CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 15 giugno 2010 1(1)
Causa C‑132/09
Commissione europea
contro
Regno del Belgio
«Art. 226 CE – Inadempimento di uno Stato – Competenza della Corte – Ricevibilità – Statuto delle scuole europee – Convenzioni del 1957 e del 1994 – Clausola compromissoria – Accordo relativo alla sede del 1962 – Finanziamento delle spese relative agli arredi e al materiale didattico – Violazione dell’Accordo relativo alla sede e dell’art. 10 CE»
I – Introduzione
1. Nella presente causa, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che il Regno del Belgio, avendo respinto l’assunzione dell’onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee situate sul suo territorio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’Accordo relativo alla sede concluso il 12 ottobre 1962 tra il Consiglio superiore della scuola europea e il governo del Regno del Belgio (in prosieguo: l’«Accordo relativo alla sede»), letto in combinato disposto con l’art. 10 CE.
II – Ambito normativo
A – Lo statuto delle scuole europee
2. Al momento della loro creazione, le scuole europee erano disciplinate da due convenzioni, vale a dire, da un lato, lo Statuto della scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (in prosieguo: la «Convenzione del 1957») (2) e, dall’altro, il Protocollo relativo alla creazione di scuole europee stabilito con riferimento allo Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962, (in prosieguo: il «Protocollo del 1962») (3). Queste due convenzioni sono state concluse tra i sei Stati membri originari delle Comunità europee.
3. Il Consiglio superiore della scuola europea (in prosieguo: il «Consiglio superiore»), istituito con la Convenzione del 1957, è costituito dal ministro o dai ministri competenti di ciascuna delle parti contraenti. Secondo l’art. 9 di tale Convenzione, il Consiglio superiore è incaricato dell’applicazione della stessa e dispone a tal fine dei poteri necessari in materia didattica, di bilancio e amministrativa. Esso stabilisce di comune accordo il regolamento generale della scuola. Ai sensi dell’art. 28 della medesima Convenzione, il Consiglio superiore può negoziare accordi complementari con il governo dello Stato in cui ha sede la scuola al fine di garantirle le migliori condizioni materiali e morali di funzionamento.
4. La Convenzione del 1957 e il Protocollo del 1962 sono stati annullati e sostituiti dalla Convenzione 21 giugno 1994, recante statuto delle scuole europee, attualmente in vigore (in prosieguo: la «Convenzione del 1994»), conformemente all’art. 34 di quest’ultima (4). La Convenzione del 1994 è stata conclusa dagli Stati membri e dalle Comunità europee, la cui partecipazione è stata oggetto della decisione del Consiglio 17 giugno 1994, 94/557/CE, Euratom, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee (5).
5. Secondo la medesima Convenzione (art. 34), in ogni atto che riguardi le scuole europee e che sia anteriore alla sua adozione, i riferimenti sono intesi come relativi agli articoli corrispondenti della detta Convenzione.
6. Rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione del 1994 le scuole elencate nell’allegato I della stessa, tra le quali figurano le scuole europee di Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles III e quella di Mol.
7. Secondo l’art. 2, n. 3, della detta Convenzione, l’apertura di una nuova scuola sul territorio di uno Stato membro è subordinata alla conclusione di un previo accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di una sede adeguata alle esigenze della nuova scuola.
8. L’art. 6, secondo comma, della Convenzione del 1994 prevede che, con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla medesima Convenzione.
9. Il Consiglio superiore, che è composto in particolare da un rappresentante di livello ministeriale di ciascuno degli Stati membri e da un membro della Commissione, provvede, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione del 1994, all’applicazione della stessa e dispone a tale fine dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonché per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli artt. 28, 29 e 30 della medesima Convenzione.
10. Secondo l’art. 30 della detta Convenzione, il Consiglio superiore può negoziare col governo dello Stato in cui la scuola ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest’ultima di assicurarsi le migliori condizioni di funzionamento.
11. Ai sensi dell’art. 25 della Convenzione del 1994, il bilancio delle scuole è alimentato, in particolare, mediante i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario, nonché mediante il contributo delle Comunità europee destinato a coprire la differenza tra l’importo globale delle spese delle scuole e il totale delle altre entrate.
12. Secondo l’art. 26 della medesima Convenzione, la Corte è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della detta Convenzione che non siano state risolte in sede di Consiglio superiore.
13. L’art. 33 della Convenzione del 1994 precisa, in particolare, che quest’ultima è ratificata dagli Stati membri, parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali e che essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica ad opera degli Stati membri nonché degli atti di notifica della conclusione ad opera delle Comunità europee.
14. In seguito ai quesiti scritti posti alle parti, la Commissione e il Regno del Belgio hanno confermato che la Convenzione del 1994 è entrata in vigore il 1° ottobre 2002.
B – L’Accordo relativo alla sede
15. Il 12 ottobre 1962, il Consiglio superiore e il governo del Regno del Belgio hanno firmato l’Accordo relativo alla sede, al fine di garantire alle scuole europee di Bruxelles e di Mol le migliori condizioni materiali e morali di funzionamento, conformemente all’art. 28 della Convenzione del 1957.
16. Il capo I dell’Accordo relativo alla sede, intitolato «Edifici e attrezzature delle scuole», include un art. 1 così formulato:
«Il governo del Regno del Belgio si impegna a mettere a disposizione delle Scuole gli edifici necessari alla loro attività e rispondenti agli obiettivi fissati dai governi firmatari del Protocollo sulla creazione di Scuole europee.
Esso provvederà alla manutenzione di tali edifici e alla loro assicurazione conformemente alle norme che disciplinano gli immobili di proprietà dello Stato belga.
Esso si impegna a dotare tali scuole degli arredi e del materiale didattico, secondo i criteri applicati ai propri istituti».
17. Ai sensi dell’art. 13 di detto Accordo, quest’ultimo è entrato in vigore il giorno della notifica, da parte del governo belga al Consiglio superiore, relativa all’espletamento delle formalità costituzionali. Secondo lo stesso articolo, le disposizioni dell’Accordo relativo alla sede hanno prodotto effetti a partire dal 17 settembre 1958, ad eccezione dei suoi artt. 2 e 3, aventi effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo accordo.
18. La ratifica dell’Accordo relativo alla sede da parte del Regno del Belgio è intervenuta l’8 novembre 1975 (6). L’Accordo relativo alla sede è tuttora in vigore e non è stato oggetto di modifiche successive.
C – La decisione di Karlsruhe
19. In occasione di una riunione tenutasi a Karlsruhe dal 17 al 19 maggio 1967, il Consiglio superiore ha esaminato le modalità di finanziamento delle spese per le attrezzature e le costruzioni scolastiche, a seguito della relazione del Gruppo per le questioni finanziarie (in prosieguo: la «decisione di Karlsruhe»).
20. Ai sensi del punto 12 del resoconto di detta riunione, il Consiglio superiore ha approvato la relazione del Gruppo per le questioni finanziarie concernente il finanziamento delle spese per le attrezzature e le costruzioni scolastiche e ha incaricato tale Gruppo di proseguire l’elaborazione delle disposizioni che avrebbero dovuto figurare nell’Accordo da firmare tra il Consiglio superiore e i governi degli Stati in cui hanno sede le scuole europee.
21. Il punto 12 indica inoltre che il Consiglio superiore adotta le decisioni di cui all’allegato di detto resoconto e precisa che tali decisioni non hanno effetto retroattivo.
22. Secondo il punto 12, 1), dell’allegato al resoconto, le attrezzature divenute «immobile per destinazione» per incorporazione nella costruzione sono a carico dello Stato ospitante, anche nel caso in cui debbano essere realizzate in una qualsivoglia fase dell’esistenza della scuola. Gli arredi e le attrezzature didattiche rimangono il tipo di investimento ammortizzabile con normali dotazioni di bilancio e sono quindi strettamente connessi al funzionamento della scuola.
23. Al punto 12, 3), del medesimo allegato, si precisa che il «Consiglio superiore prega ciascuno Stato membro di concludere con esso un accordo diretto a garantire alle [s]cuole europee condizioni di funzionamento come quelle previste all’art. 28 [della Convenzione del 1957] (…). Il Consiglio superiore approva le disposizioni di cui infra relative al finanziamento delle spese per le attrezzature e le costruzioni scolastiche. Tali disposizioni potrebbero costituire l’art. 1 dell’accordo tra il Consiglio superiore e i [g]overni dei paesi in cui hanno sede le [s]cuole europee».
III – Procedimento precontenzioso e conclusioni delle parti
24. A seguito di un’abbondante corrispondenza intercorsa tra il Consiglio superiore e le autorità belghe fra il 1995 e il 2006 e di una lettera del 30 ottobre 2006 in cui tali autorità indicavano che non ritenevano di doversi assumere l’onere delle spese per gli arredi e il materiale didattico poste a carico del Regno del Belgio a partire dal 1995, in data 23 ottobre 2007 la Commissione inviava al Regno del Belgio una lettera di diffida ai sensi dell’art. 226 CE.
25. In tale lettera, la Commissione contestava al Regno del Belgio la violazione dell’art. 10 CE per avere rifiutato, da un lato, di finanziare dal 1995 il primo acquisto di arredi e materiale didattico delle scuole europee situate sul suo territorio, per un importo di EUR 837 708,33, richiesti per le scuole europee di Bruxelles II e di Bruxelles III e, dall’altro, a partire dal 1989, di erogare una sovvenzione annuale per il funzionamento e le attrezzature destinata a coprire le spese correnti delle scuole europee stabilite sul suo territorio, il cui importo era ancora da determinare. Infatti, secondo la Commissione e in applicazione della sentenza Commissione/Belgio (7), il comportamento delle autorità belghe avrebbe recato pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri, in violazione dell’art. 10 CE.
26. Non essendo soddisfatta della risposta fornita dal Regno del Belgio il 22 febbraio 2008, la Commissione emetteva un parere motivato, ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE, in data 27 giugno 2008.
27. Con tale parere motivato, la Commissione riteneva che il Regno del Belgio, avendo respinto l’assunzione dell’onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico, fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 10 CE e invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere entro due mesi dalla sua ricezione.
28. Poiché il Regno del Belgio non ha adottato i provvedimenti richiesti entro il termine impartito, la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 2009.
29. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– constatare che il Regno del Belgio, avendo respinto l’assunzione dell’onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’Accordo relativo alla sede, letto in combinato disposto con l’art. 10 CE, e
– condannare il Regno del Belgio alle spese.
30. Il Regno del Belgio chiede che la Corte voglia:
– in via principale, dichiararsi incompetente a statuire sul ricorso;
– in subordine, dichiarare irricevibile il ricorso;
– in ulteriore subordine, dichiarare il ricorso infondato, e
– condannare la Commissione alle spese.
IV – Analisi
31. Il Regno del Belgio eccepisce, in via principale, l’incompetenza della Corte a statuire sulla presente controversia e, in subordine, l’irricevibilità del ricorso per inadempimento.
32. Rilevo subito che, a mio giudizio, tali domande possano essere accolte per quanto riguarda il capo del ricorso fondato sulla violazione dell’Accordo relativo alla sede. Per contro, come avrò modo di precisare nelle osservazioni seguenti, suggerisco di esaminare nel merito il capo del ricorso concernente l’inadempimento fondato sulla violazione dell’art. 10 CE.
A – Sulla competenza della Corte
1. Argomenti delle parti
33. In via principale, il governo belga contesta la competenza della Corte a conoscere delle questioni concernenti l’Accordo relativo alla sede. Esso ritiene che, per poter legittimamente proporre un ricorso per inadempimento sulla base dell’art. 226 CE, la Commissione debba accertare, in primo luogo, la violazione di una disposizione di diritto comunitario, in secondo luogo, la violazione di un accordo di cui la Comunità sia parte, o, in terzo luogo, l’esistenza di una clausola attributiva di competenza.
34. Nella specie, detto governo sostiene che non ricorre alcuna violazione di una disposizione comunitaria (nessuna infrazione delle disposizioni del Trattato CE, né dei suoi allegati, né violazioni del diritto comunitario derivato), che l’Accordo relativo alla sede non è un accordo di cui la Comunità sia parte e che non esiste alcuna clausola attributiva di competenza. A suo parere, l’Accordo relativo alla sede non potrebbe essere qualificato come atto «derivato» dalla Convenzione del 1994 (né come atto derivato dalla Convenzione del 1957), dato che l’efficacia dell’atto con cui il Regno del Belgio ha concluso tale Accordo trae origine soltanto dalla sovranità dello Stato belga.
35. La Commissione respinge la posizione del governo belga per due motivi.
36. In primo luogo, essa ricorda che il ricorso non fa riferimento solo all’Accordo relativo alla sede, ma anche all’art. 10 CE, letto in combinato disposto con detto Accordo.
37. In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’Accordo relativo alla sede fa incontestabilmente parte del diritto comunitario, a prescindere dall’art. 10 CE, in quanto deve essere considerato un atto «derivato» dalla Convenzione del 1994, la quale fa parte a sua volta del diritto comunitario.
38. Essa rileva che, secondo una costante giurisprudenza, per quanto riguarda le disposizioni rientranti nella competenza della Comunità, gli accordi conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri con Stati terzi rivestono nell’ordinamento giuridico comunitario lo stesso status degli accordi puramente comunitari, e che la Convenzione del 1994 è stata conclusa tra la Comunità e i suoi Stati membri.
39. La Commissione ricorda che, originariamente, l’Accordo relativo alla sede era un atto «derivato» dalla Convenzione del 1957, che già nel 1962 l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) era membro con diritto di voto del Consiglio superiore. Quest’ultima era quindi parte contraente dell’Accordo relativo alla sede. La Commissione precisa di avere sostituito l’Alta Autorità della CECA in seguito alla firma del Trattato di fusione dell’8 aprile 1965 e che lo scopo della Convenzione del 1994 era di consolidare l’acquis della Convenzione del 1957, nonché di rafforzare il ruolo delle Comunità europee quali parti contraenti. Essa conclude quindi che, tenuto conto del fatto che l’Accordo relativo alla sede è stato adottato sul fondamento dell’art. 28 della Convenzione del 1957 e che accordi relativi alla sede sono parimenti previsti dalla Convenzione del 1994, l’Accordo relativo alla sede fa parte dei diritti e degli obblighi sottoscritti dalle Comunità nel 1994.
2. Valutazione
40. Mi preme osservare anzitutto che, come risulta in particolare dal punto 35 dell’atto introduttivo del giudizio e dai punti 12‑14 della replica, la Commissione contesta al Regno del Belgio, da un lato, di avere violato l’Accordo relativo alla sede, che costituirebbe parte integrante del diritto comunitario a seguito della firma della Convenzione del 1994 da cui tale Accordo deriva e, dall’altro (8), di avere recato pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri in violazione dell’art. 10 CE con il proprio rifiuto di assumersi gli oneri afferenti agli arredi e al materiale didattico delle scuole europee situate sul territorio di tale Stato membro, dal 13 dicembre 1995 (9) per quanto riguarda il finanziamento del primo acquisto delle attrezzature e dal 1986 (10) per quanto riguarda l’erogazione della sovvenzione annuale relativa al funzionamento e all’acquisto degli arredi e del materiale didattico delle scuole europee.
41. Questi due capi del ricorso sono quindi formulati in maniera autonoma, come d’altronde sembra riconoscere la Commissione al punto 12 della replica (11), anche se le conclusioni dell’atto introduttivo fanno riferimento a una violazione dell’Accordo relativo alla sede «letto in combinato disposto con l’art. 10 CE».
42. Come emerge dall’argomento del Regno del Belgio riassunto supra, quest’ultimo eccepisce l’incompetenza della Corte a statuire sulla violazione dell’Accordo relativo alla sede lamentata dalla Commissione, in quanto tale Accordo non farebbe parte, secondo detto Stato membro, delle norme il cui sindacato giurisdizionale spetta alla Corte. Tuttavia, esso sostiene anche, in particolare al punto 63 del controricorso e nelle conclusioni, che la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente a statuire sulla «presente causa», includendo necessariamente in tale espressione il secondo capo del ricorso per inadempimento fondato sulla violazione dell’art. 10 CE.
43. Tuttavia, ritengo che l’estensione dell’eccezione di incompetenza a questo secondo capo del ricorso debba essere respinta, dato che tale capo riguarda effettivamente la violazione di una disposizione del diritto comunitario, nella specie l’art. 10 CE, in ordine al quale sussiste la competenza della Corte.
44. Per contro, la competenza della Corte a statuire sull’asserita violazione dell’Accordo relativo alla sede, a mio avviso, deve essere esaminata alla luce di due seguenti elementi fondamentali, vale a dire, da un lato, la circostanza che la Convenzione del 1994 è entrata in vigore solo il 1° ottobre 2002, mentre la violazione contestata sarebbe iniziata, secondo le memorie della Commissione, nel 1986 per quanto riguarda il rifiuto di erogare la sovvenzione annuale e il 13 dicembre 1995 per quanto riguarda il finanziamento del primo acquisto delle attrezzature e, dall’altro, il fatto che la Commissione abbia adito la Corte con un ricorso fondato esclusivamente sull’art. 226, secondo comma, CE e non, quanto meno parzialmente, sulla clausola compromissoria di cui all’art. 26 della Convenzione del 1994.
45. Quanto al primo punto, ritengo che, per i motivi esposti infra, la Corte non sia comunque competente a statuire sull’asserita violazione dell’Accordo relativo alla sede per quanto riguarda il periodo anteriore all’entrata in vigore della Convenzione del 1994, vale a dire fino al 30 settembre 2002, data in cui è stata attribuita alla Corte la competenza esclusiva a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’«interpretazione e all’applicazione» di detta Convenzione, conformemente all’art. 26 della stessa.
46. A tal riguardo, si deve ricordare che, nella sentenza Hurd (12), la Corte ha dichiarato di non essere competente a pronunciarsi sull’interpretazione della Convenzione del 1957 e degli obblighi che ne derivano per gli Stati membri, dato che, nonostante i legami che tale Convenzione presenta con la Comunità e con il funzionamento delle sue istituzioni, si tratta di una convenzione internazionale conclusa dagli Stati membri che non costituisce parte integrante del diritto comunitario (13). Non mi sembra affatto che tale valutazione debba essere circoscritta al contesto procedurale della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Hurd, in cui la Corte era chiamata a statuire in via pregiudiziale, ma valga anche nell’ambito del procedimento di cui all’art. 226 CE, il cui oggetto può essere solo la violazione da parte di uno Stato membro di uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
47. L’incompetenza della Corte si estende, a mio avviso, all’Accordo relativo alla sede per l’intero periodo anteriore all’entrata in vigore della Convenzione del 1994, vale a dire, nella specie, per il periodo compreso tra il 1986 e il 30 settembre 2002.
48. Infatti, tale Accordo, come ricorda il suo preambolo, era inizialmente fondato sull’art. 28 della Convenzione del 1957, che conferisce al Consiglio superiore il potere di negoziare con il governo dello Stato membro della sede ogni accordo complementare volto a garantire alle scuole europee le migliori condizioni materiali e morali di funzionamento. Il regime di tale Accordo doveva seguire, quindi, quello della Convenzione del 1957.
49. La posizione del governo belga è stranamente ambigua a tale riguardo, dato che esso sostiene, al punto 22 del controricorso, che l’Accordo relativo alla sede è stato firmato «in forza della Convenzione [del 1957]», mentre, al punto 20 della controreplica, esso tenta di negare il carattere «derivato» e complementare del medesimo Accordo rispetto alla medesima Convenzione, sostenendo che il primo non trova il proprio fondamento normativo nella seconda. Ritengo che quest’ultima affermazione non sia condivisibile, per i motivi già esposti nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni. Aggiungo che, ammettendo che la Convenzione del 1957 non sia stata sostituita da quella del 1994, ma sia stata semplicemente abrogata, il Consiglio superiore, in quanto organo istituito dalla Convenzione del 1957, sarebbe stato automaticamente privato di esistenza giuridica. Ciò avrebbe inevitabilmente inciso sull’Accordo relativo alla sede, il che consente di affermare il carattere «derivato» e complementare di tale Accordo rispetto alla Convenzione del 1957.
50. A tal riguardo, mi sembra difficile anche accogliere l’argomento della Commissione che sembra suggerire che, in ragione della partecipazione dell’Alta Autorità della CECA al Consiglio superiore dal 1962, l’Accordo relativo alla sede farebbe parte delle norme il cui controllo spetta alla Corte.
51. Infatti, la partecipazione dell’Alta autorità della CECA al Consiglio superiore non incide minimamente, a mio avviso, sul regime giuridico dell’Accordo relativo alla sede. Né la CECA né, in seguito, le Comunità erano parti della Convenzione del 1957. Inoltre, nessuna disposizione di quest’ultima attribuiva competenze alla Corte. Pertanto, data la sua natura di atto complementare di tale Convenzione, l’Accordo relativo alla sede non faceva nemmeno parte delle norme il cui controllo spettava alla Corte. Peraltro, è errato, a mio avviso, confondere il Consiglio superiore con i membri che lo componevano e ritenere così che l’Accordo relativo alla sede sia stato concluso tra il Regno del Belgio, da un lato, e gli altri Stati membri dell’epoca e le Comunità, dall’altra.
52. Pertanto, in questa fase dell’analisi, ritengo che la Corte debba dichiararsi incompetente a statuire sul capo del ricorso concernente la violazione dell’Accordo relativo alla sede nel periodo compreso tra il 1986 e il 30 settembre 2002.
53. Per quanto riguarda il periodo decorrente dall’entrata in vigore della Convenzione del 1994, vale a dire dal 1° ottobre 2002, la Corte, a mio avviso, in linea di principio è competente a statuire su una controversia del genere. Tuttavia, tale competenza deriverebbe non già dal fatto che l’Accordo relativo alla sede fa parte del diritto comunitario, come sembra sostenere nella specie la Commissione, bensì dalla clausola attributiva di competenza di cui all’art. 26 della Convenzione del 1994, secondo cui spetta alla Corte, a titolo esclusivo, statuire sulle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della detta Convenzione e che non siano state risolte in sede di Consiglio superiore.
54. Anzitutto, ricordo che, conformemente all’art. 34 della Convenzione del 1994, cui le Comunità europee hanno aderito, quest’ultima ha «annullato e sostituito» la Convenzione del 1957 e il riferimento all’art. 28 della Convenzione del 1957 contenuto nell’Accordo relativo alla sede dev’essere interpretato nel senso che riguarda la disposizione corrispondente della Convenzione del 1994, vale a dire l’art. 30 di quest’ultima. Peraltro, in applicazione del suo art. 33, la Convenzione del 1994 è entrata in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito delle ratifiche di tutti gli Stati membri e della notifica della sua conclusione da parte delle Comunità europee, vale a dire il 1° ottobre 2002.
55. A partire da tale data, la Corte è quindi competente, in forza dell’art. 26 della Convenzione del 1994, a statuire sulle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione di tale Convenzione, come peraltro ammette il Regno del Belgio.
56. Inoltre, ricordo anche che, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione del 1994, che ha sostituito l’art. 9 della Convenzione del 1957, il Consiglio superiore è incaricato di provvedere all’applicazione di tale convenzione e dispone, a tal fine, dei necessari poteri decisionali in materia didattica, di bilancio e amministrativa, nonché per la negoziazione degli accordi menzionati agli artt. 28‑30 di quest’ultima. Pertanto, l’applicazione della Convenzione del 1994 si realizza, in particolare, attraverso la conclusione degli accordi relativi alla sede, il che implica, conseguentemente, che il controllo della Corte sull’applicazione di detta convenzione in virtù dell’art. 26 di quest’ultima deve vertere anche sull’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo relativo alla sede.
57. Fatta questa precisazione, si deve rilevare tuttavia che con il presente ricorso la Corte non viene adita, neppure parzialmente, sul fondamento al funzionamento della clausola compromissoria di cui all’art. 26 della Convenzione del 1994, ma esclusivamente sulla base dell’art. 226, secondo comma, CE, vale a dire in ragione della violazione di un obbligo scaturente dal Trattato.
58. Infatti, come risulta dalle memorie della Commissione, quest’ultima ritiene che, successivamente all’adesione delle Comunità europee alla Convenzione del 1994, ossia dopo il 21 giugno 1994, tale Convenzione e l’Accordo relativo alla sede, in quanto atto «derivato» dalla stessa, costituiscano parte integrante del diritto comunitario.
59. Tale approccio non mi convince.
60. Da un lato, come detto, la Convenzione del 1994 è entrata in vigore solo a partire dal 1° ottobre 2002. Essa, pertanto, potrebbe essere opposta ai dodici Stati membri firmatari, compreso il Regno del Belgio, solo da tale data, e non dal 1994.
61. Dall’altro, l’argomento della Commissione ignora, apparentemente, l’autonomia dei mezzi di ricorso. Infatti, a prescindere dal problema legato all’Accordo relativo alla sede, il fatto che, come afferma la Commissione, la Convenzione del 1994 sia essa stessa parte integrante del diritto comunitario non mi sembra costituire una ragione sufficiente per escludere l’applicazione della clausola compromissoria e consentire alla Commissione di scegliere tra i due mezzi di ricorso giurisdizionale, vale a dire quello dell’art. 26 della Convenzione del 1994 e quello dell’art. 226, secondo comma, CE, che essa considera più appropriato. Infatti, non vedo come, dopo il 1° ottobre 2002, con il pretesto che la Convenzione del 1994 farebbe parte del diritto comunitario, la Commissione possa legittimamente fondare, ad esempio, un ricorso con cui asserisca la violazione di una norma di tale Convenzione da parte di uno Stato membro non sull’art. 26 di quest’ultima, bensì sull’art. 226, secondo comma, CE (14). Lo stesso vale, a mio avviso, per la pretesa violazione di un atto relativo all’applicazione della Convenzione del 1994, quale, nella specie, l’Accordo relativo alla sede, che presenta un nesso diretto con la Convenzione del 1994.
62. Per tutti questi motivi, ritengo che la Corte non sia competente a statuire sul primo capo del ricorso, proposto in forza dell’art. 226, secondo comma, CE, relativo alla pretesa violazione dell’Accordo relativo alla sede.
63. Suggerisco invece alla Corte di dichiararsi competente a statuire sulla presente controversia nei limiti in cui la Commissione contesta al Regno del Belgio l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 10 CE.
B – Sulla ricevibilità del ricorso
1. Argomenti delle parti
64. Il governo belga sostiene, in subordine, che il ricorso è irricevibile, in primo luogo, per difetto di corrispondenza tra gli addebiti formulati nel parere motivato e quelli del ricorso e, in secondo luogo, per il carattere equivoco del riferimento all’art. 10 CE quale fondamento normativo.
65. Per quanto concerne la sua prima eccezione di irricevibilità, il Regno del Belgio ricorda l’importanza della fase precontenziosa, che ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di dare allo Stato membro la possibilità, da un lato, di adempiere agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di far valere utilmente i propri motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. Lo stesso osserva che, nella specie, il difetto di corrispondenza tra il parere motivato e il ricorso riguarda precisamente la scelta del fondamento normativo. Il Regno del Belgio sottolinea infatti che, mentre nel dispositivo del parere motivato la Commissione fa riferimento unicamente all’art. 10 CE, relativo all’obbligo di leale cooperazione, nel ricorso essa decide, senza alcuna spiegazione, di combinarlo con la violazione dell’Accordo relativo alla sede. Orbene, il ricorso dovrebbe fondarsi sugli stessi motivi e mezzi del parere motivato. Tale Stato membro rileva inoltre che il riferimento all’art. 10 CE, nel parere motivato, è formulato in termini troppo vaghi.
66. A parere del governo belga, sarebbe irrilevante la sentenza Commissione/Danimarca (15), cui la Commissione fa riferimento nelle sue memorie e nella quale sostiene che la Corte ha dichiarato ricevibili due censure contenute in uno dei ricorsi per inadempimento proposti contro tale Stato membro in relazione al rispetto delle misure di controllo delle attività di pesca a titolo della campagna di pesca 1988. Infatti, al punto 36 di detta sentenza, la Corte ha constatato che, se pure il dispositivo del parere motivato non conteneva alcun riferimento alla pertinente disposizione del regolamento applicabile, tuttavia tale parere motivato respingeva l’argomento relativo al rispetto di detta disposizione, sviluppato dal governo danese nella sua risposta alla lettera di diffida. In tal senso, a parere del Regno del Belgio, se pure la giurisprudenza della Corte non impone un’identità letterale fra le tesi dedotte nei vari atti del procedimento, essa esige tuttavia un’omogeneità sostanziale fra tali atti. Esso conclude che, se pure non si pretende una perfetta coincidenza tra l’enunciato delle censure contenute nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, nella specie non si pone neppure una questione di coincidenza approssimativa.
67. Per quanto riguarda la seconda obiezione alla ricevibilità del ricorso, relativa al carattere equivoco del richiamo all’art. 10 CE in quanto fondamento normativo, il governo belga sostiene che la Commissione si limita, nel caso di specie, a fare riferimento all’art. 10 CE suggerendo di combinarlo con l’Accordo relativo alla sede, senza fornire il minimo elemento di prova idoneo a giustificare tale combinazione. A suo parere, la Commissione avrebbe anzitutto dovuto identificare in maniera chiara, con una dimostrazione pertinente, l’obbligo comunitario controverso e dimostrare poi l’esistenza dell’inadempimento. Detto governo ritiene che, nella specie, manchi tale dimostrazione e che il ricorso contenga semplici presunzioni e affermazioni non sostenute da prove.
68. Inoltre, il Regno del Belgio rileva che la Commissione, al punto 35 del suo ricorso, fa riferimento a due violazioni autonome. Da un lato, essa qualificherebbe la violazione dell’Accordo relativo alla sede come violazione del diritto comunitario e, dall’altro, sosterrebbe che il comportamento delle autorità belghe arreca pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri e, pertanto, contravviene all’art. 10 CE. Lo Stato membro convenuto sottolinea tuttavia che la Commissione non fa minimamente riferimento a siffatte violazioni nelle conclusioni del ricorso, bensì riunisce le asserite infrazioni autonome per concludere che, rifiutando di assumere l’onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’Accordo relativo alla sede, letto in combinato disposto con l’art. 10 CE.
69. Il governo belga osserva peraltro che la Commissione espone per la prima volta nella replica un nesso di causalità tra la violazione dell’Accordo relativo alla sede e la violazione dell’art. 10 CE. Secondo detto governo, da tali affermazioni evasive emerge una mancanza di coerenza e di chiarezza.
70. Per quanto riguarda il preteso difetto di corrispondenza tra il parere motivato e il ricorso, la Commissione sottolinea che se è vero che, letto isolatamente, il dispositivo del parere motivato menziona soltanto una violazione dell’art. 10 CE, tuttavia il solo fatto che il dispositivo del parere motivato non contenga alcun riferimento all’insieme delle disposizioni rispetto alla quali la Commissione chiede, nel ricorso, che venga dichiarato un inadempimento, non è sufficiente a dimostrare una violazione dei diritti della difesa, se l’addebito appare chiaramente dal testo del parere motivato. Essa sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, non è richiesta una perfetta coincidenza tra gli addebiti formulati nella lettera di diffida, nel dispositivo del parere motivato e nelle conclusioni del ricorso, dato che gli addebiti iniziali possono essere precisati, a condizione che non venga modificato l’oggetto della controversia. Peraltro, quand’anche la Corte ritenesse che la Commissione non avrebbe dovuto fare riferimento all’Accordo relativo alla sede nel petitum del ricorso, tale conclusione implicherebbe semplicemente l’irricevibilità parziale dello stesso.
71. Quanto al preteso carattere equivoco del fondamento normativo, la Commissione ritiene che il ricorso indichi con tutta la precisione necessaria le disposizioni rispetto alle quali il Regno del Belgio, a suo parere, è inadempiente. Essa precisa che, da un lato, il punto 35 del suo ricorso espone chiaramente che il comportamento delle autorità belghe implica una violazione sia dell’Accordo relativo alla sede, sia dell’art. 10 CE, e, dall’altro, che tale combinazione della violazione del principio di leale cooperazione e di un’altra disposizione di diritto comunitario è stata constatata a più riprese dalla Corte.
72. La Commissione aggiunge che, a seguito dell’adesione della Comunità alla Convenzione del 1994, la menzione dell’art. 10 CE non è più strettamente necessaria e che, quando essa invoca in un ricorso per inadempimento sia una violazione di detto articolo, sia una violazione di una disposizione comunitaria più specifica, il ricorso è ricevibile anche nel caso in cui la Corte non si pronunci sulla violazione di detto articolo in quanto infrazione distinta e statuisca unicamente sulla violazione della disposizione comunitaria più specifica. Essa aggiunge inoltre che, talvolta, la Commissione chiede che venga dichiarata la violazione dell’art. 10 CE e di un’altra disposizione di diritto comunitario e la Corte accoglie il ricorso senza menzionare l’art. 10 CE, né nella motivazione, né nel dispositivo della sentenza, e che pertanto un riferimento superfluo all’art. 10 CE è manifestamente ininfluente per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso.
73. Quanto all’onere della prova, la Commissione si limita a rilevare che nel caso di specie le parti controvertono non sulla natura del comportamento adottato dalle autorità belghe ma sull’interpretazione delle norme che disciplinano tale comportamento, e al fine di determinare la portata degli obblighi incombenti al Regno del Belgio.
2. Valutazione
74. Come già rilevato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, dall’atto introduttivo del procedimento risulta che il ricorso per inadempimento è suddiviso in due capi autonomi. Il primo riguarda la violazione dell’Accordo relativo alla sede, mentre il secondo verte sulla violazione dell’art. 10 CE.
75. Le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Regno del Belgio riguardano entrambi i capi del ricorso, che, a mio parere, devono ricevere risposte diverse.
a) Sulla ricevibilità del primo capo del ricorso, concernente la violazione dell’Accordo relativo alla sede
76. Per quanto riguarda il primo capo del ricorso, come già dimostrato nelle precedenti osservazioni, ritengo che la Corte non sia competente a conoscerne.
77. In ogni caso, e in particolare nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere la posizione espressa nei precedenti paragrafi delle presenti conclusioni, la invito a dichiarare questo capo irricevibile in quanto l’addebito concernente la violazione dell’Accordo relativo alla sede ha ampliato l’oggetto della controversia quale delimitato nell’ambito del procedimento precontenzioso.
78. A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene l’Accordo relativo alla sede venga abbondantemente richiamato sia nella lettera di diffida che nel parere motivato rivolto al Regno del Belgio, questi due documenti si limitano tuttavia a contestare a detto Stato membro una violazione dell’art. 10 CE – addebito che corrisponde unicamente al secondo capo del ricorso della Commissione – in quanto il comportamento delle autorità belghe reca pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri.
79. Inoltre, anche ammettendo che taluni passaggi dei documenti della fase precontenziosa possano suggerire che la Commissione intendesse constatare una violazione dell’Accordo relativo alla sede, è evidente che tale violazione non è mai stata qualificata nel corso di detta fase come violazione autonoma del diritto comunitario ma è stata considerata un presupposto per dichiarare un inadempimento dell’art. 10 CE in quanto tale violazione avrebbe conseguenze negative sul bilancio comunitario e sulla ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri.
80. Orbene, secondo la giurisprudenza, l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo e, pertanto, il ricorso deve essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato; conseguentemente, senza che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato e nelle conclusioni del ricorso, non deve essere ampliato o modificato (16).
81. Tale obbligo, che grava sulla Commissione, risponde a una duplice preoccupazione nel senso che, da un lato, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, tale procedimento deve anche consentire a detto Stato di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (17).
82. Pertanto, poiché nel caso di specie non si può dedurre dal procedimento precontenzioso, e in particolare dal parere motivato, alcun addebito inerente alla violazione in quanto tale dell’Accordo relativo alla sede, il primo capo del ricorso, a mio parere, deve essere dichiarato irricevibile nella fase del procedimento dinanzi alla Corte (18).
83. Tale valutazione non è inficiata dal richiamo della Commissione alla citata sentenza Commissione/Danimarca, in cui sono state dichiarate ricevibili due censure contenute in uno dei ricorsi per inadempimento proposti contro tale Stato membro in relazione al rispetto delle misure di controllo delle attività di pesca nell’ambito di una determinata campagna di pesca.
84. In primo luogo, risulta dal punto 35 di tale sentenza che quest’ultima è in linea con la summenzionata giurisprudenza relativa alla necessità di una coincidenza tra gli addebiti esposti nella fase precontenziosa e quelli formulati nel ricorso dinanzi alla Corte e non in un’eventuale corrente di giurisprudenza parallela. Pertanto, il fatto che nella citata sentenza Commissione/Danimarca la Corte abbia dichiarato ricevibili le censure controverse del ricorso per inadempimento appare spiegabile unicamente con le circostanze peculiari del caso di specie, alle quali, secondo me, non si può attribuire un valore di precedente per la presente causa.
85. Infatti, in secondo luogo, risulta in particolare dai punti 28, 30 e 36 di detta sentenza che le censure controverse sono state dichiarate ricevibili in quanto, sebbene il dispositivo del parere motivato emanato nei confronti del Regno di Danimarca non contenesse alcun riferimento a un articolo preciso di uno dei regolamenti comunitari applicabili nella specie, tale istituzione aveva tuttavia respinto, nel medesimo parere, l’argomento secondo cui lo Stato membro convenuto aveva adempiuto gli obblighi previsti da detto articolo che gli erano stati contestati nella lettera di diffida con censure che esso aveva ritenuto abbandonate nella fase del parere motivato.
86. Orbene, nella specie, come ho già evidenziato, la Commissione non ha mai contestato nel corso delle due fasi del procedimento precontenzioso un inadempimento ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, concretizzatosi in una violazione dell’Accordo relativo alla sede.
87. Di conseguenza, il fatto che nella fase precontenziosa del procedimento non sia stata mosso contro il Regno del Belgio alcun addebito inerente alla violazione autonoma dell’Accordo relativo alla sede è cosa ben diversa dal problema sollevato nella citata sentenza Commissione/Danimarca, dato che l’oggetto della presente causa, come delimitato nella fase precontenziosa, è circoscritto alla violazione dell’art. 10 CE.
88. Pertanto, a mio avviso, il primo capo del ricorso deve essere respinto, sempreché la Corte non constati preliminarmente la propria incompetenza a pronunciarsi su di esso.
b) Sulla ricevibilità del secondo capo del ricorso, concernente la violazione dell’art. 10 CE
89. Ricordo che il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è equivoco in quanto parzialmente fondato sull’art. 10 CE e/o su tale disposizione letta in combinato disposto con l’Accordo relativo alla sede.
90. Poiché suggerisco di respingere il primo capo del ricorso in quanto irricevibile, l’argomento relativo al carattere equivoco del ricorso può ormai riguardare solo il secondo capo.
91. Ritengo che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno del Belgio, così delimitata, non possa essere accolta.
92. È certamente vero che il ricorso della Commissione non costituisce un modello di chiarezza per quanto riguarda il rapporto tra l’Accordo relativo alla sede e l’art. 10 CE. In particolare, come già sottolineato ai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, mentre le conclusioni del ricorso fanno riferimento ad una violazione delle due disposizioni lette in combinato disposto, la motivazione lascia invece intendere abbastanza chiaramente che si tratta di due violazioni autonome. Nella sua replica, la Commissione sembra anche ritenere che le asserite violazioni si sovrappongano nel senso che, a suo parere, l’addebito relativo alla violazione dell’art. 10 CE non sarebbe più strettamente necessario a seguito alla firma della Convenzione del 1994.
93. Nonostante queste deplorevoli approssimazioni nella fase del procedimento dinanzi alla Corte, resta il fatto che l’oggetto dell’inadempimento contestato è stato, costantemente lungo le fasi precontenziosa e contenziosa del procedimento, anche se solo in parte per quanto riguarda la seconda fase, la violazione dell’art. 10 CE.
94. Tuttavia, si deve rilevare il parziale difetto di coincidenza tra il procedimento precontenzioso e il ricorso per quanto concerne la durata dell’asserita infrazione dell’art. 10 CE, dato che essa si rapporta al rifiuto delle autorità belghe di accordare la sovvenzione annuale relativa al funzionamento e all’acquisto delle attrezzature. Infatti, riguardo a tale censura, mentre nelle fasi della lettera di diffida e del parere motivato la Commissione ha contestato una violazione dell’art. 10 CE solo per il periodo successivo alla «comunitarizzazione» dell’insegnamento in Belgio, vale a dire a partire dal 1989 (19), il ricorso indica che tale violazione si sarebbe concretizzata già tre anni prima, vale a dire nel 1986 (20). Orbene, siffatta estensione della durata della pretesa violazione nella fase dell’atto introduttivo del giudizio non può essere ammessa ed è, pertanto, irricevibile.
95. Alla luce di quanto sopra, il secondo capo del ricorso deve essere dichiarato ricevibile (21) nei limiti in cui riguarda, da un lato, il rifiuto opposto dalle autorità belghe dopo il 1989 di versare la sovvenzione annuale di funzionamento e per l’acquisto delle attrezzature delle scuole europee aventi sede sul territorio del Regno del Belgio ai fini della manutenzione e della sostituzione degli arredi e del materiale didattico e, dall’altro, il rifiuto da parte di queste stesse autorità di finanziare il primo acquisto degli arredi e del materiale didattico di tali scuole dopo il 13 dicembre 1995.
96. Alla luce di questa analisi, suggerisco alla Corte di pronunciarsi soltanto sulla fondatezza di tale capo nei termini ora precisati.
C – Sulla fondatezza del secondo capo del ricorso, relativo alla violazione dell’art. 10 CE
1. Argomenti delle parti
97. Anzitutto, la Commissione rileva che il Regno del Belgio ha finanziato l’acquisto delle attrezzature delle scuole europee di Uccle (Bruxelles I), Mol e Woluwe (Bruxelles II) e che, per tali scuole, il Regno del Belgio ha destinato una dotazione annua di 500 000 franchi belgi fino al 1985. Essa ricorda che, in seguito, il Regno del Belgio ha interrotto i versamenti annuali.
98. La Commissione osserva inoltre che, a partire dal 1995, il Regno del Belgio non ha più nemmeno saldato le fatture inviategli dalle scuole europee per le spese relative agli arredi e al materiale didattico generate dall’ampliamento della scuola europea di Bruxelles II dal 1995 al 1997 e dall’apertura della scuola di europea di Bruxelles III nel 1999. Essa rileva che, conseguentemente, queste spese sono state iscritte nel bilancio di tali scuole e sono state quindi temporaneamente coperte con il contributo a carico del bilancio comunitario versato dalla Commissione al bilancio delle scuole europee, in applicazione dell’art. 25 della Convenzione del 1994.
99. Inoltre, a parere della Commissione, l’obbligo finanziario incombente alle autorità belghe discenderebbe chiaramente dall’art. 1 dell’Accordo relativo alla sede e il danno causato al bilancio comunitario derivante dal loro rifiuto di onorare i propri impegni comporterebbe una violazione dell’art. 10 CE. Infatti, facendo leva sulle citate sentenze Hurd e Commissione/Belgio, in cui la Corte ha constatato che il funzionamento delle istituzioni comunitarie poteva essere ostacolato in maniera contraria all’art. 10 CE con provvedimenti adottati per l’attuazione della Convenzione del 1957, la Commissione ritiene che il comportamento delle autorità belghe rechi pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri e, pertanto, contravvenga al suddetto articolo.
100. La Commissione precisa inoltre, sostanzialmente, che la portata dell’obbligo di cui all’art. 1 dell’Accordo relativo alla sede non è stata modificata dalla decisione di Karlsruhe. In particolare, essa sostiene che risulta espressamente dal punto 12 del resoconto della riunione del Consiglio superiore che quest’ultimo ha solamente fissato un quadro politico generale per futuri accordi. Essa ricorda, inoltre, che il Consiglio superiore non è mai stato competente a modificare, con una semplice decisione unilaterale, il contenuto dell’Accordo relativo alla sede, tenuto conto del principio della gerarchia delle norme e dell’art. 28 della Convenzione del 1957, secondo cui le condizioni materiali di funzionamento delle scuole in uno Stato in cui esse hanno sede devono essere stabilite da un accordo relativo alla sede.
101. La Commissione aggiunge che, quand’anche ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo relativo alla sede il finanziamento delle spese relative agli arredi e al materiale didattico delle scuole europee dovesse avvenire «secondo i criteri applicati [agli] istituti [belgi]», dallo studio del diritto belga da essa commissionato emergerebbe che sia il primo acquisto, sia la sovvenzione annuale di funzionamento delle scuole appartenenti alla rete ufficiale delle Comunità francese, fiamminga e germanofona vengono presi a carico dalle autorità pubbliche belghe. Pertanto, poiché tali scuole devono costituire il punto di riferimento per stabilire l’assunzione dell’onere finanziario relativo agli arredi e al materiale didattico delle scuole europee aventi sede in Belgio, conformemente all’art. 6, secondo comma, della Convenzione del 1994, il Regno del Belgio non può invocare considerazioni interne, quali la comunitarizzazione dell’insegnamento, per rifiutare l’assunzione a proprio carico dell’onere finanziario di cui trattasi.
102. Infine, dopo avere ricordato che le autorità belghe hanno riconosciuto i loro obblighi finanziari, a più riprese e fino a poco tempo fa, la Commissione sostiene che gli obblighi incombenti al Regno del Belgio devono essere interpretati alla luce dello scopo dell’Accordo relativo alla sede e del principio di buona fede, che, secondo la giurisprudenza, costituisce parte integrante dell’art. 10 CE e del diritto internazionale generale (22). A tal riguardo, essa precisa che, poiché lo scopo dell’Accordo relativo alla sede consisteva, come indicato nel suo preambolo, nell’adottare le misure necessarie per garantire alle scuole europee le migliori condizioni di funzionamento, nel momento in cui sono state adottate le decisioni relative alla sede principale del Consiglio e della Commissione, il Regno del Belgio ha garantito, con una serie di provvedimenti, le condizioni materiali delle scuole europee e ha lasciato intendere alle istituzioni e agli altri Stati membri, con il proprio comportamento, che esso accettava e approvava i propri impegni finanziari nei confronti di tali scuole. Pertanto, il Regno del Belgio avrebbe suscitato nelle istituzioni e negli altri Stati membri un legittimo affidamento sul fatto che esso avrebbe assunto gli obblighi finanziari nei confronti delle scuole europee stabilite sul suo territorio.
103. Il Regno del Belgio contesta la violazione dell’art. 10 CE che gli viene addebitata.
104. In via principale, esso ritiene che il ricorso sia infondato, in quanto il fondamento normativo del ricorso della Commissione sarebbe errato.
105. Infatti, a suo parere, l’art. 10 CE non potrebbe essere attuato di per sé ma presupporrebbe, al contrario, l’esistenza di un obbligo relativo alla sua attuazione. Secondo il Regno del Belgio, l’art. 10, primo comma, CE, prevede, sostanzialmente, che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per adempiere gli obblighi ad essi incombenti in forza del Trattato o determinati da atti delle istituzioni. Orbene, facendo valere tale articolo, la Commissione non avrebbe assolutamente individuato in via preliminare l’obbligo comunitario sul quale si fonderebbe la sua censura.
106. Peraltro, secondo il Regno del Belgio, le citate sentenze Hurd e Commissione/Belgio invocate dalla Commissione non modificherebbero tale conclusione. Dalla prima sentenza discenderebbe che gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza dell’art. 10 CE non possono essere applicati né ad una convenzione tra Stati membri (quale la Convenzione del 1957), né ad una convenzione conclusa essenzialmente (ma non esclusivamente) dagli Stati membri (quale la Convenzione del 1994). Inoltre, a parere del Regno del Belgio, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla citata sentenza Hurd, il mancato finanziamento da parte del Regno del Belgio di talune spese delle scuole europee non comporterebbe nella specie trasferimenti di fondi a detrimento della Comunità europea, ma inciderebbe tutt’al più sul funzionamento di tali scuole. Del pari, la citata sentenza Commissione/Belgio avrebbe riguardato, a differenza della presente causa, una misura nazionale che determinava una riduzione della retribuzione nazionale corrisposta agli insegnanti delle scuole europee, con conseguente aumento della quota di finanziamento a carico della Comunità.
107. Nel caso di specie, secondo il Regno del Belgio, la Commissione non ha dimostrato di aver dovuto pagare fatture a seguito dell’asserito inadempimento dello Stato membro convenuto. Orbene, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetterebbe alla Commissione provare tutti gli elementi di fatto sui quali essa fonda la propria azione. Peraltro, il governo belga ritiene che non sia sufficiente per la Commissione dimostrare che il contributo della Comunità al funzionamento delle scuole europee è aumentato, ma occorrerebbe altresì che tale contributo riguardasse beni mobili divenuti immobili per destinazione, dato che la decisione di Karlsruhe riguarderebbe solo questo tipo di beni.
108. In subordine, il Regno del Belgio sostiene che il ricorso per inadempimento non può fondarsi su un’interpretazione corretta dell’Accordo relativo alla sede, che deve essere peraltro letto alla luce della decisione di Karlsruhe e delle norme belghe in materia di insegnamento.
109. Sostanzialmente, il governo belga sostiene, in primo luogo, che l’Accordo relativo alla sede si applica solo alle scuole esistenti o previste al momento della sua conclusione, nonché al loro prevedibile sviluppo ragionevole, ma in nessun caso al finanziamento degli arredi e del materiale didattico in occasione dell’ampliamento della scuola europea di Bruxelles II dal 1995 al 1997 e al momento dell’apertura della scuola europea di Bruxelles III nel 1999. A tal riguardo, il Regno del Belgio sostiene che nessun atto o comportamento menzionato dalla Commissione avrebbe potuto ingenerare un legittimo affidamento nelle istituzioni e negli altri Stati membri, in quanto detto Stato membro avrebbe finanziato le scuole europee in misura ben superiore rispetto agli impegni stabiliti dall’Accordo relativo alla sede.
110. In secondo luogo, il governo belga sostiene che l’Accordo relativo alla sede deve essere interpretato alla luce della decisione di Karlsruhe, che non si limiterebbe affatto a disegnare un quadro politico per i futuri accordi relativi alla sede, ma mirerebbe, al contrario, a produrre effetti giuridici immediati. La decisione di Karlsruhe costituirebbe peraltro un accordo successivo concluso dalle parti in riferimento all’Accordo relativo alla sede, di cui si dovrebbe tenere conto, conformemente alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (23), nell’interpretazione e applicazione dell’Accordo relativo alla sede. Pertanto, alla luce della decisione di Karlsruhe, gli arredi che il Regno del Belgio si impegna a fornire, conformemente all’art. 1 dell’Accordo relativo alla sede, potrebbero includere solo beni mobili che divengono immobili per destinazione.
111. Infine, in terzo luogo, a parere del Regno del Belgio, non potrebbero confermare la tesi della Commissione nemmeno le norme applicabili al finanziamento degli istituti scolastici belgi. Esso ricorda che, a seguito della comunitarizzazione dell’insegnamento, i criteri applicabili per determinare la portata del finanziamento controverso delle scuole europee sono quelli stabiliti dalle Comunità francese, fiamminga e germanofona nelle rispettive legislazioni. Esso aggiunge che, se pure esistono due tipi di scuole ufficiali in ciascuna comunità, vale a dire quelle organizzate e quelle sovvenzionate dalle dette comunità, le scuole europee possono essere considerate, sotto il profilo del diritto belga, solo come appartenenti alla seconda categoria.
112. In ogni caso, benché le norme di finanziamento applicabili ai due tipi di istituti scolastici siano diverse, nessuna di esse in ogni caso consentirebbe il finanziamento dell’acquisto delle attrezzature iniziali o la concessione di una sovvenzione annuale di funzionamento alle scuole europee.
113. Infatti, secondo il Regno del Belgio, le legislazioni delle diverse comunità prevederebbero che venga assunto l’onere finanziario, a titolo di attrezzature iniziali, solo dei beni mobili che risultino immobili per natura o per destinazione. Le spese relative agli arredi e al materiale didattico non rivestirebbero assolutamente tale qualità. Inoltre, le spese relative all’acquisto delle attrezzature iniziali non sarebbero coperte neppure dal finanziamento annuale delle spese di funzionamento della scuola nell’anno della sua creazione, dato che, in particolare, gli istituti secondari belgi sono ammessi alle sovvenzioni solo dopo un anno di funzionamento, su parere dei servizi ispettivi.
114. Per quanto concerne la sovvenzione annuale relativa al funzionamento, il Regno del Belgio ricorda che se pure è vero che, secondo il diritto belga, gli istituti convenzionati hanno diritto a una sovvenzione annuale, tuttavia si tratta di una sovvenzione globale e forfettaria che copre le spese afferenti al funzionamento, alle attrezzature dell’istituto e alla distribuzione gratuita di manuali e di forniture scolastiche corrispondenti a un importo fisso per alunno regolarmente iscritto. Tale caratteristica del sistema impedirebbe qualsiasi presa a carico finanziaria integrale delle spese reali, reclamate sulla base di semplici fatture. Il governo belga rileva che, anche se la concessione della sovvenzione annuale mira a conseguire l’obiettivo della gratuità dell’accesso all’insegnamento e della parità, tale sovvenzione rimane subordinata al rispetto di varie condizioni legali (ispezioni e controlli periodici, conformità alla normativa in materia di organizzazione dei corsi, dello status del personale e delle leggi linguistiche) e che, in loro assenza, è impossibile pretendere l’erogazione del finanziamento. Inoltre, nell’ambito di tale sovvenzione, si tratterebbe di spese strettamente limitate, mentre le quote di iscrizione richieste agli alunni delle scuole europee eccedono i limiti previsti dalla legge, il che le escluderebbe dal diritto a tale finanziamento.
2. Valutazione
115. Ai sensi dell’art. 10, primo comma, prima frase, CE, gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato o determinati dagli atti delle istituzioni e, a norma della seconda frase, devono facilitare la Comunità nell’adempimento dei propri compiti. Ai sensi dell’art. 10, secondo comma, CE, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.
116. Dalla lettura combinata dell’art. 10, primo comma, seconda frase, e secondo comma, CE, la Corte ha dedotto in particolare un obbligo generale di leale cooperazione che incombe, segnatamente, agli Stati membri (24). La Corte ha inoltre dichiarato a più riprese che l’obbligo derivante dalle citate disposizioni dell’art. 10 CE comprendeva anche l’obbligo di non adottare misure che potessero ostacolare il funzionamento delle istituzioni della Comunità (25).
117. Pertanto, la lettura particolarmente riduttiva della portata dell’art. 10 CE cui procede il Regno del Belgio, limitata al primo comma, prima frase, di tale disposizione, secondo cui detto articolo imporrebbe agli Stati membri solo di adottare tutte le misure necessarie per adempiere gli obblighi ad essi incombenti in forza del Trattato, deve essere chiaramente respinta. Infatti, tale approccio ignora il fatto che, anche nell’esercizio delle competenze da essi mantenute o residuali, gli Stati membri devono astenersi dall’ostacolare sia l’esercizio delle competenze della Comunità che il funzionamento delle istituzioni comunitarie (26).
118. Tale è precisamente, a mio avviso, l’oggetto di un obbligo di lealtà degli Stati membri come quello enunciato all’art. 10 CE, vale a dire che esso vieta di compromettere, attraverso l’esercizio di competenze proprie, l’effettività di quelle spettanti alla Comunità, ivi compreso il funzionamento delle istituzioni di quest’ultima (27). Peraltro, nella specie, il secondo capo del ricorso si fonda sull’art. 10 CE e non su un comma particolare di tale articolo.
119. Nelle citate sentenze Hurd e Commissione/Belgio, che rientrano nella corrente giurisprudenziale descritta al paragrafo 116 delle presenti conclusioni, la Corte ha ritenuto che costituisse una violazione dell’obbligo di leale cooperazione enunciato all’art. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) il comportamento unilaterale di uno Stato membro che, incidendo sulla retribuzione degli insegnanti delle scuole europee, recava o poteva recare pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri, tenuto conto del meccanismo finanziario previsto dallo statuto del personale docente di tali scuole, in base al quale, sostanzialmente, l’onere non sopportato dagli Stati membri grava sul bilancio della Comunità.
120. Poiché la rilevanza di tali sentenze per la soluzione della presente controversia viene contestata dal Regno del Belgio, occorre esaminarle con maggiore attenzione (28).
121. La prima causa vedeva contrapporsi il sig. Hurd, insegnante di nazionalità britannica distaccato presso la scuola europea di Culham, situata nel Regno Unito, e l’amministrazione fiscale britannica in merito ad accertamenti fiscali relativi ad importi che gli erano stati corrisposti dalla scuola europea a titolo di integrazioni retributive dette «supplementi europei» (29). Secondo una decisione del Consiglio superiore adottata nel 1957, tali supplementi erano esenti da imposta. Nel Regno Unito erano effettivamente esenti dall’imposta sul reddito solo i supplementi europei versati dalla scuola di Culham agli insegnanti di cittadinanza diversa da quella britannica. La controversia che vedeva contrapporsi il sig. Hurd alle autorità tributarie britanniche dinanzi al giudice nazionale sollevava quindi la questione se l’imposta sul reddito che gli veniva addebitata in relazione al pagamento dei supplementi europei fosse compatibile con il diritto comunitario, in particolare con l’art. 3 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (30) (in prosieguo: l’«Atto di adesione») e con gli artt. 5 e 7 del Trattato CEE.
122. In primo luogo, si chiedeva alla Corte se essa fosse competente ad interpretare in via pregiudiziale l’art. 3 dell’Atto di adesione, nonché «ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione» e le «dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione (…) relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri», espressioni contenute in tale articolo e che sembravano includere, da un lato, la Convenzione del 1957 e, dall’altro, la decisione del Consiglio superiore del 1957 relativa ai supplementi europei.
123. La Corte, pur avendo riconosciuto di essere competente ad interpretare l’art. 3 dell’Atto di adesione, ha declinato, come già rilevato al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, la propria competenza ad interpretare la Convenzione del 1957 nonché le norme, gli atti e le decisioni degli organi delle scuole europee fondati su di essa, in quanto non rientravano in nessuna delle categorie di atti contemplate dall’art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 177 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 234 CE) (31). In particolare, la Corte ha precisato che non era competente a definire gli obblighi derivanti da tali atti per gli Stati membri (32).
124. In secondo luogo, la Corte era chiamata a risolvere la questione se gli Stati membri dovessero esentare dalle imposte nazionali i supplementi europei degli insegnanti delle scuole europee, stabilite sul loro territorio, che fossero loro cittadini, questione che riguardava in particolare la portata dell’obbligo di cui all’art. 5 del Trattato CEE.
125. Al punto 36 della sentenza, la Corte constata che la Convenzione del 1957 e il Protocollo del 1962 si inseriscono nel contesto di tutta una serie di accordi, decisioni, atti e prese di posizione con cui gli Stati membri collaborano e coordinano le loro attività onde contribuire al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e facilitare l’esecuzione dei loro compiti. Tuttavia, precisa la Corte, tale cooperazione e le norme relative non trovano il loro fondamento giuridico nei trattati istitutivi delle Comunità europee e non fanno parte del diritto creato dalle Comunità e derivato dai trattati (33). Di conseguenza, la Corte dichiara che gli obblighi di leale cooperazione e assistenza enunciati all’art. 5 del Trattato CEE, «contenuti nell’ambito dei trattati, non possono essere applicati a convenzioni distinte fra gli Stati membri che esulino da quest’ambito come nel caso dello statuto della scuola europea» (34).
126. La Corte, tuttavia, stempera parzialmente tale conclusione, precisando che «[d]iverso sarebbe il caso in cui l’applicazione di una disposizione dei trattati o di diritto comunitario derivato ovvero il funzionamento delle istituzioni comunitarie fossero ostacolati da una misura adottata nell’ambito dell’attuazione di una siffatta convenzione conclusa fra gli Stati membri al di fuori dell’ambito di applicazione dei trattati. In questa ipotesi, la misura di cui trattasi potrebbe essere considerata contraria agli obblighi derivanti dall’art. 5, [secondo] comma, del Trattato CEE» (35).
127. Procedendo all’esame in concreto di tale fattispecie, la Corte rileva anzitutto che il meccanismo previsto dallo statuto del personale insegnante delle scuole europee è tale che, qualora uno Stato membro decida di assoggettare i supplementi europei ad un’imposta nazionale, la scuola interessata deve restituire agli insegnanti l’importo di tale imposta per il tramite di un assegno differenziale, il quale può essere a sua volta imponibile (36). La Corte rileva poi che l’onere finanziario di questo meccanismo grava completamente e direttamente sul bilancio della Comunità, dato che quest’ultima compensa la differenza tra la somma dei redditi corrisposti dalla scuola e degli stipendi nazionali degli insegnanti, da un lato, e, dall’altro, l’importo globale del bilancio della scuola europea (37). Essa considera infine che la generalizzazione di un comportamento come quello tenuto dalle autorità tributarie britanniche nel caso del sig. Hurd comporterebbe un vero e proprio trasferimento di fondi a carico del bilancio comunitario e a favore del bilancio nazionale e, sotto il profilo finanziario, avrebbe conseguenze direttamente dannose per la Comunità. Uno Stato membro potrebbe così, in modo unilaterale, arrecare pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri (38). Pertanto, la Corte ne conclude che tale comportamento viola «l’obbligo di leale collaborazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell’obbligo, contemplato all’art. 5 del Trattato CEE, di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato» (39).
128. Basandosi in gran parte sul ragionamento sviluppato nella citata sentenza Hurd, la Corte ha seguito un approccio identico nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione/Belgio a proposito di una situazione di fatto leggermente diversa. In detta causa, la Commissione contestava al Regno del Belgio la violazione dell’art. 5 del Trattato CEE per avere adottato un regio decreto secondo cui lo stipendio cosiddetto «di disponibilità» o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti belgi distaccati presso scuole europee venivano ridotti del 50%, il che comportava, conseguentemente, un onere supplementare per il bilancio della Comunità secondo il meccanismo di compensazione finanziaria previsto dallo statuto del personale insegnante delle scuole europee (40).
129. Si deve rilevare che il Regno del Belgio non contestava l’esistenza dell’inadempimento che gli veniva addebitato, ma faceva solo valere dinanzi alla Corte che l’insegnamento in Belgio rientrava ormai tra le competenze delle tre comunità linguistiche, la qual cosa implicava che il regio decreto controverso potesse essere modificato o abrogato solo a seguito di una concertazione tra le istanze competenti, in particolare di un accordo sulla ripartizione degli oneri finanziari.
130. Dopo avere ricordato il punto 36 della citata sentenza Hurd, il cui contenuto è stato riprodotto supra al paragrafo 125 delle presenti conclusioni, la Corte dichiara che «[s]i deve riconoscere (…) che una decisione adottata unilateralmente da uno Stato membro e che comporta una riduzione della retribuzione nazionale corrisposta agli insegnanti distaccati presso scuole europee implica un aumento corrispondente della quota di finanziamento che incombe a tal riguardo alle Comunità. Una decisione del genere arreca pregiudizio, quindi, al sistema di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri» (41). Come al punto 45 della citata sentenza Hurd, la Corte rileva che tale comportamento viola l’obbligo di leale collaborazione ed assistenza che incombe agli Stati membri e che trova la sua espressione nell’obbligo sancito dall’art. 5 del Trattato CEE (42). La Corte respinge poi l’argomento del Regno del Belgio fondato sulla comunitarizzazione dell’insegnamento belga, in quanto uno Stato membro non può far valere disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inadempimento degli obblighi risultanti dal diritto comunitario (43). Essa constata quindi una violazione dell’art. 5 del Trattato CEE.
131. Nella presente causa, ad eccezione delle considerazioni piuttosto generali relative alla rilevanza o meno di queste due pronunce ai fini della soluzione della controversia, le parti sono rimaste stranamente silenti lungo l’intero procedimento precontenzioso e contenzioso su due aspetti della motivazione di dette sentenze che mi sembrano essenziali e che, a mio parere, presentano ripercussioni sulla controversia in esame.
132. Tali aspetti riguardano, da un lato, il campo di applicazione dell’art. 10 CE, che varia a seconda che la misura di cui trattasi si collochi nell’ambito del Trattato (o più in generale del diritto comunitario) o all’esterno di esso, conformemente alla distinzione formulata dalla Corte ai punti 38 e 39 della citata sentenza Hurd, e, dall’altro lato ma correlativamente, il carattere unilaterale della misura di cui è causa, menzionato nelle due sentenze richiamate supra.
133. Ricordo che, sebbene al punto 38 della citata sentenza Hurd la Corte abbia indicato, sostanzialmente, che l’obbligo di leale cooperazione, di cui l’art. 5 del Trattato CEE è espressione, non è applicabile a convenzioni diverse concluse fra gli Stati membri al di fuori dell’ambito dei trattati, come nel caso dello statuto della scuola europea, essa ha tuttavia precisato, al punto 39 della medesima sentenza, che l’obbligo di leale cooperazione poteva essere applicato a «una misura adottata nell’ambito dell’attuazione di una siffatta convenzione conclusa fra gli Stati membri al di fuori dell’ambito di applicazione dei trattati».
134. L’espressione «una misura adottata nell’ambito dell’attuazione» della Convenzione del 1957 sembra piuttosto ambigua. Infatti, una lettura rapida di tale passaggio del punto 39 della citata sentenza Hurd potrebbe indurre a ritenere che la misura di cui è causa, oggetto dell’esame di compatibilità con l’obbligo di leale cooperazione, sia una misura adottata per dare attuazione a tale convenzione. Riconosco, peraltro, che tale lettura potrebbe trovare conferma nella versione inglese della sentenza in parola, che menziona «a measure taken to implement such an agreement» (44).
135. Tale interpretazione mi sembra errata per due motivi.
136. In primo luogo, la stessa implicherebbe ammettere che la valutazione espressa al punto 39 della citata sentenza Hurd sia contraddittoria rispetto a quella, operata in via principale, di cui ai punti 37 e 38 della medesima sentenza. Infatti, se la Corte ha escluso in questi due punti di tale sentenza l’applicazione dell’obbligo di leale cooperazione nei rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie per quanto riguarda la Convenzione del 1957 e gli accordi, gli atti, le decisioni e le prese di posizione adottati sulla base di detta Convenzione, essa non può logicamente affermare al punto 39 della medesima sentenza che questo stesso obbligo di leale cooperazione si applica nondimeno alle misure di attuazione della detta Convenzione, espressione che include necessariamente tali accordi, atti, decisioni e prese di posizione adottati sul fondamento della Convenzione in parola.
137. Che l’espressione «una misura adottata nell’ambito dell’attuazione» della Convenzione del 1957, utilizzata al punto 39 della citata sentenza Hurd, non possa assolutamente significare «una misura adottata per dare attuazione» alla detta Convenzione lo si può dedurre, in secondo luogo, dal controllo operato dalla Corte ai punti 40‑45 della sentenza citata.
138. Infatti, l’esame concreto della violazione dell’obbligo di leale cooperazione cui ha proceduto la Corte ai punti 40‑45 della citata sentenza Hurd non riguardava una misura adottata per dare attuazione alla Convenzione del 1957, quale sarebbe, ad esempio, la decisione del Consiglio superiore del 1957, bensì una misura fiscale unilaterale ed autonoma diretta ad assoggettare ad imposta i supplementi europei degli insegnanti britannici di una scuola europea. Orbene, tale esame, introdotto dalla Corte al punto 40 della citata sentenza Hurd, è stato svolto subito dopo avere enunciato il criterio di cui al punto 39 della medesima sentenza e «in questa prospettiva».
139. Pertanto, se la misura fiscale in causa, oggetto dell’esame di compatibilità con l’art. 5 del Trattato CEE, non corrispondeva affatto ad una misura adottata per dare attuazione alla Convenzione del 1957, si trattava di una misura che presentava un nesso con lo statuto delle scuole europee solo perché interferiva con l’applicazione della decisione del Consiglio superiore del 1957, vale a dire, in altre parole, perché essa rientrava nello spettro o nel quadro (nel senso dell’ambito di applicazione) di una decisione che dava attuazione alla Convenzione del 1957.
140. Per lo stesso motivo, a mio parere – ed è la mia seconda osservazione – la Corte insiste, sia nella sentenza Hurd che nella sentenza 5 aprile 1990, Commissione/Belgio, citate, sul carattere unilaterale delle misure controverse sottoposte al controllo di compatibilità con l’art. 5 del Trattato CEE. Occorreva infatti evitare che tali sentenze potessero essere interpretate come intese a verificare l’attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati membri nell’ambito della Convenzione del 1957.
141. Se sono queste le conseguenze da trarre dalle citate sentenze Hurd e 5 aprile 1990, Commissione/Belgio, ritengo infondata, nella specie, la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 10 CE per il periodo anteriore all’entrata in vigore della Convenzione del 1994.
142. Infatti, la misura di cui è causa, vale a dire il rifiuto delle autorità belghe di finanziare l’acquisto degli arredi e del materiale didattico delle scuole europee stabilite sul territorio del Regno del Belgio, risulta dall’interpretazione della portata degli obblighi previsti da un accordo (relativo alla sede) adottato sul fondamento della Convenzione del 1957. Orbene, in applicazione dei punti 37 e 38 della citata sentenza Hurd, se un accordo del genere si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato e dell’obbligo di leale cooperazione enunciato all’art. 10 CE, lo stesso vale, a mio avviso, per il rifiuto di adempiere gli asseriti obblighi derivanti da tale accordo. Una diversa decisione equivarrebbe, a mio parere, ad oltrepassare le competenze attribuite alla Corte, dato che, per accertare l’asserita violazione dell’art. 10 CE, occorrerebbe definire la portata degli obblighi derivanti dall’Accordo relativo alla sede (45).
143. In base a un ragionamento molto simile a quello sviluppato supra ritengo inoltre che l’asserita violazione dell’art. 10 CE debba essere esclusa per quanto riguarda il periodo successivo all’entrata in vigore della Convenzione del 1994.
144. È certamente vero che, a decorrere dal 1° ottobre 2002 e in ragione dell’adesione della Comunità, la Convenzione del 1994 costituisce parte integrante del diritto comunitario ed è opponibile agli Stati membri.
145. Ciò non toglie che gli obblighi controversi nel caso di specie non sono definiti nella Convenzione del 1994, bensì nell’Accordo relativo alla sede cui la Comunità non ha aderito. Infatti, l’Accordo relativo alla sede rimane un accordo concluso tra il Consiglio superiore e il Regno del Belgio. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non si può affermare né che la Comunità, essendo ora parte contraente della Convenzione del 1994, abbia acquisito anche i diritti e gli obblighi sanciti dall’Accordo relativo alla sede, sicché quest’ultima dovrebbe essere considerata una norma di diritto comunitario, né che il Consiglio superiore sia un’emanazione organica della Comunità.
146. Se pure riconosco, come indicato supra ai paragrafi 53‑56 delle presenti conclusioni, che l’Accordo relativo alla sede possa rientrare, dopo l’entrata in vigore della Convenzione del 1994, tra le norme soggette all’interpretazione della Corte, ciò è solo perché, in virtù delle disposizioni della detta Convenzione, in particolare del suo art. 26, tale Accordo rientra «nell’ambito di applicazione» di detta Convenzione, ai sensi della clausola compromissoria prevista dall’articolo citato. Tuttavia, al di fuori delle situazioni contemplate dalla clausola in parola, la Corte non è competente a statuire su tale Accordo (46). Orbene, nel caso di specie, come ho già avuto modo di mettere in evidenza al paragrafo 57 delle presenti conclusioni, la Corte è stata adita dalla Commissione non già in forza dell’art. 26 della Convenzione del 1994, bensì ai sensi dell’art. 226 CE.
147. Pertanto, nell’ambito dell’Accordo relativo alla sede, l’obbligo di leale cooperazione enunciato all’art. 10 CE non è applicabile, nemmeno per il periodo successivo all’entrata in vigore dalla Convenzione del 1994.
148. Suggerisco quindi alla Corte di respingere il secondo capo del ricorso, relativo alla violazione dell’art. 10 CE.
149. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso per inadempimento nella sua totalità.
V – Sulle spese
150. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno del Belgio ha chiesto la condanna della Commissione alle spese e quest’ultima, come da me proposto, deve essere dichiarata soccombente, la domanda del Regno del Belgio deve essere accolta.
VI – Conclusione
151. Per questi motivi, suggerisco che la Corte voglia:
– respingere il ricorso e
– condannare la Commissione europea alle spese.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 443, pag. 129.
3 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 752, pag. 267.
4 – GU L 212, pag. 3.
5 – GU L 212, pag. 1.
6 – Loi portant approbation de l’accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le conseil supérieur de l’école européenne (legge recante approvazione dell’Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il Consiglio superiore della scuola europea; Moniteur Belge del 7 febbraio 1976, pag. 1415).
7 – Sentenza 5 aprile 1990, causa C‑6/89 (Racc. pag. I‑1595).
8 – Al punto 35 del suo ricorso, la Commissione impiega la locuzione «inoltre» per introdurre il capo del ricorso relativo alla violazione dell’art. 10 CE.
9 – Secondo il parere motivato rivolto al Regno del Belgio, la prima nota di addebito non saldata reca la data del 13 dicembre 1995.
10 – V. punti 20 e 21 del ricorso.
11 – In tale punto della sua replica la Commissione sostiene che, «in ogni caso, l’Accordo relativo alla sede fa incontestabilmente parte del diritto comunitario, anche a prescindere dall’art. 10 CE. Infatti, l’Accordo relativo alla sede deve essere considerato un atto “derivato” dalla Convenzione del 1994, che fa parte essa stessa del diritto comunitario».
12 – Sentenza 15 gennaio 1986, causa 44/84 (Racc. pag. 29).
13 – Punti 20‑22.
14 – Ad ogni buon fine, rilevo d’altronde che il ricorso nella causa C‑545/09, Commissione/Regno Unito (pendente dinanzi alla Corte), con cui la Commissione contesta al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la violazione dell’art. 12 della Convenzione del 1994, è stato proposto sul fondamento dell’art. 26 della detta Convenzione.
15 – Sentenza 14 luglio 2005, cause riunite C‑259/03, C‑260/03 e C‑343/03 (non pubblicata nella Raccolta).
16 – V., in tal senso, sentenza 7 settembre 2006, causa C‑484/04, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑7471, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
17 – V., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito citata alla nota precedente (punto 24 e giurisprudenza ivi richiamata).
18 – V., in tal senso, sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑305, punto 11).
19 – V. lettera di diffida, pag. 7.
20 – V. punti 20 e 21 del ricorso.
21 – V., a tale proposito, sentenza 18 marzo 1986, causa 85/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1149, punto 15) secondo cui «[i]n sede di ricevibilità basta che la Commissione deduca espressamente a sostegno della domanda la trasgressione delle norme comunitarie. Lo stabilire se vi sia effettivamente trasgressione del diritto comunitario rientra nel merito della causa».
22 – Sentenza 3 giugno 2008, causa C‑308/06, Intertanko e a. (Racc. pag. I‑4057, punto 52).
23 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331.
24 – In tal senso v., in particolare, sentenze 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento (Racc. pag. 255, punto 37); Hurd, cit. (punto 38); 2 giugno 2005, causa C‑266/03, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑4805, punti 57 e 58); 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑6985, punti 63 e 64), e 20 aprile 2010, causa C‑246/07, Commissione/Svezia (Racc. pag. I‑3317, punti 69‑71).
25 – V. sentenze 15 settembre 1981, causa 208/80, Bruce of Donington (Racc. pag. 2205, punto 14); Lussemburgo/Parlamento, cit. (punto 37); Hurd, cit. (punto 39), e 22 marzo 1990, causa C‑333/88, Tither (Racc. pag. I‑1133, punto 16).
26 – Così, nelle citate sentenze Commissione/Lussemburgo (punto 58), Commissione/Germania (punto 64) e Commissione/Svezia (punto 71), la Corte ha dichiarato che l’obbligo di leale cooperazione enunciato all’art. 10 CE non dipende né dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria di cui trattasi, né dall’eventuale diritto degli Stati membri di contrarre obblighi nei confronti degli Stati terzi. Nella sentenza Commissione/Svezia, la Corte ha respinto la tesi dello Stato membro convenuto secondo cui l’obbligo di leale cooperazione avrebbe una portata limitata nei settori in cui la competenza è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri.
27 – V., in tal senso, M. Blanquet, L’article 5 du traitéCEE, LGDJ, Parigi, 1994, pag. 312.
28 – Si deve osservare che la citata sentenza Commissione/Belgio non è stata pubblicata integralmente nella Raccolta.
29 – Tali supplementi corrispondevano alla differenza fra la retribuzione nazionale e una retribuzione uniforme, stabilita dallo statuto del personale docente secondo il modello dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
30 – GU 1972, L 73, pag. 14.
31 – Sentenza Hurd, cit. (punto 20).
32 – Punto 22.
33 – Punto 37.
34 – Punto 38.
35 – Punto 39 (il corsivo è mio).
36 – Punto 41.
37 – Punto 42.
38 – Punto 44.
39 – Punto 45.
40 – L’oggetto dell’inadempimento contestato è stato tuttavia limitato nel corso del procedimento, escludendo la scuola europea con sede a Monaco (Germania), in quanto la Commissione aveva precisato che la Comunità non partecipava al suo finanziamento.
41 – Punto 13 della sentenza Commissione/Belgio.
42 – Punto 14.
43 – Punto 16. A tal riguardo, la Corte richiama la sentenza 21 febbraio 1990, causa C‑74/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑491).
44 – Il corsivo è mio.
45 – V., in tal senso, sentenza Hurd, cit. (punto 22).
46 – Così, ammettendo che la Corte venga adita con una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione della Convenzione del 1994 e dell’Accordo relativo alla sede riguardo a fatti successivi al 1° ottobre 2002, la Corte, a mio avviso, dovrebbe riconoscersi competente ad interpretare la Convenzione del 1994 in ragione dell’appartenenza di quest’ultima al diritto comunitario, ma dovrebbe declinare la propria competenza ad esaminare le disposizioni dell’Accordo relativo alla sede.
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