CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 2 dicembre 2010 (1)
Causa C‑148/09 P
Regno del Belgio
contro
Deutsche Post,
DHL International
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, adottata ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE – Riqualificazione dell’oggetto del ricorso – Nozione di “gravi difficoltà”»
1. Con la presente impugnazione il governo belga, sostenuto dalla Commissione europea, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2009, causa T‑388/03, Deutsche Post e DHL International/Commissione (Racc. pag. II‑199, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 23 luglio 2003 di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga [C(2003) 2508 def.] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2. La questione principale sollevata dalla presente causa riguarda l’ampiezza del potere del Tribunale in materia di riqualificazione dell’oggetto della controversia di cui esso è investito. La Corte è altresì invitata a pronunciarsi sull’interpretazione della nozione di «gravi difficoltà» che possono comportare l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
I – Fatti all’origine della controversia
3. La Poste SA (in prosieguo: «La Poste») è stata trasformata in società per azioni di diritto pubblico nel 1992, ma rimane l’operatore del servizio postale universale in Belgio e deve rispondere a obblighi specifici nell’ambito di servizi di interesse economico generale (in prosieguo: i «SIEG»). Le modalità di compensazione del costo aggiuntivo netto dei SIEG sono determinate nel contratto di gestione concluso con lo Stato belga.
4. Il settore dei colli espressi rappresenta il 4% del fatturato di La Poste, il che corrisponde a una quota di mercato in tale settore pari al 18%. La Deutsche Post AG (in prosieguo: la «Deutsche Post») e la sua controllata belga DHL International detengono una quota che va dal 35 al 45% del mercato in questo stesso settore.
5. Con lettera 3 dicembre 2002 le autorità belghe notificavano alla Commissione un progetto di aumento del capitale di La Poste per un importo di EUR 297,5 milioni.
6. Secondo il governo belga, la ricapitalizzazione rientrava in una logica di investitore privato operante in un’economia di mercato e non comportava dunque alcun elemento di aiuto di Stato.
7. Durante l’esame della suddetta misura è emerso che sei misure anteriori non notificate, legate all’adempimento dei compiti dei SIEG, avrebbero dovuto essere esaminate in quanto, ad avviso della Commissione, condizionavano la legittimità dell’aumento di capitale notificato. Le misure consistevano in un’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle società, nella cancellazione di un fondo pensioni pari a EUR 100 milioni nel 1997, nella possibilità di beneficiare di una garanzia statale per i prestiti contratti, in un’esenzione dall’acconto immobiliare per gli immobili destinati ad un servizio pubblico, nella sovracompensazione dei servizi finanziari di interesse generale in occasione del primo contratto di gestione (1992‑1997) e in due aumenti di capitale non notificati effettuati nel 1997 per un importo complessivo pari a EUR 62 milioni.
8. Il 22 luglio 2003 la Deutsche Post e la DHL International rivolgevano alla Commissione una domanda di informazioni sullo stato del procedimento d’esame della misura notificata allo scopo di prendervi eventualmente parte.
9. Il 23 luglio 2003, al termine del procedimento preliminare di esame previsto dall’art. 88, n. 3, CE, la Commissione adottava la decisione controversa ritenendo che l’aumento di capitale notificato nonché le altre misure esaminate non costituissero aiuto di Stato.
II – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
10. Il 27 novembre 2003 la Deutsche Post e la DHL International proponevano un ricorso di annullamento contro la decisione controversa.
11. La Commissione sollevava dinanzi al Tribunale un’eccezione di irricevibilità fondata sull’assenza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire delle ricorrenti in primo grado. Riguardo alla ricevibilità, il Tribunale effettuava, in successione, un esame della legittimazione e dell’interesse ad agire delle ricorrenti in primo grado. Al termine di tale analisi detto giudice respingeva l’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione ritenendo, al punto 57 della sentenza impugnata, che le ricorrenti fossero legittimate ad agire per tutelare le proprie garanzie procedurali. Ai punti 61‑64 il Tribunale statuiva che le ricorrenti avevano un interesse ad agire in quanto interessate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
12. Riguardo al merito, dopo aver rammentato che la nozione di «gravi difficoltà» rivestiva natura oggettiva, ai punti 96‑107 della sentenza impugnata il Tribunale individuava l’insieme di indizi a dimostrazione dell’esistenza di siffatte gravi difficoltà e relativi alla durata e alle circostanze del procedimento d’esame preliminare, nonché al carattere insufficiente e incompleto dell’esame e del contenuto della decisione controversa.
13. Al punto 106 della sentenza impugnata il Tribunale concludeva che il procedimento svolto dalla Commissione era andato significativamente oltre quanto normalmente implicato da un primo esame condotto nell’ambito delle disposizioni dell’art. 88, n. 3, CE.
14. Il Tribunale constatava, poi, l’insufficienza dell’esame effettuato dalla Commissione riguardo alla seconda misura a favore di La Poste, ossia la cancellazione del fondo pensioni, in quanto l’istituzione non disponeva degli elementi necessari per valutare il vantaggio procurato con la messa a disposizione gratuita di immobili da parte dello Stato belga.
15. Infine, dopo aver rammentato che, secondo quanto enunciato nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (2), la cui pronuncia è successiva all’adozione della decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto verificare se i costi dei SIEG compensati dallo Stato fossero equivalenti o inferiori a quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente (criterio del «benchmarking»), il Tribunale constatava che tale verifica non era stata effettuata nella specie e concludeva, pertanto, che l’esame della misura notificata era incompleto.
16. Conseguentemente, il Tribunale annullava la decisione controversa sulla base del secondo, quarto e settimo motivo.
III – Sull’impugnazione
17. Con la sua impugnazione il Regno del Belgio, sostenuto dalla Commissione, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare le ricorrenti in primo grado alle spese. Il governo belga adduce tre motivi a sostegno della propria impugnazione.
18. Nella sua memoria di risposta, pur rispondendo a questi tre motivi, la Commissione deduce un motivo «autonomo» relativo all’irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale (3).
19. La Deutsche Post e la DHL International chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna del Regno del Belgio e della Commissione alle spese.
IV – Sul motivo autonomo presentato dalla Commissione
20. Vista la natura determinante di questo motivo, propongo alla Corte di esaminarlo per primo.
A – Argomenti delle parti
21. Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe violato l’art. 230, quarto comma, CE per aver dichiarato il ricorso delle ricorrenti in primo grado ricevibile in quanto queste ultime avrebbero invocato la tutela delle garanzie procedurali di cui all’art. 88, n. 2, CE. Risulterebbe evidente che il ricorso su cui è stato chiamato a decidere il Tribunale non conteneva l’asserito secondo motivo relativo alla difesa dei diritti procedurali. La Commissione addebita dunque al Tribunale di aver riqualificato un ricorso proposto dinanzi a esso.
22. La Commissione sottolinea che il problema della difesa dei diritti procedurali è stato trattato una sola volta al punto 17 del ricorso, nel paragrafo dedicato alla ricevibilità dei motivi di ricorso già illustrati e addotti contro la fondatezza della decisione. Secondo la Commissione non si tratterebbe affatto, dunque, di un motivo distinto.
23. Le ricorrenti in primo grado sostengono l’irricevibilità del motivo autonomo della Commissione in quanto motivo supplementare di una parte interveniente, ai sensi dell’art. 117, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, la Commissione fraintenderebbe ove ritiene che il motivo relativo alla tutela dei diritti procedurali non sia stato invocato in primo grado. Esse elencano, al riguardo, i vari passaggi del loro ricorso in merito a tale problema e concludono, pertanto, che il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto nella qualificazione degli argomenti in parola.
B – Valutazione
1. Osservazioni sulla ricevibilità del motivo
24. Desidero osservare, in via preliminare e per quanto riguarda il motivo rilevato d’ufficio, che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte è competente ad esaminare d’ufficio ogni questione relativa alla ricevibilità di un’impugnazione di una decisione del Tribunale (4).
25. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale, la Corte, alla quale è stata presentata un’impugnazione ai sensi dell’art. 56 del suo Statuto, è tenuta a pronunciarsi, anche d’ufficio, sul motivo di ordine pubblico relativo alla violazione della condizione posta dall’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui un ricorrente può chiedere l’annullamento di una decisione di cui non è il destinatario soltanto se quest’ultima lo riguarda direttamente e individualmente (5).
26. I motivi rilevabili d’ufficio possono, all’occorrenza, essere rilevati in qualsiasi fase del procedimento (6). Pertanto, un motivo rilevabile d’ufficio può essere sollevato dalle parti ovvero rilevato dalla Corte.
27. Tuttavia, per quanto riguarda il caso di specie, sono dell’avviso che la ricevibilità del motivo autonomo della Commissione possa essere fondata su un’applicazione, mutatis mutandis, dei principi che regolano la presentazione di un’impugnazione incidentale. Invero, dall’art. 115 del regolamento di procedura della Corte emerge con chiarezza che ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto di impugnazione. In proposito, occorre constatare che la Commissione era parte convenuta dinanzi al Tribunale.
28. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non si oppone a che l’interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte (7). In relazione ai motivi che possono essere sollevati, non viene formulata alcuna distinzione tra le parti legittimate a presentare una comparsa di risposta, in quanto queste ultime sono assoggettate, nello stesso modo, alle condizioni poste dagli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura della Corte. Un interveniente che beneficia del diritto di presentare una comparsa di risposta, in forza dell’art. 115 del regolamento di procedura della Corte, deve, in mancanza di una limitazione esplicita, poter sollevare motivi relativi a ogni punto di diritto che costituisce il fondamento della sentenza impugnata (8).
29. Tale diritto dev’essere riconosciuto a maggior ragione alla Commissione in qualità di parte convenuta in primo grado e di parte nell’impugnazione dinanzi alla Corte.
30. Di conseguenza, il motivo autonomo della Commissione deve essere dichiarato ricevibile.
2. Nel merito
31. Il presente motivo solleva importanti questioni riguardo alla portata delle prerogative del Tribunale nell’interpretazione dei motivi su cui è chiamato a pronunciarsi. La risposta che occorre fornire a questo motivo è strettamente connessa al problema del divieto di riqualificare l’oggetto del ricorso conformemente alla citata sentenza Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, problema che ho già affrontato nelle mie conclusioni relative alla causa Commissione/Kronoply e Kronotex, in cui ho invitato la Corte ad allinearsi alle sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione (9) pur precisando le relative modalità di applicazione (10).
32. Infatti, la suddetta giurisprudenza riguarda casi in cui la Commissione, senza avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE, sulla base del n. 3 del medesimo articolo constata che la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato o che un aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune. Pertanto, le persone, le imprese o le associazioni i cui interessi sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto – in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali che, in qualità di interessate, beneficiano di garanzie procedurali quando viene avviato il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE – possono proporre ricorso di annullamento contro la decisione che ha effettuato tale constatazione.
33. La ricevibilità di un siffatto ricorso, conformemente alle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione, dipende, dunque, dalla natura dei motivi, da un lato, e dalla qualità del ricorrente, dall’altro. I requisiti di ricevibilità vengono valutati in maniera diversa, a seconda che il ricorrente voglia contestare nel merito la decisione della Commissione o difendere le garanzie procedurali di cui esso beneficia. Dopo la sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, questa distinzione chiara determina i requisiti applicabili alla verifica della ricevibilità (11).
34. Nella fattispecie, per rispondere al motivo di cui si discute occorre confrontare il ricorso presentato in primo grado con l’interpretazione fornita dal Tribunale nella sentenza impugnata.
35. Al punto 36 della detta sentenza il Tribunale ha rammentato la giurisprudenza invocata dalle parti riguardo allo status dei concorrenti del beneficiario di una misura d’aiuto ai quali si riconosce il diritto di impugnare la decisione adottata al termine del procedimento preliminare di esame (12).
36. Al punto 45 della sentenza in parola il Tribunale ha illustrato tutti i motivi fatti valere dinanzi a esso, affermando, in particolare, che il secondo motivo riguardava espressamente la violazione delle disposizioni dell’art. 88, n. 3, CE (13).
37. Dal ricorso di primo grado emerge, tuttavia, che le ricorrenti in primo grado hanno definito l’oggetto della controversia sollevando i motivi contenuti ai punti 3 e 4 del suddetto atto.
38. Al punto 3 del ricorso le ricorrenti in primo grado hanno quindi, innanzi tutto, fatto valere la violazione dei diritti della difesa sorta dall’eliminazione, nella versione non riservata della decisione, di informazioni a loro avviso essenziali.
39. Al punto 4 del ricorso le ricorrenti in primo grado hanno addebitato alla Commissione di non aver qualificato come aiuto le seguenti misure: in primo luogo, l’esenzione di La Poste dal pagamento dell’imposta sulle società, in secondo luogo, la cancellazione di un fondo pensioni e, in terzo luogo, la possibilità per La Poste di beneficiare di una garanzia statale per i prestiti. Infine, allo stesso punto 4 del ricorso, le ricorrenti in primo grado hanno messo in discussione il metodo e il contenuto del calcolo svolto dalla Commissione con riferimento al saldo tra i vantaggi economici attribuiti a La Poste e i costi dei SIEG, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto delle misure anzidette. Infine, esse hanno addebitato alla Commissione di avere dedotto una tantum dalle compensazioni i costi netti aggiuntivi destinati alla fornitura dei SIEG senza aver verificato se la compensazione fosse avvenuta precisamente per il periodo in cui i costi erano stati sostenuti.
40. Sembra pertanto chiaro che nessuno dei suddetti motivi si riferisca espressamente alla violazione dei diritti attribuiti dall’art. 88, n. 2, CE.
41. È ben vero che in una parte degli atti difensivi sulla ricevibilità dell’intero ricorso proposto dinanzi al Tribunale e, in particolare, al punto 17 del ricorso medesimo le ricorrenti in primo grado hanno richiamato la giurisprudenza relativa al rispetto delle garanzie procedurali. Tuttavia, nessuno dei motivi sopra descritti si riferisce espressamente alla violazione delle garanzie procedurali ai sensi della giurisprudenza Cook/Commissione e Matra/Commissione. Ritengo, dunque, che le ricorrenti in primo grado abbiano richiamato la giurisprudenza relativa ai requisiti di ricevibilità senza operare alcuna distinzione tra requisiti di ricevibilità nel merito e requisiti di ricevibilità per la tutela dei diritti procedurali.
42. Inoltre, è vero che, al punto 22 del ricorso, che si collega al primo motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, le ricorrenti in primo grado sostengono che «[n]ell’ambito di un’adeguata valutazione, la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine principale previsto dall’art. 88, n. 2, CE e, non avendovi provveduto, la sua decisione è illegittima». Tuttavia, quest’unica affermazione non è sufficiente a costituire un motivo distinto. Essa figura, peraltro, in una parte del ricorso di primo grado relativa alla fondatezza di quest’ultimo.
43. Infine, al punto 14 del ricorso le ricorrenti in primo grado rammentano di essersi rivolte alla Commissione per chiedere di essere considerate come parti interessate ai sensi degli artt. 1, lett. h), e 20 del regolamento (CE) n. 659/1999 (14).
44. Questi elementi, tuttavia, non possono equivalere a un motivo autonomo.
45. Alla luce di quanto precede, le censure mosse dalla Commissione al ragionamento del Tribunale devono essere considerate fondate in quanto detto giudice sembra aver ricavato dal ricorso di cui è stato adito elementi che gli hanno consentito di costruire un motivo distinto, denominato «secondo motivo», sulla base di indicazioni frammentarie presenti in diverse parti del ricorso.
46. In proposito, desidero rammentare che con la citata sentenza Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, la Corte ha affermato che la riqualificazione da parte del Tribunale dell’oggetto stesso del ricorso – di cui è stato adito e che lo ha indotto a ritenere, a torto, che le ricorrenti mirassero a ottenere il rispetto delle garanzie procedurali di cui avrebbero dovuto godere – costituiva un errore di diritto anche se le conclusioni presentate dinanzi al suddetto giudice di primo grado e tutti i motivi sollevati a sostegno di esse erano diretti a ottenere l’annullamento della decisione impugnata nel merito.
47. Nella fattispecie, il Tribunale ha riqualificato l’oggetto del ricorso in contrasto con la summenzionata sentenza, il che costituisce un errore di diritto. In tal modo, il Tribunale è andato oltre le proprie competenze, pur sapendo di essere vincolato, conformemente alla detta sentenza, dall’oggetto della controversia che risulta dal ricorso di cui esso è adito.
48. Poiché, da un lato, dalle considerazioni che precedono emerge che le ricorrenti in primo grado non hanno invocato espressamente alcun motivo diretto alla tutela delle garanzie procedurali e, dall’altro, che ai punti 47 e 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che le suddette ricorrenti non soddisfacevano i criteri fissati dalla sentenza Plaumann/Commissione (15), ritengo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibili i motivi relativi al merito. Orbene, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata il Tribunale si è limitato a ritenere irricevibili, da un lato, i motivi diretti a ottenere una sua pronuncia sull’esistenza di un aiuto o sulla compatibilità di quest’ultimo con il mercato comune e, dall’altro, il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa.
49. Conseguentemente, suggerisco alla Corte di accogliere il motivo sollevato dalla Commissione e, pertanto, di annullare la sentenza del Tribunale in quanto ha riqualificato l’oggetto della controversia su cui è stato chiamato a pronunciarsi, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dell’impugnazione principale.
50. Sono inoltre dell’avviso che la Corte potrebbe altresì statuire sulla controversia senza rinviare la causa al Tribunale, respingendo il ricorso in primo grado in quanto irricevibile in toto.
51. Mi propongo, tuttavia e in via subordinata, di analizzare gli argomenti del ricorso principale del governo belga qualora la Corte ritenesse opportuno fornire un’altra soluzione.
V – Sul secondo motivo del ricorso principale
52. Poiché questo motivo è strettamente legato al precedente, suggerisco di esaminarlo prima degli altri motivi presenti nel ricorso principale.
A – Gli argomenti delle parti
53. Il governo belga sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando la ricevibilità del quarto e del settimo motivo del ricorso di primo grado, anche se con i suddetti motivi le ricorrenti in primo grado avrebbero messo in discussione la fondatezza della decisione controversa.
54. La Commissione, dal canto suo, sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia compiuto un’analisi del merito della decisione controversa.
55. Secondo le ricorrenti in primo grado, il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti per valutare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà.
B – Valutazione
56. In via preliminare, desidero sottolineare che la soluzione che andrebbe fornita al presente motivo dipende dalla risposta che la Corte darà, da un lato, nell’ambito della citata causa Commissione/Kronoply e Kronotex, alla questione della validità delle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione e, dall’altro, al motivo autonomo della Commissione sollevato nell’ambito del presente ricorso.
57. Innanzi tutto, per quanto riguarda, in particolare, il settimo motivo sollevato dalle ricorrenti in primo grado dinanzi al Tribunale, desidero osservare che nel loro ricorso esse non hanno affatto indicato il problema della pertinenza della citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, che è stato sollevato soltanto in risposta alla memoria della Commissione (16). Pertanto, ai punti 70‑73 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe esaminato questo motivo alla luce della giurisprudenza secondo cui un motivo che costituisca l’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio va considerato ricevibile (17). Tuttavia, se il Tribunale avesse ritenuto che la questione dell’esame dei criteri di cui alla citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg non potesse essere collegata al motivo enunciato nel ricorso, tale problema avrebbe potuto costituire un motivo nuovo, la cui produzione è vietata, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, salvo che siffatto motivo si fondi su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.
58. In proposito, desidero osservare che, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il settimo motivo del ricorso in primo grado presentava uno stretto legame con il secondo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 88, n. 3, CE. Orbene, sostenendo la tesi dell’inesistenza del secondo motivo in primo grado definito dal Tribunale come motivo procedurale, suggerisco di ritenere che detto giudice abbia commesso un errore di diritto dichiarando che il settimo motivo costituiva un ampliamento di un ipotetico secondo motivo, quando il suddetto settimo motivo avrebbe dovuto essere giudicato irricevibile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non accettasse una proposta così radicale, siffatto problema richiederebbe, da parte mia, le seguenti osservazioni.
59. Al punto 45 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato i motivi a sostegno del ricorso, laddove ha ritenuto che il quarto motivo riguardasse l’esame di misure che corrispondevano alla cancellazione di un fondo mentre il settimo motivo riguardava la mancanza di verifica del costo a cui sarebbe stato fornito il SIEG conformemente ai criteri della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.
60. Pertanto, in prima analisi e sempre che il Tribunale abbia correttamente identificato e descritto i motivi in parola, occorre constatare che i motivi anzidetti riguardano il merito. Conformemente alle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione, sempre pertinenti, il Tribunale era dunque tenuto a esaminare se le ricorrenti si trovassero in una situazione particolare ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione. Ai punti 47 e 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti giustamente considerato che gli elementi presentati dalle parti non erano idonei a dimostrare che la loro posizione concorrenziale, confrontata a quella degli altri concorrenti di La Poste, fosse stata sostanzialmente lesa.
61. Per contro, dopo aver dichiarato, al punto 52 della sentenza impugnata, che le ricorrenti in primo grado avevano la qualità di interessate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, il Tribunale ha condotto un’analisi del problema della tutela dei diritti procedurali in risposta a un asserito secondo motivo del ricorso.
62. Invero, dopo aver individuato, al punto 55 della sentenza impugnata, il secondo motivo come motivo che mette espressamente in discussione la violazione dei diritti procedurali, al punto 56 di detta sentenza il Tribunale dichiarava che il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo fornivano elementi a sostegno del suddetto secondo motivo e, conseguentemente, al punto 57 della sentenza impugnata, concludeva che le ricorrenti in primo grado erano legittimate ad agire.
63. Pertanto, il Tribunale ha collegato la ricevibilità del quarto e del settimo motivo del ricorso alla ricevibilità del secondo motivo relativo alla tutela delle garanzie procedurali che, ammesso che sia esistito, sarebbe stato disciplinato da criteri di ricevibilità meno severi conformemente alle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione.
64. Siffatto approccio del Tribunale costituisce un duplice errore di diritto.
65. Da un lato, occorre constatare che il Tribunale ha utilizzato argomenti sollevati a sostegno del quarto e del settimo motivo relativi al merito nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, che io ritengo sia inesistente.
66. Inoltre, quand’anche tale secondo motivo sia stato effettivamente sollevato dinanzi al Tribunale, ritengo che un siffatto approccio sia censurabile. Nell’ambito di un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione, spetta alla parte ricorrente delimitare l’ambito della controversia e identificare con chiarezza l’argomento volto a dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà nel quadro dell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, che giustifichino l’avvio del procedimento d’indagine formale da parte della Commissione. In tal modo, pur formulando un motivo «processuale», la ricorrente può riferirsi ai fatti che costituiscono elementi del merito. Tuttavia, a mio avviso, non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti per ricercare, nel ricorso, elementi che possano costituire il fondamento del motivo relativo alla violazione di diritti procedurali (18). Pertanto, poiché non è stata sollevata alcuna argomentazione specifica a sostegno, il secondo motivo fatto valere dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, se formulato.
67. Dall’altro, poiché il quarto e il settimo motivo del ricorso riguardavano il merito e alla luce del ragionamento del Tribunale, espresso ai punti 47 e 51 della sentenza impugnata, secondo cui le ricorrenti in primo grado non avevano dimostrato che la loro posizione concorrenziale sul mercato sarebbe stata sostanzialmente lesa, il quarto e il settimo motivo del ricorso avrebbero dovuto essere dichiarati irricevibili conformemente alla giurisprudenza pertinente, ossia le sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione.
68. Conseguentemente, suggerisco alla Corte di dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, pertanto, di considerare fondato il secondo motivo del ricorso principale. Sulla base di questo motivo, la Corte sarà indotta ad annullare in toto la sentenza del Tribunale e a statuire in via definitiva sulla controversia dichiarando irricevibile il ricorso in primo grado.
VI – Sul primo motivo del ricorso principale
A – Argomenti delle parti
69. Il governo belga sostiene che il Tribunale ha prodotto una qualificazione erronea di talune circostanze del procedimento preliminare di esame quali indizi obiettivi e concordanti di «gravi difficoltà» che avrebbero richiesto l’avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE.
70. Per quanto riguarda le circostanze in cui si è svolto il procedimento d’indagine, secondo il governo belga il termine di riferimento di due mesi considerato dal Tribunale sarebbe soltanto indicativo, in maniera che il relativo superamento non può significare automaticamente che la Commissione ha incontrato gravi difficoltà. Pertanto, non si può ritenere che un termine di sette mesi avrebbe palesemente superato quello entro cui la Commissione avrebbe dovuto in linea di principio effettuare il suo esame preliminare. La Commissione aggiunge che la durata dell’esame preliminare non sarebbe stata eccessiva viste le circostanze specifiche del caso di specie.
71. Inoltre, secondo il governo belga, l’ampiezza della portata materiale e/o dell’estensione temporale del procedimento d’indagine non si tradurrebbe necessariamente in gravi difficoltà riguardo al merito. Il Tribunale non ha in concreto identificato un nesso tra, da un lato, il vasto ambito d’indagine che comportava l’esame dell’aiuto notificato unitamente alla sua evidente complessità e, dall’altro, la presenza di gravi difficoltà. Secondo la Commissione, le difficoltà di fatto non portano necessariamente all’esistenza di gravi difficoltà.
72. Infine, il governo belga sottolinea che l’esitazione sul fondamento giuridico indicherebbe invece l’opzione di cui disponeva la Commissione per chiudere il caso e non le gravi difficoltà.
73. Per quanto concerne il contenuto della decisione controversa, il governo belga ritiene che nella sua analisi del carattere sufficiente dell’indagine dell’aiuto notificato il Tribunale produca un risultato diverso nel merito rispetto a quello adottato dalla Commissione. Orbene, di tale discrepanza non si può tenere conto per stabilire la presenza di gravi difficoltà. Inoltre, la Commissione sottolinea che l’esame del criterio denominato di «benchmarking» evocato nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg non è pertinente nell’ambito del controllo della tutela delle garanzie procedurali di cui all’art. 88, n. 2, CE.
74. Sotto un profilo generale, le ricorrenti in primo grado ritengono che i procedimenti d’indagine della Commissione avviati nell’ambito della privatizzazione di imprese postali statali siano di norma trattati dalla Commissione in seno a un procedimento d’indagine formale. Invero, tali operazioni sarebbero caratterizzate da un quadro fattuale complesso che comporta necessariamente la presenza di gravi difficoltà.
75. In particolare, le ricorrenti in primo grado rammentano innanzi tutto che, in occasione del procedimento d’indagine, la Commissione stessa ha evidenziato la complessità del caso che le è stato presentato. Il governo belga non avrebbe poi risposto alle constatazioni del Tribunale secondo cui la Commissione non avrebbe disposto di tutte le informazioni sui fatti per esaminare la cessione dei beni immobili e la cancellazione del fondo pensioni. Infine, le ricorrenti sottolineano l’importanza del «benchmarking» dei costi dei SIEG ai sensi del quarto criterio fissato dalla citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.
B – Valutazione
76. In via preliminare, occorre rammentare che, sebbene la Corte non sia competente a decidere sulle questioni di fatto nell’ambito di un ricorso, essa è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (19). Pertanto, la Corte può pronunciarsi sulla nozione di «gravi difficoltà», come interpretata dal Tribunale sulla base degli elementi di fatto che le sono stati sottoposti.
77. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto statale, quale definita nel Trattato CE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice dell’Unione, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli, sia del carattere complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, deve esercitare un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (20).
78. In forza dell’art. 88, n. 3, prima frase, CE, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione. Questa procede in tal caso ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, al termine di tale esame, le sembra che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, essa dà immediatamente inizio al procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE (21).
79. Occorre sottolineare che spetta alla Commissione stabilire, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della pratica considerata, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell’aiuto necessitino l’avvio di tale procedimento. Nella sua valutazione, in primo luogo la Commissione è tenuta a rispettare esigenze relative, principalmente, alla limitazione del proprio potere di pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto alle sole misure che non sollevino gravi difficoltà, in maniera che questo criterio rivesta un carattere esclusivo (22). In secondo luogo, quando è confrontata con gravi difficoltà, la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale (23). In terzo luogo, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva (24). Infine, il controllo di legittimità effettuato dal giudice comunitario sull’esistenza di gravi difficoltà per sua stessa natura va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (25).
80. Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione favorevole a un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, dopo un primo esame, che l’aiuto è compatibile con il Trattato CE o che la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato. Invece, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, l’istituzione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad instaurare a tale scopo il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (26).
81. La Commissione fruisce di una certa discrezionalità nella ricerca delle circostanze che consentono di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà (27). Per contro, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. La constatazione dell’esistenza di tali difficoltà dev’essere ricercata non solo nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato ma anche nelle valutazioni su cui si è basata la Commissione (28).
82. Nella fattispecie, il governo belga cerca di dimostrare che ciascuno degli indizi osservati non consente di concludere che sono presenti gravi difficoltà. Detto governo si riferisce alla durata del procedimento, all’ambito di indagine del procedimento iniziale, alle esitazioni in merito alle scelte del fondamento giuridico per la decisione della Commissione, nonché agli elementi del contenuto della decisione controversa.
83. Desidero rammentare che, benché la Corte non abbia definito quali siano gli elementi in grado di costituire gli indizi dell’esistenza di una grave difficoltà, come l’avvocato generale Trstenjak ha riassunto nelle sue conclusioni, la giurisprudenza ha considerato tre tipi di indizi che, in primo luogo, possono emergere dal contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo tra la Commissione e lo Stato membro durante la fase preliminare, in secondo luogo dalla durata della fase preliminare di esame nel caso di specie e, in terzo luogo, dalle valutazioni sulle quali si è basata la Commissione per adottare la decisione alla fine della fase preliminare. Tali valutazioni possono sollevare difficoltà tali da giustificare l’avvio della fase d’indagine formale (29).
84. Occorre constatare che, una volta, giustamente, rammentate le norme che regolano il procedimento previsto dall’art. 88 CE, ai punti 96‑110 della sentenza impugnata il Tribunale ha cercato di esaminare le circostanze del caso di specie in grado di dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà.
85. Al punto 94 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi evidenziato che il trascorrere di un periodo di gran lunga superiore a ciò che è richiesto da un primo esame in base al disposto dell’art. 88, n. 3, CE può, insieme ad altri elementi, indurre ad ammettere che la Commissione ha incontrato gravi difficoltà di valutazione che richiedevano l’avvio del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (30).
86. Pertanto, ad avviso del Tribunale, è tutta una serie di indizi considerata nel suo insieme che milita a favore dell’esistenza delle gravi difficoltà.
87. In proposito, desidero evidenziare una distinzione che è opportuno mantenere, nella fattispecie, tra la nozione di indizio e quella di prova. Pertanto, gli elementi menzionati dal Tribunale che consistono in un fatto, un avvenimento o una circostanza particolare devono essere interpretati come elementi che indicano con ogni probabilità la veridicità di una tesi sostenuta, ossia la presenza di gravi difficoltà.
88. I suddetti elementi non possono tuttavia essere considerati come elementi di prova né essere intesi come elementi di una dimostrazione che porta all’affermazione sostenuta e che spetterebbe al Tribunale. Quest’ultimo non deve dunque dimostrare determinate circostanze, ma dev’essere in grado di trarre una conclusione logica e motivata sulla base degli elementi oggettivi dinanzi ad esso prodotti.
89. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha innanzi tutto effettuato un’analisi delle difficoltà relative alla durata e alle circostanze del procedimento nella fattispecie. Ai punti 107‑118 detto giudice ha compiuto un’analisi delle difficoltà la cui giustificazione si fonda sul contenuto stesso della decisione della Commissione.
90. In primo luogo, ritengo che la valutazione della nozione di «gravi difficoltà» non comporti necessariamente l’analisi di altre cause per individuare la durata media dell’esame preliminare in assenza di difficoltà per la Commissione. Un esame degli indizi della presenza di gravi difficoltà andrebbe invece effettuato caso per caso e, in particolare, riguardo alla natura della misura per cui si chiede la pronuncia della Commissione.
91. È pacifico che l’esame di un mero sostegno diretto non richiederà il medesimo lasso di tempo necessario, invece, per una disposizione complessa quale è la compensazione concessa per la fornitura dei SIEG. Pertanto, una semplice differenza nominale di durata non può, di per sé, costituire un elemento determinante che consente di considerare l’esistenza di gravi difficoltà. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale Trstenjak, tale aspetto può costituirne un indizio.
92. Inoltre, il termine fisso relativo alla «decisione di non sollevare obiezioni» di cui all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 per gli aiuti notificati è di due mesi. Siffatto termine può essere prorogato, ai sensi del n. 5 del suddetto articolo, per mutuo consenso o laddove la Commissione abbia bisogno di informazioni supplementari.
93. Per contro, occorre dire che, secondo le ricorrenti in primo grado, i procedimenti di indagine della Commissione intrapresi in occasione della privatizzazione di imprese del settore pubblico sono di norma trattati da tale istituzione nell’ambito di un procedimento d’indagine formale.
94. In secondo luogo, per quanto riguarda la pertinenza delle circostanze in cui si è svolto il procedimento preliminare di esame, le quali formano l’oggetto di un’analisi ai punti 99‑105 della sentenza impugnata, ritengo che domandare informazioni allo Stato membro rientri negli obblighi di diligenza che incombono alla Commissione nell’ambito del procedimento di esame delle misure notificate, in maniera che, qualora la misura mostri un elevato livello di complessità, dalla natura di tali scambi potrà emergere l’esistenza di gravi difficoltà.
95. Nella fattispecie, il Tribunale ha evidenziato l’ampiezza dell’ambito d’indagine coperto dalla Commissione. Tuttavia, se, malgrado la complessità della materia, la Commissione è stata in grado di esaminare in un lasso di tempo relativamente breve più misure – siano esse notificate o meno – nell’arco di anni, ciò può dimostrare la capacità dei suoi servizi e non l’esistenza di difficoltà incontrate nell’esame della misura presentata.
96. Ritengo sia pacifico che la complessità di un caso non comporti di per sé l’esistenza di gravi difficoltà per la Commissione, che la debbano indurre ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Tuttavia, allorché a siffatta complessità si aggiunge un lungo periodo di indagine, ciò depone a favore dell’esistenza di gravi difficoltà.
97. Nondimeno, sono dell’avviso che l’elemento maggiormente probante sia quello rilevato dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, riguardo alla valutazione delle misure esaminate dalla Commissione. In proposito, il Tribunale ha ritenuto che dal caso in parola emergesse che la Commissione avrebbe più volte dichiarato la necessità di avviare il procedimento d’indagine formale. Credo che l’assenza di gravi difficoltà sia difficilmente conciliabile con tale conclusione al termine del procedimento preliminare.
98. In terzo luogo, per quanto riguarda le esitazioni della Commissione relative alla scelta del fondamento giuridico, ritengo che questo elemento sia di carattere meramente formale, giacché la Commissione era incerta tra accertare l’assenza di aiuto e adottare una decisione che dichiarasse compatibili le misure esaminate ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.
99. Tuttavia, desidero rilevare che la Commissione ha stabilito un nesso tra la legittimità della misura notificata e la legittimità delle sei misure non notificate adottate tra il 1992 e il 1997. Pertanto, ritengo sia difficile negare l’esistenza di gravi difficoltà, tenuto conto dell’incertezza che aleggia intorno alla qualifica delle misure di compensazione di SIEG per il periodo che poteva giustificare la conclusione secondo cui le misure non notificate, e dunque illegittime, sarebbero potute rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
100. Invero, nella sua decisione, la Commissione sostiene che dal momento che per La Poste vi era stata una perdita netta, la misura consistente in un’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle società non aveva comportato per La Poste stessa alcun vantaggio, né trasferimento di risorse statali.
101. Orbene, occorre constatare che la valutazione di questa misura non notificata ha avuto luogo posteriormente agli esercizi fiscali esaminati. La questione che si pone è, dunque, se il fatto di averla notificata ed esaminata ex ante avrebbe potuto modificare la conclusione della Commissione in merito all’esistenza di un aiuto di Stato. Ciò fa sorgere un dubbio che autorizza a ritenere che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
102. In quarto luogo, per quanto riguarda il contenuto della decisione controversa, alla luce degli elementi illustrati ai punti 108‑110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto validamente ritenere che la Commissione abbia adottato la decisione impugnata senza disporre delle prove che consentissero di valutare l’esistenza di vantaggi.
103. Infine, per quanto concerne l’assenza di valutazione del livello dei costi dei SIEG rispetto ai criteri stabiliti dalla Corte nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, suggerisco di esaminare tale questione al di fuori del presente motivo. Infatti, essa è già stata esaminata nell’ambito della risposta al secondo motivo del ricorso principale, sotto il profilo della ricevibilità. Invece, riguardo al merito, la questione della pertinenza della citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ai fini della valutazione della legittimità della decisione controversa verrà analizzata in risposta al terzo motivo del ricorso principale.
104. Alla luce delle suesposte considerazioni, sono dell’avviso che il Tribunale abbia giustamente riconosciuto l’esistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Ritengo, tuttavia, che detto giudice abbia potuto ritenere che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento anzidetto soltanto in funzione di tutte le difficoltà incontrate da quest’ultima in occasione dell’esame delle misure di cui trattasi. Se considerati singolarmente, nessuno degli elementi esaminati dal Tribunale mi pare sufficientemente probante. Ciò pare altresì essere la posizione del Tribunale, illustrata ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata.
105. Conseguentemente e se la Corte non dovesse accogliere il mio suggerimento sul trattamento del motivo autonomo della Commissione, nonché sul trattamento del secondo motivo del ricorso principale, propongo alla Corte di respingere il primo motivo in quanto infondato.
VII – Sul terzo motivo del ricorso principale
A – Osservazioni preliminari
106. Secondo il Tribunale, il problema dell’esame insufficiente effettuato dalla Commissione in merito ai criteri posti dalla citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ha formato l’oggetto del settimo motivo del ricorso di primo grado. Come ho già illustrato nella risposta al secondo motivo del ricorso principale, il settimo motivo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. Tuttavia, esaminerò questo motivo nel merito, nell’eventualità che la Corte non accogliesse tale suggerimento.
B – Argomenti delle parti
107. Il governo belga e la Commissione addebitano al Tribunale la violazione del principio della certezza del diritto per aver applicato retroattivamente il quarto criterio della citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg. Il governo belga si basa a tal fine sulla sentenza del Tribunale Sarrió/Commissione (31) secondo cui la Commissione deve uniformarsi unicamente alla giurisprudenza applicabile alla data di adozione delle proprie decisioni.
108. Le ricorrenti in primo grado evidenziano le discrepanze tra il caso di specie e quello all’origine della citata causa Sarrió/Commissione per contestare la pertinenza degli argomenti addotti dal governo belga.
C – Valutazione
109. Con il proprio motivo il governo belga fa valere la violazione del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale. Tuttavia, per rispondere in maniera utile alle sue preoccupazioni, occorre rammentare brevemente il problema degli effetti che vanno attribuiti alle sentenze interpretative pronunciate dalla Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, nonché i precetti che regolano l’applicazione nel tempo delle norme di diritto dell’Unione.
110. Desidero osservare che la retrospettività della giurisprudenza («judge‑made law») quale fonte del diritto costituisce un elemento classico dell’analisi dottrinale (32).
111. Nella sua giurisprudenza la Corte ha espressamente ammesso il principio di efficacia retroattiva delle proprie sentenze interpretative ai sensi dell’art. 234 CE (33). In linea di principio, l’interpretazione fornita dalla Corte esprime soltanto il contenuto della norma applicabile del diritto dell’Unione ab initio (34).
112. Pertanto, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto dell’Unione nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 267 TFUE chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione della detta norma (35).
113. Tuttavia, in via eccezionale, tenuto conto dei gravi inconvenienti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato, la Corte può decidere di limitare la possibilità degli interessati di avvalersi dell’interpretazione di una disposizione da essa fornita in via pregiudiziale (36).
114. L’applicabilità dei criteri stabiliti nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg è stata oggetto di un’ampia analisi nella sentenza del Tribunale BUPA e a./Commissione (37). In essa è stato affermato che, in assenza di qualsiasi limitazione nel tempo, i principi enunciati nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg sull’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE erano pienamente applicabili alla situazione di fatto e giuridica della fattispecie quale si presentava alla Commissione allorché ha adottato la decisione impugnata, anche se la pronuncia della sentenza di cui trattasi era posteriore all’adozione della decisione della Commissione e quest’ultima non poteva pertanto conoscerne il contenuto alla data dell’adozione della sua decisione (38).
115. Ritengo che nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg la Corte abbia precisato i criteri applicabili in occasione dell’esame amministrativo di una misura che può costituire aiuto di Stato nell’ambito della fornitura di SIEG. La Corte ha pertanto fornito l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, ossia l’art. 86 CE, cercando di precisarne le modalità d’interpretazione e di applicazione.
116. La Corte si è dunque limitata ad applicare una norma in vigore, senza crearne una nuova. In proposito, occorre ricordare che una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, in quanto i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (39).
117. Inoltre, ritengo che l’ordinamento giuridico dell’Unione non benefici di alcuna garanzia riguardo all’infallibilità della Commissione nell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione. Giacché la Commissione non ha altro interesse se non quello di conservare la legittimità del diritto dell’Unione, il fatto che la Corte le attribuisca un elemento strumentale per l’applicazione di una disposizione controversa costituisce, per la Commissione, una fonte utile di insegnamento nell’esercizio delle sue competenze. Infatti, la Commissione è tenuta ad applicare il diritto dell’Unione nel suo significato obiettivo.
118. Nella sentenza impugnata il Tribunale ritiene che l’assenza di un esame completo della misura di cui trattasi con riferimento a uno dei criteri stabiliti nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg deponga a favore dell’esistenza di gravi difficoltà per la Commissione. Infatti, essa ha ignorato una norma che non poteva conoscere alla data dell’adozione della decisione controversa (40).
119. Il ragionamento del Tribunale nella citata sentenza BUPA e a./Commissione è quindi lievemente diverso da quello formulato dallo stesso giudice nella sentenza impugnata. Invero, nella suddetta causa, tenuto conto della sua conclusione sull’applicabilità dei criteri stabiliti nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, la cui portata non era stata limitata nel tempo dalla Corte, il Tribunale ha deciso di verificare se la decisione impugnata fosse compatibile con i criteri fissati in detta sentenza. Pertanto, esso ha effettuato un esame della legittimità della decisione pur applicando i criteri formulati in detta sentenza, conformemente allo spirito e alla finalità ad essi sottesi, secondo modalità adattate alle specificità del caso sottoposto al suo giudizio.
120. Peraltro, nella sentenza Asklepios Kliniken/Commissione, nell’ambito della valutazione del termine del trattamento di una denuncia, il Tribunale ha ammesso che la Commissione poteva differire l’esame delle questioni di fatto sollevate dalla denuncia, in attesa che venisse chiarito il contesto normativo alla luce del quale occorreva condurre l’esame della denuncia, tenuto conto dell’importanza della citata causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg. Il Tribunale ha pertanto ritenuto, in sostanza, che la Commissione non fosse venuta meno ai propri doveri di diligenza attendendo l’esito della citata causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (41).
121. Da ultimo, sebbene secondo una giurisprudenza costante la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato debba essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (42), occorre ribadire la differenza fondamentale tra gli elementi di fatto di cui dispone la Commissione e l’interpretazione del diritto, ossia il quadro normativo di riferimento che è oggetto dell’interpretazione del giudice dell’Unione. Detto quadro costituisce un elemento della legittimità oggettiva che vincola la Commissione.
122. Alla luce delle suesposte osservazioni, ritengo che l’interpretazione della Corte di una disposizione vigente debba comportare l’annullamento della decisione della Commissione impugnabile, adottata prima della pronuncia della sentenza della Corte, in quanto la Commissione non ha applicato i criteri di esame amministrativo derivanti da tale nuova interpretazione, a condizione che la disposizione che forma oggetto dell’interpretazione in parola sia stata invocata dal ricorrente.
123. Si tratta, quindi, non di addebitare alla Commissione un errore di diritto, bensì di confermarne il ruolo di custode dei Trattati sotto il controllo giurisdizionale della Corte, conformemente al principio dello Stato di diritto enunciato all’art. 2 del Trattato sull’Unione europea.
124. Conseguentemente, suggerisco di respingere il terzo motivo del ricorso principale.
VIII – Conclusione
125. In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2009, causa T‑388/03, Deutsche Post e DHL International/Commissione, in toto sulla base del motivo autonomo della Commissione europea, oppure sulla base del secondo motivo del ricorso principale, e
– pronunciarsi in via definitiva sulla controversia dichiarando irricevibile, in toto, il ricorso in primo grado.
126. Tuttavia, qualora la Corte non volesse accogliere il mio suggerimento, propongo, in via subordinata, il rigetto del motivo autonomo e dell’intero ricorso principale.
127. Poiché la decisione sulle spese dipenderà dalla soluzione adottata dalla Corte, mi riservo di esprimere la mia posizione in merito.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00 (Racc. pag. I‑7747).
3 – Desidero osservare che non è chiaro se occorra qualificare il motivo sollevato dalla Commissione come impugnazione incidentale o come «motivo autonomo». Naturalmente, sotto il profilo processuale, la qualifica attribuita non rileverà in alcun modo ai fini del trattamento dell’argomento specifico sviluppato dalla Commissione. Propongo di attribuire la qualifica di «motivo autonomo» giacché l’istituzione anzidetta non utilizza mai l’espressione «impugnazione incidentale» nella propria memoria di risposta, pur sostenendo la ricevibilità del suo motivo distinto.
4 – Sentenza 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione (punto 38).
5 – Sentenza 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (punto 18).
6 – Sentenza 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix (Racc. pag. I‑983, punto 25).
7 – V., in tal senso, sentenza 8 luglio 1999, causa C‑245/92 P, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. I‑4643, punto 32).
8 – Sentenza 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I‑769, punti 21 e 22).
9 – Sentenze 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I‑2487), e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I‑3203).
10 – Causa C‑83/09 P, Commissione/Kronoply e Kronotex, pendente dinanzi alla Corte, in cui ho presentato le mie conclusioni il 25 novembre 2010.
11 – Sentenza 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P (Racc. pag. I‑10737), in cui la Corte ha cercato di spiegare la soluzione adottata nelle sentenze Cook/Commissione, cit., e Matra/Commissione, cit.
12 – Sentenze Cook/Commissione, cit., e Matra/Commissione, cit., nonché 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I‑1719).
13 – Al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato la posizione della Commissione secondo cui il ricorso in primo grado non era ricevibile dal momento che le ricorrenti avevano dedotto la violazione delle loro garanzie procedurali solo in maniera assai generica e che, nelle loro conclusioni, esse chiedevano l’annullamento della decisione impugnata e non l’avvio del procedimento d’indagine formale.
14 – Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
15 – Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62 (Racc. pag. 197).
16 – Punti 15 e segg. della replica dinanzi al Tribunale.
17 – Sentenze 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755, punto 9), e 22 novembre 2001, causa C‑301/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I‑8853, punto 169).
18 – V. le mie conclusioni del 25 novembre 2010 nella causa Commissione/Kronoply e Kronopost, cit. (paragrafi 112 e 113).
19 – V. sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 51); 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, Evonik Degussa/Commissione e Consiglio (punto 72), e 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑8301, punto 44).
20 – Sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione (Racc. pag. I‑10505, punto 111).
21 – Sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punti 35 e 36).
22 – Secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento d’indagine formale avvalendosi di altre circostanze, quali l’interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa; v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T‑73/98, Prayon‑Rupel/Commissione (Racc. pag. II‑867, punto 44).
23 – Sentenza Prayon‑Rupel/Commissione, cit. (punto 45).
24 – V. sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (Racc. pag. I‑2665, punti 61‑63).
25 – Sentenza Prayon‑Rupel/Commissione, cit. (punto 47).
26 – V., in particolare, sentenze 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione (Racc. pag. 1451, punto 13); Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 39); Prayon‑Rupel/Commissione, cit. (punto 42); 17 luglio 2008, causa C‑521/06 P, Athinaïki Techniki/Commissione (Racc. pag. I-5829, punto 34); Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit. (punto 61), nonché sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II‑2501, punto 58).
27 – Sentenza 12 dicembre 2006, causa T‑95/03, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (Racc. pag. II‑4739, punto 139).
28 – Sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit. (punto 63).
29 – V. conclusioni nella causa Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit. (paragrafi 210 e segg.).
30 – Sentenze Germania/Commissione, cit. (punti 15 e 17); Prayon‑Rupel/Commissione, cit. (punto 93), nonché sentenza del Tribunale 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/Commissione (Racc. pag. II‑2125, punto 102), e punto 94 della sentenza impugnata.
31 – Sentenza 14 maggio 1998, causa T‑334/94 (Racc. pag. II‑1439).
32 – V. Cross, R., e Harris, J.W., Precedent in English Law, Clarendon Law Series, 1991, pagg. 30‑32.
33 – Sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205); 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Meridionale Industria Salumi e a. (Racc. pag. 1237); 29 novembre 2001, causa C‑366/99, Griesmar (Racc. pag. I‑9383), e 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193).
34 – V., al riguardo, Pescatore, P., «Art. 177», Traité instituant la CEE. Commentaire article par article, Economica, Parigi 1992, pag. 1120.
35 – V., in particolare, sentenze 13 gennaio 2004, causa C‑453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I‑837, punto 21), e 13 aprile 2010, causa C‑73/08, Bressol e a. e Chaverot e a. (Racc. pag. I‑2735, punti 90 e segg. e giurisprudenza ivi citata).
36 – V., in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455); Denkavit italiana cit. (punto 17); 6 marzo 2007, causa C‑292/04, Meilicke e a. (Racc. pag. I‑1835, punti 36 e 37), nonché 17 maggio 1990, causa C‑262/88, Barber (Racc. pag. I‑1889, punti 41 e 44). V. altresì sentenza 1° aprile 2008, causa C‑267/06, Maruko (Racc. pag. I‑1757, punto 77).
37 – Sentenza 12 febbraio 2008, causa T‑289/03 (Racc. pag. II‑81).
38 – Si osservi che la sentenza BUPA e a./Commissione, cit., non ha formato oggetto di impugnazione.
39 – V., in particolare, sentenza 12 febbraio 2008, C‑2/06, Kempter (Racc. pag. I‑411, punto 35).
40 – La data della decisione controversa è il 23 luglio 2003, mentre la data della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., è il 24 luglio 2003.
41 – Sentenza 11 luglio 2007, causa T‑167/04, Asklepios Kliniken/Commissione (Racc. pag. II‑2379, punti 87‑89) (su una denuncia e non, dunque, su una notifica).
42 – V., in particolare, sentenze 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 16); 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 168); 14 settembre 2004, causa C‑276/02, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑8091, punto 31), e 15 aprile 2008, causa C‑390/06, Nuova Agricast (Racc. pag. I‑2577, punto 54).
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