CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 18 marzo 2010 1(1)
Causa C‑54/09 P
Repubblica ellenica
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Contributi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti – Regolamento (CE) n. 1227/2000 – Termine per la trasmissione delle dichiarazioni dagli Stati membri alla Commissione – Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri dalla Commissione – Decisione 2006/669/CE»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento di impugnazione ci dà modo di esaminare una questione in materia di termini in connessione con la dotazione finanziaria definitiva assegnata agli Stati membri ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti.
2. Il presente procedimento è scaturito da una controversia tra la Repubblica ellenica (in prosieguo: la «ricorrente») e la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») in ordine al significato dell’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000. Si pone, essenzialmente, la questione se la Commissione fosse obbligata a tener conto, ai fini della sua decisione sulla dotazione finanziaria per l’esercizio 2006, delle informazioni trasmessele dalla Repubblica ellenica solo successivamente alla scadenza del termine fissato da detta norma.
3. Con sentenza 11 dicembre 2008 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (2), il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») ha respinto in quanto infondato il ricorso con il quale la Repubblica ellenica aveva chiesto l’annullamento o la modifica della decisione 2006/669/CE (3), recante fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, sostenendo che, in questa decisione, la Commissione non avrebbe preso in esame le informazioni successivamente notificatele da parte della Repubblica ellenica.
4. Con il suo ricorso, depositato presso la Corte il 6 febbraio 2009, la Repubblica ellenica chiede l’annullamento della sentenza impugnata insistendo sulla domanda originaria.
II – Contesto normativo
5. Il Tribunale ha esposto, nei punti 1‑5 della sentenza impugnata, il contesto normativo come segue:
«1 Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite con il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e con il regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in ordine al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1), come modificato.
2 L’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 così dispone:
“1. La Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.
2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.
(…)”.
3 L’art. 16 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in particolare con il regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2003, n. 1841, che modifica il regolamento n. 1227/2000 (GU L 268, pag. 58). Quindi, ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1227/2000, nella versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:
“1. Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:
a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi;
b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi;
(…)
2. Fatte salve le norme generali della disciplina di bilancio, qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non sia rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole su base temporanea e forfetaria”.
4. L’art. 17 del regolamento n. 1227/2000 è stato modificato in particolare con il regolamento (CE) della Commissione 19 febbraio 2003, n. 315 (GU L 46, pag. 9), e con il regolamento (CE) della Commissione 4 luglio 2003, n. 1203 (GU L 168, pag. 9). Infatti, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1227/2000, nella sua versione applicabile all’esercizio finanziario 2006:
“1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite degli importi notificati alla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino complessivamente l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999.
(…)
3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (...) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste possono essere accolte.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero di ettari indicato nell’assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l’esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l’importo medio dell’aiuto per ettaro, ottenuto dividendo l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999 per il numero di ettari previsti.
In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5% sulla superficie totale notificata rispetto a quella che figura nella dotazione dell’esercizio finanziario di cui trattasi.
Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell’applicazione del paragrafo 3.
(…)
8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.
(…)”.
5 L’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), dispone quanto segue:
“2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.
Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese”.
(…)».
III – Fatti e decisione impugnata
6. Il Tribunale ha riferito i fatti alla base della controversia e la decisione impugnata nei punti 6‑14 della propria sentenza nei termini seguenti:
«6 Per l’esercizio finanziario 2006 (16 ottobre 2005 - 15 ottobre 2006), la ripartizione indicativa degli stanziamenti assegnati in forza del regolamento n. 1493/1999 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è stata stabilita con la decisione della Commissione 10 ottobre 2005, n. 716, che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 271, pag. 45). Nell’allegato della detta decisione l’importo della dotazione finanziaria indicativa per la Repubblica ellenica è stato fissato a EUR 8 574 504 per una superficie di 1 249 ha.
7 Il 10 luglio 2006, a norma dell’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 16, del regolamento n. 1227/2000, le autorità greche comunicavano alla Commissione la situazione delle spese legate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti in Grecia nel corso dell’esercizio finanziario 2006, al fine di ottenere dotazioni finanziarie. In base a tale comunicazione, dette spese ammontavano complessivamente a EUR 6 829 204,46 e la superficie corrispondente era di 788,002 ha.
8 Il 22 settembre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla Commissione al fine di comunicarle un errore nella raccolta dei dati informatici, in quanto la superficie da prendere in considerazione ammontava a 1 102,271 ha. Esse precisavano che tale superficie corrispondeva alla somma della superficie complessiva indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia effettivamente sostenute al 30 giugno 2006, vale a dire 1 085,391 ha, e della superficie totale indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia liquidate al 30 giugno 2006, vale a dire 16,88 ha. Esse hanno del pari ricordato che le spese complessive ammontavano a EUR 6 829 204,46.
9 Il 26 settembre 2006, in occasione della 890ª riunione del Comitato di gestione vitivinicolo, le autorità greche reiter[a]vano la loro domanda presso la Commissione al fine di prendere in considerazione i dati rettificati. La Commissione respingeva oralmente la domanda delle autorità greche, rilevando la tardività del deposito degli elementi modificati.
10 Il 4 ottobre 2006 la Commissione adottava la decisione 2006/669/CE, recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 (GU L 275, pag. 62; in prosieguo: la “decisione impugnata”). Alla stessa data un rappresentante della Commissione incontrava rappresentanti delle autorità greche cui spiegava che era impossibile, dati i termini, accogliere la loro domanda di prendere in considerazione i dati rettificati comunicati il 22 settembre 2006.
11 Il 16 ottobre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla Commissione chiedendole che venisse modificato l’allegato della decisione impugnata. La Commissione non accoglieva tale domanda.
12 Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato, per la Repubblica ellenica, i dati comunicati dalle autorità greche il 10 luglio 2006.
13 Al punto 6 della decisione impugnata si afferma che la Commissione ha applicato alla Repubblica ellenica la penale di cui [al]l’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, per un importo di EUR 1 129 015.
14 Nell’allegato della decisione impugnata, l’importo della dotazione finanziaria definitiva alla Repubblica ellenica per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in Grecia è stato fissato a EUR 5 700 190 per una superficie di 788 ha».
IV – Procedimento di primo grado e domanda nel procedimento di impugnazione
7. Contro la decisione impugnata, 2006/669/CE, la Repubblica ellenica aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2006. A sostegno del ricorso erano stati dedotti cinque motivi. Con il primo era stato affermato che il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 avrebbe solo carattere indicativo e che, pertanto, dovrebbero essere presi in considerazione anche i dati trasmessi successivamente alla scadenza del termine. In secondo luogo, veniva lamentata la violazione del principio di leale cooperazione, in terzo luogo, la violazione dei principi di buona fede e di buona amministrazione, in quarto luogo, la violazione del principio di proporzionalità e, in quinto luogo, la violazione del principio dell’effetto utile.
8. Con la sentenza impugnata, pronunciata l’11 dicembre 2008, il Tribunale confermava la decisione impugnata. Conseguentemente, rigettava il ricorso della Repubblica ellenica e condannava la ricorrente alle spese del procedimento.
9. Contro questa sentenza la Grecia ha proposto il presente ricorso chiedendo di:
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere la domanda, e
– condannare la Commissione alle spese sia del procedimento di impugnazione sia del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
10. La Commissione, da parte sua, chiede di:
– dichiarare il ricorso irricevibile e respingerlo in quanto infondato, e
– condannare la Repubblica ellenica a sostenere le spese.
11. Dinanzi alla Corte è stata svolta la fase scritta del procedimento. Nessuna delle parti ha richiesto lo svolgimento della fase orale.
V – Analisi giuridica
A – Sulla ricevibilità del ricorso
12. La Commissione è del parere che il ricorso sia irricevibile atteso che la ricorrente ripeterebbe pedissequamente gli argomenti già dedotti in primo grado.
13. A tal riguardo, però, la Commissione non tiene conto della costante giurisprudenza della Corte riguardante la ricevibilità dei ricorsi.
14. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, non risponde ai requisiti di motivazione di cui all’art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all’art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte (4) il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Un ricorso del genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di quest’ultima (5).
15. Occorre, tuttavia, tenerne distinto il ricorso che censuri espressamente la sentenza del Tribunale e la valutazione giuridica ivi contenuta e, in tale contesto, riprenda argomenti già presentati contro la decisione impugnata.
16. Certamente possono essere riproposte nel procedimento di impugnazione questioni di diritto già esaminate in primo grado, qualora il ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario da parte del Tribunale (6). È proprio compito primario della Corte, quale giudice di impugnazione, chiarire tali questioni interpretative in maniera definitiva.
17. Con il presente ricorso viene contestata la posizione adottata dal Tribunale in merito a diverse questioni di diritto sottoposte al suo esame in primo grado. Il ricorso indica con precisione gli aspetti contestati della sentenza impugnata e i motivi e gli argomenti sui quali si fonda.
18. Il ricorso è pertanto ricevibile.
B – Sulla fondatezza del ricorso
19. La Repubblica ellenica deduce, a sostegno del proprio ricorso, tre motivi. Da un lato, la decisione del Tribunale si fonderebbe su un’erronea interpretazione dell’art. 16, nn. 1 e 2, e dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000. Dall’altro, il Tribunale, nella sua decisione, non avrebbe tenuto conto del significato di diversi principi generali di diritto. Infine, la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione contraddittoria.
1. Sul primo motivo di ricorso
20. La Repubblica ellenica sostiene che, in forza dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, il termine annuale di scadenza del 10 luglio possieda, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, un carattere meramente indicativo. Secondo la ricorrente, nella decisione impugnata la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle informazioni comunicate dopo la scadenza del termine. Seguendo la prospettazione giuridica della Commissione, il Tribunale si sarebbe invece basato sull’assunto secondo cui si tratterebbe di un termine perentorio. Con il primo motivo di ricorso, la Repubblica ellenica contesta tale tesi.
21. Sia il tenore dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, sia la sua collocazione sotto il profilo sistematico nonché considerazioni teleologiche sulla finalità della disciplina del termine alla luce del suo contesto normativo confermano, tuttavia, la posizione del Tribunale. Con riguardo al termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, si tratta di un termine perentorio e di decadenza .
a) Tenore della norma
22. Si deve dunque convenire con il Tribunale sul fatto che il tenore dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 depone per la perentorietà del termine ivi previsto.
23. In quasi tutte le versioni linguistiche nel testo dell’art. 16, n. 1, si afferma che gli Stati membri trasmettono alla Commissione «al più tardi» il 10 luglio di ogni anno i dati indicati nella disposizione medesima. Ciò lascia presumere la natura perentoria di tale termine nel senso di termine di decadenza, tanto più che, per poter presumere un termine di decadenza, non occorre l’utilizzazione espressa della locuzione «termine improrogabile» (7). Un atto, se deve essere compiuto al più tardi il 10 luglio di ogni anno, già il giorno successivo è in ritardo e pertanto, in linea di principio, non più ammissibile.
24. Per quanto in tre versioni (precisamente la greca, la portoghese e la rumena) si legga che gli Stati membri trasmettano i dati alla Commissione «fino al» 10 luglio di ogni anno, queste versioni non conferiscono all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 un senso diverso rispetto alle altre versioni linguistiche.
b) Interpretazione sistematica
25. Il governo ellenico afferma che il carattere puramente indicativo del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 emergerebbe da un’interpretazione sistematica di questa disposizione. Dalla disciplina contenuta nell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 deriverebbe che le comunicazioni pervenute anche dopo la scadenza del termine indicato nell’art. 16, n. 1, debbano essere considerate dalla Commissione nel contesto della definitiva assegnazione di dotazioni finanziarie.
26. A termini dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, «qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non sia rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole su base temporanea e forfettaria».
27. La Repubblica ellenica assume quale punto di partenza della sua argomentazione il tenore testuale del n. 2, che prevede una riduzione temporanea della dotazione come sanzione per un’informazione incompleta o non tempestiva. Ne deriverebbe necessariamente la successiva revoca della sanzione a seguito di informazioni integrate o effettuate per la prima volta solo dopo la scadenza del termine. Infine, si potrebbe parlare di una sanzione temporanea solo se, successivamente, essa potesse venire meno per effetto di una comunicazione tardiva, ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.
28. In un secondo passaggio argomentativo la Repubblica ellenica utilizza un argumentum a fortiori. La Commissione, nel procedimento dinanzi al Tribunale, si era, infatti, richiamata al fatto che l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, alla luce del suo tenore letterale, detterebbe una regola esclusivamente per l’ipotesi di una comunicazione del tutto omessa ovvero soltanto incompleta, non invece per quella in esame, vale a dire una comunicazione completa nella sua apparenza esteriore sebbene errata.
29. Secondo la Repubblica ellenica, anche nel caso in esame di una comunicazione errata ma tempestiva, risulterebbe quindi dall’art. 16, n. 2, la possibilità di una comunicazione successiva (corretta) dopo la scadenza del termine. Così, uno Stato che abbia adempiuto il suo obbligo di comunicazione conformemente all’art. 16, n. 1, osservando il termine ivi indicato ed al quale sia tuttavia sfuggito solo un errore, non dovrebbe, in definitiva, essere trattato in modo meno favorevole di uno Stato che abbia disatteso fin dal principio il termine di cui all’art. 16, n. 1. Ad entrambi l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 offrirebbe piuttosto la possibilità di una comunicazione successiva, che dovrebbe essere quindi presa in esame dalla Commissione nell’ambito dell’assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie.
30. Questa argomentazione della Repubblica ellenica, centrale nel suo primo mezzo di ricorso, non può essere tuttavia seguita.
31. Prima facie, l’argomentazione della Repubblica ellenica sembra invero del tutto convincente. Laddove, in una disposizione normativa, l’inosservanza del termine venga colpita con una sanzione «su base temporanea», si potrebbe presumere che sussista pertanto implicitamente la possibilità di una successiva presentazione dell’atto omesso. Qualora l’atto non potesse essere presentato in seguito e trovare ancora considerazione nell’emananda decisione, difficilmente si potrebbe parlare di una sanzione solo temporanea.
32. Un’attenta analisi del tenore letterale dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 evidenzia, invece, che dalla locuzione «riduzione su base temporanea» non può essere tratta in alcun modo la conclusione che, nel contesto della decisione della Commissione ora contestata, la successiva comunicazione della Repubblica ellenica avrebbe dovuto essere presa in considerazione.
33. Infatti, l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 prevede, nel caso di una comunicazione non tempestiva o incompleta, a norma del precedente n. 1, una riduzione su base temporanea degli «anticipi concessi sulle spese agricole su base forfettaria».
34. L’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 fa riferimento alla procedura prevista nell’ambito della politica agricola comune per l’erogazione dei mezzi finanziari. In base all’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli artt. 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.
35. A norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti e gli anticipi sono versati di volta in volta allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.
36. Se uno Stato membro, entro il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, non trasmette alcuna comunicazione o ne trasmette una incompleta con il contenuto ivi previsto, ne consegue, ai sensi dell’art. 16, n. 2, del regolamento medesimo, che a detto Stato vengono ridotti temporaneamente, in forza dell’art. 7 del regolamento n. 1258/1999, gli anticipi concessi sul computo degli esborsi mensili effettuati e dichiarati da ciascuno Stato membro. Tale regime costituisce uno strumento di pressione continua per costringere lo Stato membro al rispetto dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000. Se lo Stato membro adempie al suo obbligo di comunicazione, la riduzione su base temporanea viene successivamente meno.
37. Solo questa sanzione, vale a dire la riduzione degli anticipi erogati mensilmente sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti, è su base temporanea ai sensi dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, il che implica che essa perde la sua ragion d’essere in caso di una successiva comunicazione.
38. Nella decisione contestata con il presente ricorso, la Commissione, tuttavia, non ha effettuato alcuna riduzione degli anticipi concessi sul computo delle spese agricole della Repubblica ellenica e non si tratta, dunque, in alcun modo di una riduzione ai sensi dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000.
39. L’oggetto disciplinato dalla decisione contestata è piuttosto un altro.
40. Con la decisione de qua, la Commissione ha effettuato le assegnazioni agli Stati membri di dotazioni finanziarie definitive per un determinato numero di ettari per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999. Questa assegnazione definitiva non è assolutamente oggetto di una «riduzione su base temporanea» ex art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, sicché dalla temporaneità della riduzione ivi prevista non può dedursi alcunché sulla questione se le comunicazioni pervenute dopo la scadenza del termine di cui all’art. 16, n. 1, possano essere prese in considerazione nell’ambito delle assegnazioni definitive di dotazioni finanziarie. In conclusione, può affermarsi che la Repubblica ellenica utilizza, nella sua argomentazione, un parametro di riferimento erroneo.
41. L’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, però, non prevede chiaramente una riduzione su base temporanea delle assegnazioni definitive ex art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999. Tale disposizione disciplina piuttosto le riduzioni forfettarie in un contesto del tutto diverso: a proposito degli anticipi da concedere alla Repubblica ellenica sulla base della contabilizzazione delle spese agricole. Ciò non autorizza, tuttavia, l’illazione che le comunicazioni tardive siano ancora da prendere in esame nella determinazione delle dotazioni finanziarie definitive.
42. Superando tale malinteso del governo ellenico, anche il contesto normativo delle disposizioni contenute nel quarto capo del regolamento n. 1227/2000 conferma l’interpretazione ricavata, in primo luogo, dal tenore dell’art. 16, n. 1, in base alla quale il termine ivi indicato ha un carattere perentorio.
43. Si deve così anzitutto ricordare in quale contesto normativo si collochi l’art. 16 del regolamento n. 1227/2000. Si tratta di una disposizione di attuazione del regolamento n. 1493/1999 e del suo art. 14. Quest’ultimo disciplina, nell’ambito della programmazione di bilancio della Comunità, le assegnazioni di dotazioni finanziarie agli Stati membri per il settore della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti.
44. A norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime. Per l’esercizio finanziario in questione l’assegnazione risulta dalla decisione della Commissione 10 ottobre 2005, 2005/716/CE.
45. Nell’art. 14, n. 2, è quindi previsto, in una seconda fase, che la dotazione iniziale venga modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili. È quanto è accaduto con la decisione impugnata per il controverso esercizio finanziario 2006.
46. L’obbligo di comunicazione disciplinato dettagliatamente dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 è funzionale alla preparazione di questa assegnazione definitiva di dotazioni finanziarie conformemente all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999.
47. La Commissione riceve, tramite la comunicazione, necessaria a norma dell’art. 16, n. 1, lett. a) e b), delle spese effettivamente sostenute e di quelle accertate durante l’esercizio in corso, così come tramite le eventuali richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell’esercizio in corso in aggiunta alle dotazioni assegnate a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, gli elementi basilari per l’assegnazione definitiva di dotazioni finanziarie, che essa deve effettuare.
48. Ciò non può in alcun modo aver luogo inizialmente solo per singoli Stati membri, come sarà subito spiegato in prosieguo, anche sulla base di considerazioni teleologiche.
49. Dall’art. 17, n. 3, del regolamento n. 1227/2000 deriva, infatti, che un’assegnazione di dotazioni finanziarie ad uno Stato membro, che superi la somma inizialmente assegnatagli ai sensi dell’art. 14, n. 1, è possibile solo se – previa detrazione, per tutti gli Stati membri, delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio dalle somme complessivamente assegnate in applicazione dell’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 – restino ancora risorse disponibili. L’assegnazione definitiva di dotazioni dipende, pertanto, dall’effettiva entità dell’assegnazione agli altri Stati membri, cosicché sono escluse modifiche separate e successive.
50. Contrariamente all’opinione della Repubblica ellenica, neppure l’art. 17, n. 1, del regolamento de quo può essere utilizzato per contestare il carattere perentorio del termine indicato nell’art. 16, n. 1.
51. L’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 assume, infatti, espressamente le spese sostenute nel termine di cui all’art. 16, n. 1, come fondamento dell’assegnazione definitiva da parte della Commissione. Il tenore testuale non offre, invece, alcun appiglio a favore dell’affermazione della Repubblica ellenica secondo cui, a norma dell’art. 17, n. 1, occorrerebbe basarsi sulle spese effettive, ragion per cui le correzioni fatte dopo la scadenza del termine dovrebbero essere prese in esame.
52. Come conclusione intermedia si deve ritenere che un’interpretazione sistematica dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 confermi l’interpretazione letterale, per la quale il termine ivi indicato ha carattere perentorio.
c) Interpretazione teleologica
53. Le suesposte osservazioni risultano ulteriormente confermate dall’interpretazione teleologica dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000. In base ad essa, solo il carattere perentorio del termine ivi previsto può garantire efficacemente ratio e scopo perseguiti dagli artt. 16 e 17.
54. Un adeguamento dell’assegnazione di dotazioni finanziarie iniziali a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, nella forma di un’assegnazione definitiva ai sensi dell’art. 14, n. 2, ha senso solo se gli effetti di questo adeguamento possano ancora realizzarsi nell’esercizio finanziario corrente pressoché concluso.
55. L’efficacia pratica di questa disposizione richiede che la decisione sulla determinazione delle assegnazioni definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario sia emanata prima della sua fine, cioè prima del 15 ottobre, affinché gli Stati membri possano effettuare gli ultimi pagamenti connessi con le spese comunicate ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 prima della fine dell’esercizio corrente e ottenerne il rimborso dalla Commissione, sulle relative linee di bilancio disponibili, prima della fine dell’esercizio. L’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1258/1999 dispone che le spese del mese di ottobre sono imputate a questo mese solo se sostenute tra il 1° ed il 15, mentre le spese successive sono imputate al mese di novembre.
56. Ai fini della preparazione dell’assegnazione definitiva di dotazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, sono però necessarie le informazioni di tutti gli Stati membri a norma dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, nonché la loro elaborazione in una procedura complessiva finalizzata all’assegnazione definitiva.
57. In questo contesto solo un’interpretazione in senso perentorio e, dunque, efficace della disciplina del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 garantisce che le assegnazioni inizialmente concesse sulla base delle spese effettive a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 possano essere tempestivamente adeguate dalla Commissione. Se gli Stati membri potessero ancora comunicare o correggere ad libitum, dopo il 10 luglio, in tutto o anche solo in parte le informazioni con effetto sull’assegnazione definitiva, risulterebbe impossibile per la Commissione procedere all’assegnazione definitiva in tempo utile prima della fine dell’esercizio finanziario.
58. Anche l’interpretazione teleologica induce, quindi, a qualificare come perentorio il termine previsto nell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, cosicché, in linea di principio, le informazioni trasmesse in ritardo non devono essere prese in esame ai fini dell’assegnazione definitiva ai sensi dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999.
2. Sul secondo motivo di ricorso
59. Con il secondo motivo di ricorso, la Repubblica ellenica censura il fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di diversi principi generali di diritto comunitario. La Commissione avrebbe violato, infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’obbligo di leale cooperazione nonché i principi di buona fede, di buona amministrazione e di non discriminazione, per non aver preso in esame i dati corretti comunicati, in ritardo, dalla Repubblica ellenica.
60. Il Tribunale ha correttamente negato l’esistenza di una violazione, da parte della Commissione, dei principi giuridici precedentemente indicati. Così facendo anche il Tribunale, dal canto suo, non ha leso questi principi. Pertanto, la Repubblica ellenica non può efficacemente fondare la propria impugnazione neanche sul secondo motivo di ricorso.
61. In relazione all’obbligo di leale collaborazione si deve osservare che questo principio generale, a norma dell’art. 10 CE, opera nel rapporto tra gli Stati membri e le istituzioni. Esso comporta l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la validità e l’efficacia del diritto comunitario e impone alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri (8).
62. Il governo ellenico considera violati i menzionati principi generali per il fatto che, secondo la sua interpretazione, l’errore contenuto nella trasmissione tempestiva sarebbe stato evidente, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto rilevarlo senza indugio, in modo da rendere possibile una sollecita rettifica. La notevole divergenza delle informazioni notificate relative agli ettari rispetto a quelle poste a fondamento della decisione della Commissione 10 ottobre 2005, 2005/716/CE (9), sulle assegnazioni di dotazioni finanziarie indicative, avrebbe dovuto indurre la Commissione a richiedere ulteriori informazioni.
63. Ciò non appare però convincente. La comunicazione effettuata tempestivamente non conteneva alcun errore evidente che avrebbe dovuto immediatamente imporsi all’attenzione della Commissione. Il semplice scarto fra i dati comunicati e quelli posti alla base dell’assegnazione iniziale ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 non evidenzia in alcun modo, di per sé, un errore nella trasmissione. Infine, la valutazione dell’evidenza dell’errore è una questione di fatto che non può essere censurata in sede di impugnazione. La Repubblica ellenica non ha, a tal riguardo, sollevato alcuna censura circa un presunto snaturamento degli elementi di prova.
64. È già insito nella natura di un’assegnazione iniziale il fatto che la spesa ivi determinata non sia forse effettivamente indispensabile. Già per tale motivo le discrepanze non consentono, in linea di principio, di dubitare della correttezza della comunicazione. Quanto al caso in esame, questa riflessione trova inoltre conferma nell’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, il quale prevede una sanzione nel caso di notifica di una superficie totale inferiore a quella posta alla base nell’ambito dell’assegnazione iniziale. Questa norma si fonda esplicitamente sulla possibilità di rilevanti scostamenti dei dati comunicati da parte di uno Stato membro da quelli inizialmente supposti.
65. La Commissione non ha avuto così alcun motivo, non appena ricevuta la comunicazione tempestiva, per ritenere sussistente un errore nei dati trasmessi e farlo presente alla ricorrente.
66. Il governo ellenico deduce, del resto, la violazione dei menzionati principi generali dal fatto che la Commissione non avrebbe preso in esame i dati corretti comunicati più di due mesi dopo la scadenza del termine, sebbene, a parere dello stesso governo ellenico, ciò le sarebbe stato effettivamente ancora possibile nelle restanti tre settimane prima del giorno di riferimento ai fini dell’emanazione della decisione impugnata.
67. A tal riguardo, la Corte è ovviamente vincolata agli accertamenti in fatto compiuti dal Tribunale nella sentenza impugnata. Anche sotto tal profilo la Repubblica ellenica non ha sollevato alcuna censura in ordine ad un presunto snaturamento degli elementi di prova.
68. Il Tribunale rileva espressamente, come esposto ai punti 32 e 59 della sentenza impugnata, che prima dell’adozione della decisione impugnata non era già più possibile per la Commissione prendere effettivamente in esame i dati rettificati. Qualora, peraltro, il momento di una decisione non possa, da un lato, essere spostato ad libitum all’indietro, come rilevato supra, e il tempo rimanente fino alla notifica della data della decisione, già ritardata, non sia sufficiente per tener ulteriormente conto di informazioni successivamente comunicate, la mancata presa in esame non costituisce affatto una violazione dell’obbligo di leale collaborazione.
69. Si impone, inoltre, la considerazione che una procedura complessa con cui il legislatore ha concesso alla Commissione un periodo di circa tre mesi con la prescrizione di un termine di notifica entro il 10 luglio non possa essere svolta in pochi giorni. Ciò vale tanto più quando la decisione sull’assegnazione definitiva, a causa delle esistenti interdipendenze sulla base dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 1227/2000, può aver luogo solo unitariamente per tutti gli Stati membri.
70. Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha, infine, nemmeno ignorato la portata del principio generale della parità di trattamento.
71. Il principio generale della parità di trattamento, quale principio generale del diritto comunitario, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera analoga, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (10).
72. Il principio generale della parità di trattamento non impone, pertanto, che una comunicazione trasmessa oltre due mesi dopo la scadenza del termine debba essere presa in esame allo stesso modo di una comunicazione ritardata di pochi giorni. Infatti, rispetto ad un periodo complessivo di circa tre mesi a disposizione della Commissione per adottare la decisione, una comunicazione ritardata di pochi giorni, da una parte, ed una comunicazione trasmessa oltre due mesi dopo la scadenza del termine, dall’altra, già non rappresentano fattispecie comparabili.
3. Sul terzo motivo di ricorso
73. Con il terzo motivo di ricorso, la Repubblica ellenica sostiene che la sentenza impugnata sia in sé contraddittoria e non possa essere pertanto considerata valida. Il Tribunale stesso sarebbe caduto in contraddizione qualificando il termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 come perentorio nei punti 25, 26 e 43 della sentenza impugnata, affermando, invece, al successivo punto 59, che la presa in esame di comunicazioni tardive non è completamente da escludere.
74. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (11).
75. Neanche il terzo motivo di ricorso risulta peraltro convincente, poiché, contrariamente all’opinione della ricorrente, la valutazione giuridica della sentenza impugnata non è contraddittoria. Laddove, infatti, il Tribunale, pur affermando il carattere perentorio del termine controverso, non ritiene «affatto escluso» che si prendano in esame, in casi eccezionali, comunicazioni tardive, afferma nel contempo che una tale eccezione viene in considerazione solo per brevi superamenti del termine, ma non per quelli così gravi come quello verificatosi nella specie.
76. Nella sentenza impugnata il Tribunale spiega esaurientemente perché proprio le considerazioni teleologiche depongano per il carattere perentorio del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000. La Commissione deve, infatti, avere a disposizione un lasso di tempo sufficiente per la decisione sull’assegnazione definitiva da adottare necessariamente prima della fine dell’esercizio finanziario, vale a dire il 15 ottobre.
77. Laddove il Tribunale ritiene quindi possibile l’esame di comunicazioni solo lievemente in ritardo, nella misura in cui queste non ostino all’adozione in tempo utile della decisione, il suo ragionamento viene svolto coerentemente, senza che possa ivi ravvisarsi alcun salto logico.
4. Sintesi
78. Poiché nessuno dei motivi di ricorso presentati dalla Repubblica ellenica ha potuto trovare accoglimento, il ricorso deve essere respinto in toto.
VI – Spese
79. In forza dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, n. 2, primo periodo, e 118 del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, secondo periodo, del regolamento di procedura, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.
80. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la ricorrente è risultata soccombente, quest’ultima deve essere condannata al pagamento delle spese.
VII – Conclusione
81. Propongo pertanto alla Corte di decidere come segue:
1. Il ricorso è respinto.
2. La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza 11 dicembre 2008, causa T‑339/06, Grecia/Commissione (Racc. pag. II‑3525).
3 – Decisione della Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate, per l’esercizio finanziario 2006, agli Stati membri per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti, nell’ambito del regolamento n. 1493/1999 (GU L 275, pag. 62; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
4 – Sentenze 16 maggio 2002, causa C‑321/99 P, ARAP e a./Commissione (Racc. pag. I‑4287, punto 48); 22 gennaio 2004, causa C‑353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑1073, punto 27), e 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta (Racc. pag. I‑3801, punto 50).
5 – Ordinanza 25 marzo 1998, causa C‑174/97 P, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. I-1303, punto 24).
6 – Sentenza 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑5843, punto 43).
7 – Il Tribunale si è richiamato al riguardo alle sentenze 30 novembre 1972, causa 32/72, Wasaknäcke (Racc. pag. 1181, punto 2), e 13 dicembre 1972, causa 52/72, Walzenmühle Magstadt (Racc. pag. 1267, punto 2).
8 – V. ordinanza 13 luglio 1990, causa C‑2/88, IMM, Zwartveld e a. (Racc. pag. I‑3365, punto 17), nonché sentenze 26 novembre 2002, causa C‑275/00, First e Franex (Racc. pag. I‑10943, punto 49), e 16 ottobre 2003, causa C‑339/00, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-11757, punto 71).
9 – Decisione della Commissione 10 ottobre 2005, 2005/716/CE, che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 (GU L 271, pag. 45).
10 – V., tra le altre, la sentenza 11 luglio 2006, causa C‑313/04, Franz Egenberger (Racc. pag. I‑6331, punto 33, con ulteriori riferimenti).
11 – V., in questo senso, sentenza 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).
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