue dichiarazioni in qualità di parte del procedimento, e non in qualità di testimone o di perito. Poiché il sig. Schräder ha contestato tali asserzioni, la commissione di ricorso e il Tribunale non erano legittimati ad attribuire una maggiore valenza alle allegazioni dell’UCVV senza acquisire l’elemento di prova che egli intendeva presentare. Avendo rifiutato in modo generico le sue istanze istruttorie, il Tribunale ha violato il diritto del sig. Schräder di essere sentito.
31. In secondo luogo, il sig. Schräder sostiene che, nel trarre la conclusione contestata al punto 74 della sentenza impugnata, secondo la quale le sue allegazioni non erano state sufficientemente specifiche, il Tribunale ha snaturato gli elementi di fatto e gli elementi di prova. In particolare, quest’ultimo ha ignorato la circostanza che il sig. Schräder, all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso, si era espresso in merito alle varietà poste a confronto nel 2003 e, nelle sue osservazioni scritte del 14 ottobre 2005, in merito alle specifiche differenze tra le varietà comparate. Il Tribunale, infine, ha ignorato la sua istanza istruttoria, formulata al punto 43 del suo ricorso, di prova peritale a sostegno della sua dichiarazione secondo cui dette differenze potrebbero essere giustificate dalla riproduzione della varietà di riferimento da parte del Bundessortenamt.
ii) Valutazione
32. Mi sia consentito ricordare preliminarmente la costante giurisprudenza secondo la quale il Tribunale di primo grado è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti da parte del Tribunale e sulle conseguenze di diritto che quest’ultimo ne ha tratto (11).
33. In tal senso, la Corte di giustizia non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (12).
34. È poi necessario collocare le censure di cui trattasi nel loro contesto per quanto riguarda la sentenza impugnata.
35. Nelle parti della sentenza impugnata cui fanno riferimento dette censure, il Tribunale di primo grado ha dichiarato infondata la prima parte del primo motivo ad esso sottoposto, con cui il sig. Schräder ha sostenuto che l’UCVV e la commissione di ricorso avevano a torto ritenuto che la varietà SUMCOL 01 fosse priva di carattere distintivo nell’accezione di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
36. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato, al punto 73 della sentenza impugnata, che gli elementi invocati dal sig. Schräder non erano sufficienti per stabilire che il Bundessortenamt e, in seguito, l’UCVV nonché la commissione di ricorso avevano commesso al riguardo un errore manifesto di valutazione in grado di comportare l’annullamento della decisione impugnata.
37. Con le prime due parti del primo motivo di impugnazione, si contesta detto accertamento sostanzialmente sotto due profili: in primo luogo, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato, al punto 74 della sentenza impugnata, che le considerazioni relative all’impatto dei fattori ambientali invocate dal sig. Schräder non erano sufficienti per inficiare la conclusione in senso contrario tratta dal Bundessortenamt e, in secondo luogo, nei limiti in cui il Tribunale non ha accettato, ai punti 77-79, gli argomenti presentati dal sig. Schräder sul fondamento delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Heine all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso e in un messaggio di posta elettronica all’UCVV.
38. Dal momento che il sig. Schräder pertanto intende sostanzialmente dimostrare che il Tribunale di primo grado non poteva ragionevolmente concludere che i fatti e le circostanze sopra menzionate non fossero sufficienti per inficiare la conclusione tratta dal Bundessortenamt e confermata dalla commissione di ricorso, egli, per quanto formalmente invochi errori di diritto, in realtà rimette in discussione valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale di primo grado su tale aspetto e contesta il valore probatorio che esso ha attribuito a tali fatti.
39. Entro questi limiti, la prima e la seconda parte del primo motivo, alla luce della summenzionata giurisprudenza (13), devono essere quindi dichiarate irricevibili.
40. Nei limiti in cui il sig. Schräder assume che il Tribunale di primo grado ha snaturato elementi di fatto ed elementi di prova, in sede di valutazione degli argomenti fondati sulle dichiarazioni della sig.ra Heine e sul possibile impatto di elementi ambientali sulle differenze tra le varietà di riferimento e le varietà candidate, secondo costante giurisprudenza la Corte di giustizia considera che uno snaturamento degli elementi di prova esiste allorché, senza che occorra ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea (14).
41. Tuttavia, gli argomenti menzionati nell’ambito della prima e della seconda parte del primo motivo consistono esclusivamente in una contestazione sotto vari profili delle valutazioni dei fatti realizzate dal Tribunale di primo grado e, in particolare per quanto riguarda la conclusione tratta al punto 74 della sentenza impugnata, dell’incompletezza di detta valutazione. Ciò nonostante, il sig. Schräder non ha spiegato per quale ragione il Tribunale di primo grado abbia snaturato gli elementi di prova nell’accezione di cui alla summenzionata giurisprudenza. Si deve osservare al riguardo che dimostrare che il Tribunale di primo grado avrebbe potuto o, secondo il sig. Schräder, avrebbe dovuto valutare diversamente gli elementi di prova e attribuire una diversa valenza a detti fatti non equivale a dimostrare che la valutazione da parte del Tribunale di tali fatti ed elementi di prova era manifestamente errata.
42. Al di là di questo, non penso che le domande volte ad accertare la violazione da parte del Tribunale, nei passaggi della sentenza impugnata in esame, delle norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano fondate.
43. In primo luogo, è importante ricordare che al Tribunale non spettava procedere esso stesso a una piena valutazione relativa al fatto se la varietà SUMCOL 01 fosse priva di carattere distintivo nell’accezione di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94. Il suo compito consisteva piuttosto nell’esaminare se, nell’effettuare tale valutazione, la commissione di ricorso fosse incorsa in un errore manifesto (15).
44. In secondo luogo e più precisamente, per quanto riguarda la valutazione relativa alle dichiarazioni della sig.ra Heine, anche ammesso che, come sostiene il sig. Schräder, il processo verbale dell’udienza non sia stato sottoposto per approvazione delle parti, contrariamente all’art. 63, n. 2, del regolamento n. 1239/95, detto errore procedurale di per sé non è sufficiente per porre in discussione la scelta del Tribunale di fare riferimento al processo verbale risultante al punto 79 della sentenza impugnata. Inoltre, non spetta alla Corte di giustizia in sede di impugnazione, bensì al Tribunale, stabilire se le dichiarazioni della sig.ra Hein fossero riportate nella decisione impugnata in modo incompleto, la qual cosa, come dichiarato da tale giudice al punto 131 della sentenza impugnata senza commettere un manifesto errore di valutazione (16), non sarebbe stata dimostrata. Infine, al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara per quale ragione, a suo giudizio, nella valutazione globale degli elementi di prova non occorre attribuire particolare credito alle dichiarazioni della sig.ra Heine contenute nel messaggio di posta elettronica del 20 giugno 2005. Esso ha in tal modo stabilito, nell’esercitare la sua competenza esclusiva per valutare gli elementi di prova, il valore probatorio da attribuire a detta dichiarazione e non è stato dimostrato che, così facendo, il Tribunale abbia violato le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova.
45. Lo stesso vale, a mio giudizio, per quanto riguarda (i) la presa in considerazione, da parte del Tribunale, della dichiarazione resa dalla sig.ra Heine all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso e (ii) la conclusione tratta al punto 74 della sentenza impugnata. Con riferimento, in particolare, all’ultimo punto, non si può sostenere che il Tribunale, secondo l’interpretazione della sentenza fornita dal sig. Schräder, «ha imposto oneri eccessivi» per quanto riguarda i suoi motivi o lo ha «contestato» per non aver fornito più specifici elementi di prova; invece, ha semplicemente sostenuto, nello stimare il valore da attribuire a tale elemento di prova – e pertanto senza, a mio avviso, commettere un errore procedurale – che le spiegazioni, le testimonianze e le perizie da egli dedotte non erano sufficienti per confutare la conclusione tratta dal Bundessortenamt.
46. Da ultimo, dal momento che il sig. Schräder ha invocato in più occasioni – come fa con i motivi dallo stesso dedotti nella presente impugnazione – un’incompleta valutazione dei fatti e censura che il Tribunale abbia denegato la sua istanza istruttoria, vorrei rilevare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, per quanto riguarda la valutazione, da parte del Tribunale di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (17). Poiché un tale snaturamento o inesattezza non è stato dimostrato nel presente contesto (18), a mio giudizio occorre respingere le censure dirette a sostenere che il Tribunale ha ignorato talune istanze istruttorie.
47. Tenuto conto di quanto precedentemente considerato, ritengo che la prima e la seconda parte del primo motivo debbano essere respinte.
b) Sulla terza, quarta e quinta parte del primo motivo, con cui si deducono errori di diritto nella valutazione della credibilità della dichiarazione del sig. van Jaarsveld
i) Principali argomenti
48. La terza parte del primo motivo verte sulla disponibilità di SUMCOL 01 in Sudafrica nel 2002 ed è diretta contro le constatazioni del Tribunale, contenute al punto 82 della sentenza impugnata, secondo cui «[i]l ricorrente ha tutt’al più dimostrato che un’impresa keniota, la Florensis, alla fine del 2001, ne possedeva un numero limitato di esemplari per testarne la produttività e che, all’inizio del 2002, un’impresa sudafricana, l’Alba‑Atlantis, aveva manifestato un interesse passeggero all’ottenimento di una licenza di distribuzione esclusiva di tale varietà in Sudafrica». Secondo il sig. Schräder, dette constatazioni sono inesatte in quanto egli aveva altresì dimostrato che in Africa si potevano far pervenire dalla Germania piante della varietà candidata mediante ordine via posta elettronica. Inoltre, il Tribunale ha ignorato la sua istanza istruttoria volta a dimostrare che nel giardino privato del sig. van Jaarsveld era cresciuta una pianta della varietà candidata e non un campione di una varietà abitualmente disponibile nei vivai in Sudafrica. Inoltre, il sig. Schräder sostiene che la valutazione del Tribunale era illogica e che esso ha snaturato gli elementi di prova per il fatto di aver approvato la constatazione della commissione di ricorso secondo cui la varietà di riferimento era generalmente disponibile nei vivai in Sudafrica, nonostante il sig. Schräder avesse asserito – senza essere contraddetto al riguardo – che un’impresa sudafricana aveva manifestato un interesse all’ottenimento di una licenza di distribuzione esclusiva di detta varietà.
49. Con la quarta parte del primo motivo, il sig. Schräder contesta la valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti 84, 93 e 95 della sentenza impugnata, circa la credibilità e l’imparzialità del sig. van Jaarsveld quale esperto testimone riguardo alla registrazione di SUMCOL 01. A tale proposito, il Tribunale non ha tenuto conto di talune parti dei suoi motivi e ne ha ignorato le istanze istruttorie dirette a dimostrare che il sig. van Jaarsveld di fatto aveva interesse a che fosse impedita la registrazione della varietà candidata.
50. La quinta parte del primo motivo è diretta, più precisamente, contro la constatazione del Tribunale, contenuta al punto 85 della sentenza impugnata, secondo la quale il sig. Schräder non ha addotto alcun elemento che consenta di dubitare seriamente della credibilità delle affermazioni del sig. van Jaarsveld. Il sig. Schräder rileva che il Tribunale non ha preso nella debita considerazione diversi elementi da lui sottoposti da cui è emersa la dubbia credibilità del sig. van Jaarsveld.
ii) Valutazione
51. In primo luogo, le censure mosse nell’ambito della terza, quarta e quinta parte del primo motivo sono sostanzialmente dirette contro il ragionamento del Tribunale sul fondamento del quale detto giudice ha respinto, al punto 81 della sentenza impugnata, gli argomenti con i quali il sig. Schräder ha inteso confutare la tesi accreditata dalla commissione di ricorso, secondo cui in base all’esperienza sembra esclusa la possibilità che piante della varietà SUMCOL 01 siano potute finire nel giardino privato del sig. van Jaarsveld.
52. Tuttavia, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha chiarito che, anche supponendo che la commissione di ricorso, come il sig. Schräder ha inteso dimostrare, abbia adottato a torto detta tesi, un siffatto errore sarebbe senza incidenza sulla legittimità della decisione impugnata poiché, in ogni caso, la possibilità indicata non potrebbe rimettere in questione la valutazione dell’UCVV, fondata sui risultati dell’esame tecnico, secondo la quale la varietà SUMCOL 01 e la varietà van Jaarsveld sono due varietà diverse.
53. Risulta pertanto che le censure formulate nel contesto della terza, della quarta e della quinta parte del primo motivo sono dirette contro elementi della motivazione che sono stati inclusi dal Tribunale soltanto ad abudantiam. Dal momento che dette censure, anche ove fossero ritenute fondate, non potrebbero pertanto comportare l’annullamento di tale sentenza, in conformità a una consolidata giurisprudenza occorre respingerle (19).
54. Tuttavia dette censure, a mio modo di vedere, devono essere comunque considerate irricevibili considerato che rientrano, più precisamente, nelle constatazioni del Tribunale secondo cui non è stato dimostrato che il SUMCOL 01 fosse disponibile all’epoca dei fatti in Sudafrica e nelle conclusioni di rigetto di altre affermazioni mediante le quali il ricorrente ha inteso dimostrare che le dichiarazioni del sig. van Jaarsveld non fossero credibili. Contestando dette valutazioni di merito il sig. Schräder intende chiaramente porre in discussione le valutazioni sui fatti compiute dal Tribunale e chiedere che la Corte di giustizia sostituisca, relativamente a tali aspetti, la propria valutazione a quella del Tribunale di primo grado (20).
55. Inoltre, non ritengo che il Tribunale abbia snaturato, nel ragionamento della sentenza impugnata di cui trattasi, gli elementi di prova o che abbia fondato i suoi accertamenti su elementi di prova insufficienti (21).
56. Ne consegue che occorre respingere la terza, la quarta e la quinta parte del primo motivo.
c) Sulla sesta parte del primo motivo, relativa all’erroneo giudizio sul se la varietà di riferimento possa essere considerata notoriamente conosciuta
i) Principali argomenti
57. Con la sesta parte del primo motivo, relativa ai punti 90, 91, 68, 80 e 96 della sentenza impugnata, il sig. Schräder sostiene in sostanza che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto in sede di esame della questione se la varietà van Jaarsveld possa essere considerata notoriamente conosciuta ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94. Detti errori sono dipesi dal fatto che il Tribunale ha omesso di distinguere in modo chiaro tra «varietà» e «specie» e ha utilizzato tali nozioni in parte come sinonimi.
58. Secondo il sig. Schräder, in primo luogo, il Tribunale è incorso in errore e ha snaturato gli elementi di prova nel presumere che la commissione di ricorso, l’UCVV e il Bundessortenamt avessero equiparato la varietà di riferimento van Jaarsveld a una «varietà» descritta dal dott. Codd. In secondo luogo, la sentenza impugnata è contraddittoria in quanto, ai punti 80 e 96, si dichiara che Codd ha descritto una «specie» botanica Plectranthus ornatus, laddove al punto 91 di detta sentenza si menziona la «varietà» Plectranthus ornatus. In terzo luogo, il Tribunale ha ampliato l’oggetto del procedimento sebbene abbia dichiarato, al punto 68 della sentenza impugnata, che l’UCVV non poteva fondarsi per la prima volta, nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, su una «varietà» descritta da Codd in quanto detta varietà non era stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso.
ii) Valutazione
59. La prima censura presentata nel contesto della sesta parte del primo motivo risulta essere fondata su un’interpretazione in qualche modo limitata del punto 91 della sentenza impugnata.
60. Nei motivi della sentenza impugnata di cui trattasi, il Tribunale ha preso in considerazione la seconda parte del primo motivo ad esso sottoposto, con cui il sig. Schräder ha rilevato che l’UCVV aveva a torto ritenuto che la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta e, in particolare, che il sig. van Jaarsveld ha errato nell’affermare che le piante in questione fanno parte di una varietà che può essere ottenuta da anni nei negozi di giardinaggio del Sudafrica. Egli asseriva, in particolare, che l’unica cosa che si è potuta provare sarebbe l’esistenza di una pianta isolata che cresce nel giardino privato del sig. van Jaarsveld (22).
61. In risposta a ciò, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il sig. Schräder non aveva addotto un’argomentazione specifica né particolari elementi di prova a sostegno della seconda parte del motivo, come sintetizzato dal Tribunale, «per contestare l’equiparazione così operata dalla commissione di ricorso della varietà di riferimento proveniente dal giardino del sig. van Jaarsveld con la varietà sudafricana della specie Plectranthus ornatus descritta nelle pubblicazioni scientifiche in questione e oggetto delle dichiarazioni del sig. van Jaarsveld e della sig.ra Sadie». Il Tribunale ha concluso che «la commissione di ricorso era effettivamente legittimata ad operare la citata equiparazione» in base alle varie dichiarazioni del sig. van Jaarsveld.
62. L’aspetto cruciale del summenzionato punto non consisteva pertanto nell’equiparare una «varietà» a una «specie» (23) quanto, piuttosto, nel confutare la tesi secondo cui il campione spedito in qualità di varietà di riferimento costituiva una pianta isolata presente nel giardino del sig. van Jaarsveld e nel confermare, invece, il giudizio della commissione di ricorso, riportato al punto 90 della sentenza impugnata, secondo cui, alla luce di alcuni elementi quali le dichiarazioni del sig. van Jaarsveld e della sig.ra Sadie (al Ministero dell’Agricoltura sudafricano) e la descrizione del dott. L.E. Codd, «le talee inviate erano quelle della specie P. ornatus, quale coltivata in Sudafrica».
63. A mio parere, non si può quindi ritenere che il Tribunale abbia snaturato la decisione impugnata.
64. La seconda censura è che sussiste una contraddizione tra i punti 80, 81 e 91, dovuta all’asserita confusione dei concetti di «varietà» e «specie».
65. Al riguardo, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (24).
66. Tuttavia, dai punti della sentenza impugnata indicati dal sig. Schräder non risulta che il Tribunale non abbia tenuto in debita considerazione la differenza tra le nozioni di «varietà» e di «specie». Al punto 80 della sentenza impugnata la Corte ha, invece, riconosciuto che per Plectranthus ornatus è da intendersi una specie con numerose varietà e, al punto 91, la Corte ha fatto riferimento alla «varietà di riferimento Plectranthus ornatus del Sudafrica».
67. Inoltre, dal momento che il sig. Schräder sostiene che il Tribunale ha erroneamente lasciato intendere, al punto 91 della sentenza impugnata, che il dott. Codd nelle sue pubblicazioni ha descritto una varietà di Plectranthus ornatus in luogo della corrispondente specie, si deve osservare che, ogni caso, non esiste una contraddizione assoluta in tale contesto in quanto ciascuna specie – secondo la natura stessa della nozione – esiste esclusivamente nelle sue diverse varietà e, per questo motivo, una descrizione dettagliata di una specie vegetale non sarà agevolmente tenuta distinta dalle varietà che essa include.
68. Con riferimento alle considerazioni che precedono, non ritengo che il Tribunale abbia travisato la distinzione tra le nozioni di «varietà» e di «specie» in modo che il suo ragionamento risulta contraddittorio o viziato da conclusioni erronee.
69. Infine, nei limiti in cui la terza censura, relativa all’ampliamento dell’oggetto del procedimento, risulta basata su un’interpretazione analogamente riduttiva del punto 91 della sentenza impugnata, anch’essa deve essere dichiarata infondata.
70. Ritengo pertanto che occorra respingere la sesta parte del primo motivo.
71. Da tutte le suesposte considerazioni deriva che il primo motivo dev’essere integralmente respinto.
2. Il secondo motivo
a) Sulla prima, sulla seconda e sulla terza parte del secondo motivo, relative al fatto che la sentenza impugnata, nella parte in cui conferma la possibilità di tener conto di pubblicazioni al fine di stabilire la notorietà della varietà di riferimento, è caratterizzata da manifeste contraddizioni, errori relativi all’assunzione delle prove e da una violazione del diritto comunitario
i) Principali argomenti
72. La prima parte del secondo motivo fa riferimento ai punti 96‑100 della sentenza impugnata e riguarda, anch’essa, la distinzione tra specie botanica e varietà. Secondo il sig. Schräder, dal momento che il Tribunale ha omesso di riconoscere che la letteratura scientifica conteneva descrizioni di una specie botanica e non di una varietà, il suo ragionamento è, anche al riguardo, manifestamente contraddittorio. In proposito, egli sostiene che ai punti 80 e 96 della sentenza impugnata il Tribunale considera il Plectranthus ornatus una specie che include diverse varietà e, di conseguenza, le descrizioni nelle pubblicazioni in questione come descrizioni di specie vegetali, laddove nel documento TG/1/3 dell’UCVV, citato dal Tribunale, si fa riferimento soltanto a descrizioni dettagliate di una «varietà» vegetale. Inoltre, le conclusioni del Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata sono incompatibili con l’oggetto della sua verifica definito al punto 66 di detta sentenza.
73. Con la seconda parte del secondo motivo, il sig. Schräder afferma che – come risulta anche dalla prima parte di detto motivo – l’assunzione di prove da parte dell’UCVV, della commissione di ricorso e del Tribunale era manifestamente incompleta, in quanto non è stata effettuata una comparazione tra le caratteristiche delle piante descritte nelle pubblicazioni prese in considerazione e le caratteristiche della varietà candidata.
74. Con la terza parte del secondo motivo, il sig. Schräder sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 97‑99 della sentenza impugnata, ai sensi del diritto comunitario la pubblicazione di una descrizione dettagliata di una varietà vegetale costituisce, in linea di principio, uno degli elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire la sua notorietà. A sostegno di detta affermazione, il sig. Schräder invoca le Convenzioni UPOV del 1978 e del 1991, il diritto tedesco e il diritto dei brevetti.
ii) Valutazione
75. Come la sesta parte del primo motivo, la prima, la seconda e la terza parte del secondo motivo sono dirette a porre in discussione le constatazioni sulla base delle quali il Tribunale ha confermato che la commissione di ricorso era legittimata a convincersi della notorietà della varietà di riferimento.
76. Nei limiti in cui la prima parte del secondo motivo coincide con la sesta parte del primo motivo, rinvio alle mie osservazioni precedentemente esposte (25). Per quanto riguarda, più precisamente, il punto 98 della sentenza impugnata, viene solo precisato che, secondo il documento dell’UPOV TG/1/3, la pubblicazione di una descrizione dettagliata figura segnatamente tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire la notorietà. Tale dichiarazione è stata fatta a sostegno dell’interpretazione del Tribunale relativa all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, di cui al punto 99 della sentenza impugnata, ai sensi della quale la pubblicazione di una descrizione dettagliata può essere presa in considerazione a norma di detta disposizione. Sebbene, come anche il Tribunale ha osservato al punto 97 della sentenza impugnata, la formulazione stessa delle direttive dell’UPOV menzioni la pubblicazione di una descrizione dettagliata di una «varietà» vegetale, tale circostanza di per sé non è sufficiente per stabilire che la sentenza impugnata, essendosi con la stessa accettato che le descrizioni dettagliate contenute nelle opere in questione potessero essere prese in considerazione dalla commissione di ricorso, è viziata da una manifesta contraddizione.
77. Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, occorre ricordare in primo luogo che, nel contesto della presente impugnazione, non è la legittimità del procedimento, o in particolare la legittimità dell’assunzione delle prove, dinanzi all’UCVV e alla commissione di ricorso che va esaminata, ma, piuttosto, la legittimità del procedimento dinanzi al Tribunale.
78. In secondo luogo, nella parte della sentenza contro la quale sono dirette le presenti censure, il Tribunale si è limitato a verificare se la commissione di ricorso fosse legittimata a tener conto della letteratura scientifica in questione al fine di stabilire l’eventuale notorietà della varietà di riferimento. Non si può pertanto vittoriosamente affermare che l’assunzione delle prove da parte del Tribunale era manifestamente incompleta sulla base del rilievo che non era stata effettuata alcuna comparazione tra le caratteristiche agronomiche descritte in detta letteratura e le caratteristiche della varietà candidata.
79. Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo è necessario sottolineare, come il Tribunale ha correttamente statuito al punto 99 della sentenza impugnata, che l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94 menziona determinati casi in cui, «in particolare», l’esistenza di un’altra varietà si considera notoria, ma che tale norma non contiene né un elenco esaustivo degli elementi che possono essere presi in considerazione al riguardo né alcun’altra norma che limiti l’assunzione delle prove.
80. Inoltre, il fatto che l’art. 7 della versione del 1991 della Convenzione UPOV, sul quale il sig. Schräder si fonda nel contesto di detta parte del motivo, in contrasto con la versione del 1978 di tale Convenzione, non menzioni espressamente la descrizione dettagliata in una pubblicazione quale elemento che può essere preso in considerazione non equivale a dimostrare che non sarebbe consentito, ai sensi di detta Convenzione e implicitamente ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, avvalersi di tale elemento di prova. Inoltre, i confronti con il diritto tedesco e il diritto dei brevetti non possono essere conclusivi per quanto riguarda l’interpretazione di detto regolamento.
81. Reputo infatti che non vi siano ragioni stringenti per le quali si debba escludere in via generale la presa in considerazione, ai fini dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, di pubblicazioni scientifiche. In quale misura una specifica pubblicazione dimostri, o contribuisca a dimostrare, la notorietà di una determinata varietà di riferimento è una questione completamente diversa, deve essere valutata nelle circostanze di ciascun caso e, in particolare, tenuto conto dello specifico contenuto della pubblicazione interessata.
82. Il Tribunale pertanto, a mio giudizio, può concludere senza incorrere in un errore di diritto che la commissione di ricorso era legittimata a prendere in considerazione le descrizioni dettagliate contenute nelle opere di cui trattasi per stabilire la notorietà della varietà di riferimento.
83. Infine, si deve osservare che dette pubblicazioni in ogni caso erano soltanto uno dei vari fattori che la commissione di ricorso ha preso in considerazione nello stabilire la notorietà della varietà di riferimento van Jaarsveld.
84. Ne consegue che occorre respingere la prima, la seconda e la terza parte del secondo motivo.
b) Sulla quarta parte del secondo motivo, relativa al fatto che il Tribunale è incorso in errore per quanto riguarda gli argomenti del sig. Schräder che vertono su una violazione dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94
i) Principali argomenti
85. Con la quarta parte del suo secondo motivo, il sig. Schräder reputa che il Tribunale abbia erroneamente constatato, al punto 104 della sentenza impugnata, che la sua tesi, riportata al punto 103 di detta sentenza, secondo cui la varietà SUMCOL 01 avrebbe dovuto essere riconosciuta dall’UCVV come nettamente distinta si trovava in evidente contraddizione con la tesi da esso sviluppata secondo cui la varietà candidata SUMCOL 01 e la varietà di riferimento van Jaarsveld sono un’unica e medesima varietà. L’addotta contraddizione non esiste in quanto, se à vero che – come il sig. van Jaarsveld sostiene – le piante dallo stesso spedite appartenevano alla varietà SUMCOL 01, non vi era alcuna «varietà di riferimento» da cui la SUMCOL 01 non si distinguesse in modo netto.
ii) Valutazione
86. In primo luogo, vorrei osservare che, nel contesto della terza parte del primo motivo sottoposto dinanzi al Tribunale, il sig. Schräder aveva asserito, come osservato da detto giudice al punto 103 della sentenza impugnata, che l’UCVV avrebbe dovuto constatare che la varietà SUMCOL 01 era nettamente distinta. Poiché il sig. Schräder ha cercato di dimostrare, con la prima parte di detto motivo, che la varietà candidata e la varietà inoltrata dal sig. van Jaarsveld coincidevano effettivamente, il Tribunale, senza incorrere in un errore di diritto al riguardo, poteva statuire, al punto 104, che tali due tesi si trovavano in evidente reciproca contraddizione.
87. In secondo luogo, secondo il Tribunale, come risulta al punto 105 della sentenza impugnata, il fatto che l’argomentazione del sig. Schräder nel contesto della terza parte del primo motivo poggiasse su un erroneo assunto ad ogni modo emergeva già dall’esame delle prime due parti del primo motivo.
88. La censura secondo la quale il Tribunale ha erroneamente constatato che le tesi avanzate dal sig. Schräder erano contraddittorie – anche supponendo che fossero fondate – non può pertanto spiegare effetti e incidere sulla validità della sentenza.
89. Si deve di conseguenza respingere la quarta parte del secondo motivo.
c) Sulla quinta parte del secondo motivo, relativa a errori di diritto nella valutazione della partecipazione della sig.ra Heine all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso
i) Principali argomenti
90. Con detta parte del secondo motivo, il sig. Schräder afferma che in sede di valutazione, ai punti 129-131 della sentenza impugnata, della partecipazione della sig.ra Heine all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso il Tribunale ha violato gli artt. 60, n. 1, e 15, n. 2, del regolamento n. 1239/95. In primo luogo, il Tribunale ha trascurato il fatto che, ai sensi dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95, l’adozione di una misura istruttoria è richiesta anche per quanto riguarda la partecipazione di una parte in un’udienza. Pertanto, anche se la sig.ra Heine è comparsa in qualità di agente dell’UCVV e non in qualità di testimone o esperto, sarebbe dovuta comparire in veste formale all’udienza. In secondo luogo, è stato inesatto dichiarare che la sig.ra Heine era un «agente» (26) dell’UCVV dal momento che all’epoca era alle dipendenze del Bundessortenamt. In terzo luogo, né l’UCVV né la commissione di ricorso hanno provato la loro affermazione secondo la quale la sig.ra Heine, alla luce delle condizioni di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1239/95, potrebbe legittimamente agire per conto dell’UCVV.
ii) Valutazione
91. È opportuno precisare, in primo luogo, che per quanto riguarda la censura del sig. Schräder secondo cui, contrariamente a quello che il Tribunale ha dichiarato al punto 130 della sentenza impugnata, la sig.ra Heine era alle dipendenze del Bundessortenamt e non dell’UCVV, questa censura risulta fondarsi su un’inesattezza nella versione tedesca della sentenza impugnata. Emerge peraltro con chiarezza sia dalle versioni francese e inglese di detta sentenza sia da una lettura contestualizzata del passaggio interessato che il Tribunale in realtà dichiara che la sig.ra Heine è comparsa nella sua qualità di «agente» dell’UCVV, e quindi come suo rappresentante.
92. In secondo luogo, poiché la sig.ra Heine ha operato all’udienza in qualità di agente per conto dell’UCVV, che ai sensi dell’art. 68 del regolamento n. 2100/94 è di per sé una parte del procedimento di appello, e pertanto non come una parte che agisce a titolo personale, e men che meno come testimone o perito, il Tribunale non ha violato l’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95 confermando, al punto 130 della sentenza d’appello, che la sua comparizione all’udienza non necessitava l’adozione di una misura d’istruzione ai sensi di detta disposizione.
93. In tale contesto, in terzo luogo, come osservato dal Tribunale, l’UCVV ha rilevato, sempre giustamente, che, in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1239/95, gli atti compiuti dalla sig.ra Heine conformemente ai termini dell’accordo concluso tra l’UCVV e il Bundessortenamt relativamente all’esame tecnico hanno la qualità di atti dell’UCVV opponibili a terzi.
94. Il sig. Schräder non ha corroborato la sua affermazione secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto con riguardo a detta constatazione o in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1239/95, limitandosi ad asserire ché né l’UCCV né la commissione di ricorso avevano dimostrato che fossero soddisfatti i presupposti di legittima rappresentanza dell’UCVV da parte della sig.ra Heine.
95. Ne consegue che la quinta parte del secondo motivo è infondata.
96. A mio giudizio, in conclusione si deve pertanto constatare che anche il ricorso di impugnazione è da respingere nella sua integralità.
97. Alla luce di tutte le dette considerazioni, sono del parere che il ricorso di impugnazione sia da respingere nella sua integralità.
VII – Sulle spese
98. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura che, a norma dell’art. 118 del detto regolamento, si applica ai giudizi di impugnazione, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UCVV ha chiesto la condanna alle spese del sig. Schräder, rimasto soccombente, quest’ultimo dev’essere condannato alle spese.
VIII – Conclusione
99. Per tutte le ragioni sopra esposte suggerisco alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il sig. Schräder alle spese.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Racc. pag. II‑3151.
3 – GU L 227, pag. 1.
4 – GU L 121, pag. 37.
5 – Al riguardo, emergono alcuni parallelismi con il sistema di controllo istituito dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1): v., in particolare, sentenza 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul (Racc. pag I‑2213, punti 56 e 57).
6 – V., in tale contesto, sentenza Kaul, cit. alla nota 5, punti 53 e 54; v., altresì sentenza 11 maggio 2006, causa C‑416/04, P Sunrider/UAMI (Racc. pag I‑4237, punto 55).
7 – V., in tal senso, sentenze 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot (Racc. pag. I‑833, punto 49), e 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli e a. (Racc. pag I‑1981, punto 59).
8 – V., in tal senso, inter alia, sentenze 14 dicembre 2000, causa C‑99/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑11535), punto 26; 19 novembre 1998, causa C‑150/94, RegnoUnito/Consiglio (Racc. pag. I‑7235), punto 49; 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 e C‑122/00, Omega Air (Racc. pag. I‑2569), punto 65; 12 ottobre 2004, causa C‑87/00, Nicoli/Eridania (Racc. pag. I‑9357), punto 37; 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3679), punto 83, e 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑135), punto 34.
9 – V., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑474/00 P(R), Commissione/Bruno Farmaceutici e a. (Racc. pag. I‑2909), punto 90; 18 dicembre 2007, causa C‑202/06 P, Cementbouw/Commissione (Racc. pag. I‑12129), punto 53, e 2 luglio 2009, causa C‑343/07, Bavaria e Bavaria Italia (Racc. pag. I‑5491, punto 82).
10 – V. in tal senso, sentenze 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Commissione («Lenzing») (Racc. pag. I‑9947, punto 57), e 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. I‑6557, punti 76 e 77).
11 – V. in tal senso, in particolare, sentenze 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./Commissione (Racc. pag. I‑10193, punto 58); 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 51), e 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, Evonik Degussa/Commissione (punto 72).
12 – V., in tal senso, sentenze Coop de France bétail et viande e a./Commissione (cit. alla nota 11, punto 59); General Motors/Commissione (cit. alla nota 11, punto 52), e Evonik Degussa/Commissione (cit. alla nota 11, punto 73).
13 – V. paragrafi 32 e 33 supra.
14 – V. in tal senso, inter alia, sentenze 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI (Racc. pag. I‑3297, punto 34); 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 37), nonché Industrias Químicas del Vallés/Commissione (cit. alla nota 10, punto 60).
15 – V. paragrafi 25, 26 e 36 supra.
16 – Si deve rilevare, in particolare, che, al punto 41 del ricorso al Tribunale, il sig. Schräder ha formulato deduzioni istruttorie, in forma di audizione della sig.ra Heine come testimone, con la finalità di confermare i suoi motivi all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso e non, specificamente, per dimostrare la completezza del processo verbale.
17 – V. in tal senso, sentenze 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar/Commissione (Racc. pag. I‑9761, punto 99); 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19), nonché 11 settembre 2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania e a./Kronofrance (Racc. pag. I‑6619, punto 78).
18 – V. paragrafi 41‑45 supra.
19 – V. in tal senso, inter alia, sentenze 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, UAMI/Celltech (Racc. pag. I‑2883, punti 55 e 56); 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I‑4261, punto 17), e 22 dicembre 1993, causa C‑244/91 P, Giorgio Pincherle/Commissione (Racc. pag. I‑6965, punto 31).
20 – V., al riguardo, paragrafi 33 e 34 supra e la giurisprudenza menzionata.
21 – Mi riferisco al riguardo anche al paragrafo 46 supra e alla giurisprudenza ivi citata.
22 – V. punto 55 della sentenza impugnata.
23 – Si deve osservare che, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale fa riferimento all’equiparazione della varietà di riferimento alla varietà sudafricana della specie Plectranthus ornatus.
24 – V. al riguardo, inter alia, sentenza 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata.
25 – V. paragrafi 66 e 67 supra.
26 – Nella versione tedesca della sentenza impugnata «Bedienstete», ossia dipendente (del settore pubblico).
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