CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 14 settembre 2010 (1)
Cause riunite C‑230/09 e C‑231/09
Hauptzollamt Koblenz (Causa C‑230/09)
contro
Kurt e Thomas Etling
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Restituzione del quantitativo di riferimento lattiero nel corso del periodo di riferimento a seguito della risoluzione di un contratto di affitto agrario – Determinazione del quantitativo di riferimento»
Hauptzollamt Oldenburg (Causa C‑231/09)
contro
1. Theodor Aissen;
2. Hermann Rohaan
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Trasferimento di un’azienda lattiera nel corso del periodo di riferimento – Determinazione del quantitativo di riferimento»
1. Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale tedesca) chiede un’interpretazione dei regolamenti (CE) del Consiglio nn. 1788/2003 e 1782/2003 (2). I procedimenti dinanzi alla suddetta Corte vedono contrapposti rispettivamente lo Hauptzollamt Koblenz (ufficio doganale principale, Coblenza) e la Etling & Etling nonché lo Hauptzollamt Oldenburg (ufficio doganale principale, Oldenburg) e i sigg. Aissen e Rohaan. Entrambi i casi riguardano essenzialmente il trasferimento di quantitativi di riferimento lattieri durante un unico anno di produzione lattiera.
I – Contesto normativo
2. L’art. 5 del regolamento n. 1788/2003 alle lett. j) e k) dispone rispettivamente che, ai fini del predetto regolamento, per «quantitativi di riferimento individuali» si intendono «i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi» e per «quantitativi di riferimento disponibili» si intendono «i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi».
3. L’art. 95, n. 3, del regolamento n. 1782/2003 dispone tra l’altro che «[i] quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni temporanee (...) il 31 marzo dell’anno civile in questione sono considerati disponibili nell’azienda del cessionario per tale anno civile».
4. Ai fini delle presenti conclusioni, in tale fase non è necessario citare per esteso tutta la normativa. Ritornerò piuttosto alle disposizioni rilevanti nell’ambito della mia analisi.
5. Per quanto concerne la normativa nazionale, l’art. 14, n. 1 della Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung [BGBl I, pag. 2143; normativa tedesca di attuazione delle norme comunitarie (e ora delle norme dell’Unione) di prelievo sul latte] 9 agosto 2004 dispone che «[l]’acquirente può assegnare i quantitativi di riferimento di consegna rimasti inutilizzati nel relativo periodo di dodici mesi (consegne inferiori alle quote) ad altri produttori di latte le cui consegne hanno superato i quantitativi di riferimento di consegna loro assegnati (produttori eccedentari). L’assegnazione ai rispettivi produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento di consegna rimasti inutilizzati avviene sulla base della seguente formula aritmetica:
somma delle consegne inferiori alle quote x quantitativo di riferimento per le consegne del produttore eccedentario [da dividersi per la] somma dei quantitativi di riferimento per le consegne dei produttori eccedentari».
6. L’art. 5, n. 2, del Betriebsprämiendurchführungsgesetz [BGBl I, pag. 1298; legge tedesca di attuazione del regime di pagamento unico (RPU) del 30 maggio 2006] dispone sostanzialmente che l’importo del pagamento unico di un agricoltore, ai sensi dell’art. 5, n. 1, di tale legge, deve essere aumentato, a norma dell’art. 62 del regolamento n. 1782/2003, in base all’importo corrispondente al premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’art. 95 del medesimo regolamento oltre ai pagamenti supplementari di cui all’art. 96 dello stesso regolamento.
7. L’art. 6 della Verordnung über die Durchführung der Milchprämie und der Ergänzungszahlung zur Milchprämie (BGBl I, pag. 267; regolamento tedesco di attuazione del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari) 18 febbraio 2004 stabilisce sostanzialmente che i quantitativi di riferimento a disposizione del produttore il 31 marzo dell’anno relativo alla domanda, da prendere in considerazione per la concessione del premio per i prodotti lattiero-caseari, devono essere attestati mediante un certificato che deve indicare i quantitativi di latte effettivamente consegnati dal produttore durante il periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell’anno di presentazione relativo alla domanda.
II – Fatti e questioni sollevate
8. I fatti di cui al procedimento C‑230/09 sono i seguenti. La Etling & Etling svolge un’attività di produzione lattiera e, per l’anno di produzione 2004/2005, le era stato attribuito un quantitativo di riferimento (quota latte) di 553 678 kg. Dall’anno 2000, la stessa aveva dato in affitto ad un terzo una parte (50 000 kg) del suo iniziale quantitativo di riferimento. Nel febbraio 2005 è stato sciolto il suddetto contratto di affitto e alla Etling & Etling è stata comunicata la decisione che il quantitativo di riferimento di 50 000 kg le era stato restituito con effetto dal 1° marzo 2005. Poiché tale quantitativo di latte era già stato consegnato dall’affittuario, la latteria (l’acquirente) rilasciava un certificato attestante che il quantitativo di riferimento per la Etling & Etling, in data 31 marzo 2005, era di 553 678 kg. La Etling & Etling ha contestato quanto sopra dinanzi al Finanzgericht (Tribunale finanziario), il quale ha modificato il certificato in modo che, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 marzo 2005, il quantitativo di riferimento «a loro disposizione» includesse il quantitativo di riferimento di 50 000 kg che era stato loro restituito, adducendo che il diritto di ricevere un premio non viene pregiudicato da un’eventuale consegna del quantitativo di riferimento da parte del precedente affittuario. Lo Hauptzollamt Koblenz ha esperito un ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto [dell’Unione], segnatamente l’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore nel periodo di dodici mesi, nel quale gli è stato trasferito un quantitativo di riferimento da un altro produttore, non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte».
9. I fatti di cui al procedimento C‑231/09 sono i seguenti. I sigg. Aissen e Rohaan hanno entrambi acquistato un’azienda agricola nel corso del periodo di dodici mesi 2004/2005 e consegnato il latte prodotto nelle loro aziende ad una latteria (l’acquirente). Così facendo hanno superato i quantitativi di riferimento rimasti a loro disposizione per il periodo di dodici mesi di cui trattasi in quanto, durante le precedenti conduzioni delle aziende nell’ambito dello stesso periodo, il latte ivi prodotto era stato consegnato ad un acquirente. Di conseguenza, lo Hauptzollamt Oldenburg ha considerato che essi fossero tenuti a versare il prelievo sul latte; esso ha assegnato a ciascuno di loro un quantitativo di riferimento non utilizzato da altri produttori, il quale corrispondeva soltanto alla parte del quantitativo di riferimento che, in seguito al trasferimento, era disponibile per consegne e ha fissato il prelievo sul latte in modo corrispondente. I sigg. Aissen e Rohaan hanno impugnato tale decisione dinanzi al Finanzgericht il quale ha accolto i loro ricorsi adducendo che, ai sensi del regime di compensazione dei quantitativi di riferimento, il calcolo deve essere basato sul quantitativo di riferimento individuale assegnato alle aziende e che i quantitativi di latte consegnati durante lo stesso periodo di dodici mesi dai precedenti titolari non dovevano essere presi in considerazione. Lo Hauptzollamt Oldenburg ha fatto ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto [dell’Unione], segnatamente l’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore il quale, nel corso di un periodo di dodici mesi, abbia acquistato un’azienda da un altro produttore non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, nel periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte prima del trasferimento dell’azienda.
2) Se le disposizioni del diritto [dell’Unione] o i principi generali dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ostino ad una disposizione di diritto nazionale la quale, nell’ambito della compensazione, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale con le consegne eccedenti, consenta al produttore di cui alla prima questione, che ha acquistato l’azienda nel periodo di dodici mesi, di partecipare all’assegnazione della parte inutilizzata, considerandosi inclusa anche la parte del quantitativo di riferimento consegnata dall’altro produttore.
III – Analisi
A – Argomenti principali delle parti
10. Nel procedimento C‑230/09, lo Hauptzollamt Koblenz sostiene che un premio per i prodotti lattiero-caseari non può essere concesso ad un soggetto che non abbia prodotto latte attenendosi alla quota. Nel caso in cui un quantitativo di riferimento inutilizzato venga trasferito ad un altro soggetto nel corso del periodo di dodici mesi, il premio per i prodotti lattiero-caseari riguardo all’anno in questione appartiene al cessionario. La Etling & Etling e la Commissione sostengono sostanzialmente che i «quantitativi di riferimento disponibili» sono i quantitativi che possono essere consegnati nel corso di un periodo di dodici mesi senza che sorga la responsabilità per il prelievo sul latte, a prescindere da quanto latte sia stato effettivamente consegnato nell’ambito di tale quantitativo. Il termine «quantitativo di riferimento» denota un diritto astratto.
11. Nel procedimento C‑231/09 e, segnatamente, in relazione al primo quesito, lo Hauptzollamt Oldenburg sostiene essenzialmente che, in ordine alla responsabilità per il versamento del prelievo, il cessionario può basarsi sulle quote latte solo nella misura in cui i quantitativi corrispondenti non siano stati ancora consegnati dal cedente. I sigg. Rohaan e Aissen e la Commissione sostengono in sostanza che il quantitativo di riferimento del cessionario non dovrebbe essere ridotto in modo da rispecchiare le consegne effettuate dal cedente.
12. Per quanto riguarda la seconda questione, lo Hauptzollamt Oldenburg sostiene essenzialmente che un quantitativo di riferimento, sul quale ci si è già basati ai fini dell’esenzione dal prelievo sul latte, non può essere trasferito con riguardo al periodo di dodici mesi in cui è stato usato. Tale quantitativo non può essere trasferito fino all’inizio del successivo anno di produzione lattiera, potendo a quel punto essere nuovamente utilizzato. Al pari della Commissione, i sigg. Aissen e Rohaan argomentano sostanzialmente che, nell’ambito del regime di compensazione, i trasferimenti vanno presi in considerazione in base alla definizione di «quantitativi di riferimento disponibili» e quindi in conformità con l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003.
B – Valutazione
1. Prima questione
13. Con la sua unica questione nel procedimento C‑230/09 e con la prima questione nel procedimento C‑231/09, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se il diritto dell’Unione, in particolare l’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, debba essere interpretato nel senso che, qualora il quantitativo di riferimento di un produttore sia stato trasferito durante un periodo di dodici mesi, nel quantitativo di riferimento da assegnare al cessionario non vada incluso quello in ordine al quale, durante l’anno di produzione di cui trattasi, è già stato consegnato latte dal cedente.
14. Per quanto riguarda il procedimento C‑230/09, la questione summenzionata sorge nel contesto del regime del premio per i prodotti lattiero-caseari, il quale costituisce parte del RPU, e riguarda il trasferimento (restituzione) di un quantitativo di riferimento individuale in seguito alla risoluzione di un affitto agrario del quale costituiva l’oggetto. In particolare, il giudice del rinvio chiede che si accerti se, ai fini della concessione di un premio per i prodotti lattiero-caseari, a norma dell’art. 95, nn. 1 e 3 del regolamento n. 1782/2003, il «quantitativo di riferimento» debba essere interpretato nel senso che con esso s’intende l’intero quantitativo di riferimento a disposizione del produttore all’inizio di un periodo di dodici mesi o, all’opposto, se esso si riferisca al quantitativo di riferimento ridotto, a sua disposizione alla fine del suddetto periodo, nel corso del quale una parte del quantitativo di riferimento è già stata utilizzata dal cedente.
15. Esaminiamo le disposizioni rilevanti, poiché la loro interpretazione nella presente causa è pacifica. L’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 (3) dispone che «dal 2004 al 2007, i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale [in tedesco, einzelbetriebliche Referenzmenge] che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda».
16. L’art. 5, lett. j), del regolamento n. 1788/2003 definisce «i quantitativi di riferimento individuali» («einzelbetriebliche Referenzmenge») come «i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi».
17. Sebbene la formulazione dell’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 ricolleghi il termine «quantitativi di riferimento individuali» alla locuzione «disponibili nell’azienda» («über die der Betrieb verfügt»), esso non usa il termine preciso di «quantitativi di riferimento disponibili» («verfügbare Referenzmenge»).
18. L’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003 definisce i «quantitativi di riferimento disponibili» come i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee durante tale periodo di dodici mesi.
19. Di conseguenza, sorge la questione se, nonostante il fatto che la sua formulazione non contenga il termine preciso di «quantitativi di riferimento disponibili», l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 richieda, attraverso la specificazione «disponibile nell’azienda», che il calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari debba basarsi sulla formulazione dell’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, oppure se debba trovare applicazione la formulazione dell’art. 5, lett. j).
20. Ritengo che la locuzione «disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, costituisca una chiara indicazione del fatto che tale disposizione si riferisce alla definizione di cui all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003. Infatti, qualora il legislatore dell’Unione avesse inteso riferirsi ai «quantitativi di riferimento individuali», la locuzione «disponibile nell’azienda» avrebbe costituito un’aggiunta superflua. Pertanto, nel presente contesto, l’aggettivo «individuale» (einzelbetriebliche), che qualifica il quantitativo di riferimento, serve semplicemente a differenziare tale quantitativo di riferimento dal quantitativo di riferimento «nazionale» (einzelstaatliche).
21. Come evidenziato dal giudice a quo, poiché l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 offre ai produttori di latte un premio calcolato in base al quantitativo di riferimento disponibile nell’azienda, è ipotizzabile che, anche ove il quantitativo di riferimento sia stato trasferito da un produttore all’altro durante il periodo di dodici mesi, la relativa assegnazione debba essere effettuata conformemente al quantitativo di riferimento unitario che, nel periodo rilevante per la concessione del premio – ossia la fine dell’anno di produzione lattiera - era a disposizione del soggetto che ha acquistato il quantitativo di riferimento. Ciò vale anche allorquando il cessionario non è stato in grado di acquisire in tal modo il pieno diritto – che è stato parzialmente esercitato dal cedente – di consegnare latte esente da prelievo e a fortiori non possiede più tale diritto nel periodo che rileva ai fini del calcolo della compensazione finale, vale a dire al termine del periodo di dodici mesi. Né il diritto dell’Unione né il diritto tedesco dispone o prevede una suddivisione del quantitativo di riferimento in una parte che apparteneva al cedente e in una parte rimanente al cessionario.
22. Come rilevato dalla Commissione, l’economia generale del RPU suggerirebbe altresì che a costituire il punto di riferimento sia la fine di un anno di produzione – nella specie, l’anno di produzione lattiera – prendendo pertanto in considerazione i trasferimenti intervenuti durante tale periodo.
23. La validità di siffatta interpretazione è confermata altresì dall’art. 95, n. 3, del regolamento n. 1782/2003. A norma di tale disposizione, ove quantitativi di riferimento individuali siano stati oggetto di determinate cessioni temporanee, è la situazione esistente al 31 marzo dell’anno civile in questione ad essere decisiva per stabilire in quale azienda, l’azienda del cedente o quella del cessionario, devono essere considerati disponibili i quantitativi di riferimento. In tali circostanze, infatti, il quantitativo di riferimento trasferito deve essere considerato a disposizione del cessionario (4). Pertanto, tale disposizione è formulata in termini coerenti con l’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, il quale si riferisce all’ultimo giorno dell’anno di produzione lattiera.
24. Ne deriva che, impiegando la locuzione «quantitativi di riferimento individuali (...) disponibili nell’azienda» (einzelbetriebliche[r] Referenzmenge, über die der Betrieb verfügt), l’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 si riferisce alla definizione di cui all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003 e, conseguentemente, la base di calcolo di un premio per i prodotti lattiero-caseari deve essere costituita dai «quantitativi di riferimento disponibili».
25. Ritornando al procedimento C‑231/09, la questione ad esso relativa sorge nel contesto della compensazione della parte inutilizzata dei quantitativi di riferimento nazionali con le consegne di quantitativi eccedenti, quale prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, e riguarda il trasferimento, in fase di acquisto di un’azienda agricola, di quantitativi di riferimento individuali.
26. L’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003 dispone che, a seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, «previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne», proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore. Mentre nella versione inglese del regolamento n. 1788/2003, l’art. 10, n. 3, lett. a), impiega termini alquanto equivoci («each producer’s reference quantity»), in tedesco – ossia la versione rilevante nel presente procedimento – tale disposizione usa il termine esplicito di «verfügbaren Referenzmenge des einzelnen Erzeugers» (al pari della versione francese: «quantité de référence disponible de chacun des producteurs»), definito all’art. 5, lett. k), di tale regolamento.
27. Ne consegue che il volume del quantitativo di riferimento a disposizione del produttore nell’ambito del regime di compensazione, di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, rispecchia la definizione tracciata dall’art. 5, lett. k), di predetto regolamento. Pertanto, i trasferimenti di quantitativi di riferimento, nell’ambito del regime di compensazione, devono essere presi in considerazione in base alla definizione di «quantitativi di riferimento disponibili».
28. Va poi considerato che il regolamento n. 1788/2003 prevede trasferimenti di quantitativi di riferimento. In particolare, l’art. 17 del regolamento in esame disciplina i trasferimenti in caso di vendita, locazione o qualsiasi altro trasferimento.
29. È importante rilevare che ciascuno dei quattro paragrafi di cui consta l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 sottolineano espressamente che i trasferimenti di «quantitativi di riferimento individuali» vengono effettuati secondo modalità che gli Stati membri definiscono. Ai sensi dell’art. 17, n. 4, del regolamento in parola, tale disposizione si applica ad affitti rurali che scadono (la situazione sottesa al procedimento C‑230/09), e, ai sensi dell’art. 17, n. 1, del medesimo regolamento, a vendite o qualsiasi altro trasferimento che produca effetti giuridici analoghi (la situazione sottesa al procedimento C‑231/09). A mio avviso, l’art. 17, nn. 1 e 4, rileva ai fini dei presenti procedimenti, se non altro per analogia.
30. La Commissione solleva la questione delle conseguenze da trarre, ai fini del presente procedimento, dal fatto che l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 tratti del trasferimento di «quantitativi di riferimento individuali».
31. Nel sancire che i «quantitativi di riferimento individuali» vengono trasferiti, l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 si riferisce in termini univoci alla definizione di cui all’art. 5, lett. j), del medesimo regolamento, vale a dire ai quantitativi di un produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi. Pertanto, a giudizio del legislatore dell’Unione le consegne (successive) non dovrebbero avere conseguenze sull’oggetto di trasferimenti e i quantitativi di riferimento dovrebbero essere trasferiti a prescindere dalla misura in cui sonostati usati. Infatti, si tratta piuttosto di un valore assoluto corrispondente ai quantitativi di riferimento assegnati ad un produttore all’inizio di un anno di produzione lattiera (oppure, come lo definisce il giudice a quo, «un diritto assoluto» sorto il primo giorno, il quale è pertanto immutabile a prescindere dal quantitativo successivamente consegnato). Come fatto valere dal sig. Rohaan, l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 non dispone che il quantitativo di riferimento debba essere trasferito soltanto parzialmente in caso di trasferimenti intervenuti durante il periodo di dodici mesi nel corso del quale il cedente ha già consegnato latte. Al contrario, dalla formulazione di tale disposizione si può dedurre che viene trasferito l’intero quantitativo di riferimento.
32. Il regolamento n. 1788/2003 non contiene alcuna disposizione specifica relativa agli effetti giuridici da applicare all’anno di produzione lattiera in cui ha avuto luogo il trasferimento di un quantitativo di riferimento. A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che l’art. 17 dispone che i trasferimenti debbano essere eseguiti secondo modalità che gli Stati membri definiscono.
33. Pertanto, concordo con la Commissione che la formulazione dell’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 dimostra chiaramente che – fatto salvo il potere discrezionale degli Stati membri di definire le modalità applicabili a trasferimenti di quantitativi di riferimento – tale disposizione non osta al trasferimento dell’intero quantitativo di riferimento assegnato ad un produttore all’inizio dell’anno di produzione lattiera (inclusa la parte già consegnata) (5).
34. Ritengo (al pari del sig. Rohaan e della Etling & Etling) che l’interpretazione sopra esposta sia suffragata dalla formulazione della prima frase dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 1788/2003. Infatti, in tale disposizione il legislatore dell’Unione ha espressamente sancito che, se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono i produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, «previa detrazione dei quantitativi già consegnati (…)».
35. Tratterò ora dei quattro diversi timori espressi dal giudice a quo, in base ai quali le consegne già effettuate dovrebbero comunque essere escluse dai trasferimenti.
36. In primo luogo, la Commissione ha giustamente rilevato che (come emerge dal paragrafo 34 supra) se il legislatore dell’Unione avesse voluto che le consegne incidessero anche in relazione a trasferimenti di quantitativi di riferimento, avrebbe emanato una disposizione esplicita a tal riguardo, alla stregua di quanto ha fatto all’art. 11, n. 2, del regolamento n. 1788/2003. Inoltre, qualora il concetto di quantitativo di riferimento implicasse già una riduzione volta a rispecchiare i quantitativi consegnati, la locuzione «previa detrazione dei quantitativi già consegnati» sarebbe superflua e priva di significato.
37. Ne consegue che, sebbene, in senso stretto, l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 1788/2003 si riferisca ad una questione diversa da quella qui in esame (tratta di un cambio di acquirenti, non di produttori), rimane il fatto che esso ci legittima a trarre determinate conseguenze rilevanti ai fini della presente analisi. Infatti, esso dimostra che i concetti di «quantitativi di riferimento individuali» e di «quantitativi già consegnati» sono contrapposti: vi è tra i due una certa antinomia. Si può concludere, pertanto, che il quantitativo consegnato ai sensi del regolamento n. 1788/2003 non fa parte del concetto di «quantitativi di riferimento individuali». Come evidenziato dalla Commissione, il quantitativo consegnato rappresenta una nozione estranea alla definizione di quantitativo di riferimento individuale, la quale opera indipendentemente da tale definizione e, ove necessario, deve essere espressamente menzionata.
38. Ne consegue che i trasferimenti riguardano un valore assoluto e autonomo corrispondente al quantitativo di riferimento di un produttore all’inizio di un anno di produzione lattiera, a prescindere da eventuali successive consegne. Tale valore assume rilievo per i successivi anni di produzione lattiera in quanto il cessionario dei quantitativi di riferimento ha chiaramente bisogno di avere a propria disposizione la totalità del quantitativo di riferimento individuale, incluso il quantitativo già consegnato.
39. In secondo luogo, il giudice del rinvio considera ipotizzabile che non sia possibile tracciare alcuna distinzione tra, da un lato, il diritto di effettuare consegne di latte esenti da qualsivoglia onere e, dall’altro, il quantitativo di riferimento in base al quale si calcola il diritto al premio di un produttore. Tuttavia, la Commissione ha correttamente argomentato che tale analisi implica che l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 postuli l’idea che, in linea di principio, i trasferimenti riguardino «quantitativi di riferimento individuali» e non il diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo. Ciò vale per il concetto di «quantitativi di riferimento disponibili», conformemente all’art. 5, lett. k), del suddetto regolamento. Come anche spiegato dalla Commissione, tale distinzione è logica in quanto il diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo costituisce semplicemente uno degli effetti giuridici di vari meccanismi regolatori basati sul concetto di «quantitativi di riferimento disponibili». Altri meccanismi di tal genere, quali il regime di compensazione di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento in esame o il premio per i prodotti lattiero-caseari non mirano necessariamente a produrre l’effetto giuridico di permettere di effettuare consegne di latte esenti da prelievo.
40. Riguardo al regime di compensazione, la misura in cui è già stato usato il quantitativo di riferimento risulta infatti pertinente in una prima fase. Tuttavia, l’uso già fatto del quantitativo di riferimento serve semplicemente a determinare «la parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne» (consegne inferiori alle quote). In una seconda fase vengono definite le modalità di suddivisione delle consegne inferiori alle quote tra i «produttori le cui consegne hanno superato i quantitativi di riferimento di consegna» loro assegnati. Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione, non avrebbe senso escludere categoricamente, come base di calcolo, quei quantitativi che erano già stati consegnati dai quantitativi di riferimento di «produttori le cui consegne hanno superato i quantitativi di riferimento di consegna». Per definizione, tutti questi produttori hanno effettuato consegne che superano il quantitativo di riferimento ad esse relativo. Se al centro del regime di compensazione vi fosse un requisito di corrispondenza tra il diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo e il volume del quantitativo di riferimento di un produttore eccedentario, una siffatta compensazione non sarebbe realizzabile. Infatti, il regime di compensazione si fonda sull’assunto che, ai fini della distribuzione di consegne inferiori alle quote tra vari «produttori eccedentari», sussista una differenza tra il diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo, da un lato, e il quantitativo di riferimento, dall’altro. Si può pacificamente affermare che il regime di compensazione non dà luogo a ripercussioni per il prelievo, in quanto tale regime assume rilevanza soltanto nei confronti dei produttori eccedentari. Se un cessionario partecipa al regime di compensazione con un quantitativo di riferimento intatto, agli altri produttori saranno attribuiti quantitativi inferiori, ma gli obiettivi del regolamento non saranno messi in gioco. Il pericolo che possano essere superate le quote nazionali e che il regime dell’Unione nel suo complesso possa essere rimesso in questione semplicemente non sorge.
41. Il regime dei premi per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi del regolamento n. 1782/2003, non è neppure necessariamente conformato al diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo. Come sottolineato dalla Etling & Etling, il regime del premio per i prodotti lattiero-caseari costituisce parte del RPU, il quale mira al disaccoppiamento completo del sostegno al reddito degli agricoltori dalla produzione (v. ventiquattresimo ‘considerando’ nel preambolo del regolamento). Di conseguenza, si intende altresì scindere il regime del premio per i prodotti lattiero-caseari dalla produzione effettiva. Infatti, contrariamente al sistema esistente prima del regolamento n. 1782/2003, il criterio rilevante per la concessione del premio per i prodotti lattiero-caseari come sostegno al reddito non è dato dalla produzione di una certa quantità di prodotti agricoli, bensì dal volume del quantitativo di riferimento disponibile. Come dedotto dalla Commissione, il disaccoppiamento – conformemente al quale, nell’ambito del regime del premio per i prodotti lattiero-caseari, un quantitativo di riferimento non collegato a consegne può essere trasferito – determina, a prescindere da quale produttore abbia effettuato consegne in base a tale quantitativo di riferimento, che il cessionario del quantitativo di riferimento diventi titolare di un diritto a un premio per i prodotti lattiero-caseari e che il cedente di tale quantitativo cessi di soddisfare i requisiti per il medesimo regime. Ne consegue, in particolare dall’art. 95, n. 3, del regolamento n. 1782/2003, che questa era l’intenzione del legislatore dell’Unione.
42. Pertanto, può senz’altro sussistere una differenza tra, da un lato, il diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo e, dall’altro, il quantitativo di riferimento in base al quale viene calcolato il diritto di un produttore al premio o in base al quale si esegue la compensazione.
43. In terzo luogo, il giudice a quo considera altresì che la concessione di un premio in base all’intero quantitativo di riferimento di un’azienda – indipendentemente dalle consegne di latte già effettuate su tale base dal precedente titolare del suddetto quantitativo – possa condurre ad un «doppio uso» inammissibile del quantitativo di riferimento, incompatibile con i principi generali che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e inconciliabile segnatamente con il principio secondo cui l’obbligo di versare il prelievo sul latte deve essere di «natura strettamente personale» (6).
44. Come è stato unanimemente sostenuto da tutte le parti ad eccezione dello Hauptzollamt Koblenz e dello Hauptzollamt Oldenburg, non sussiste un tale rischio di doppio uso inammissibile. Emerge chiaramente da quanto precede che sussiste una distinzione tra il diritto di effettuare consegne di latte esenti da prelievo, da una parte, e la base per eseguire i calcoli nell’ambito del regime di compensazione o del regime del premio per i prodotti lattiero-caseari, dall’altro. Non sussiste un doppio uso inammissibile in quanto il cessionario subentra al cedente (che perde lo status di debitore) in ordine al quantitativo di riferimento e il quantitativo consegnato dal cedente è chiaramente assegnato al cessionario e conteggiato nel quantitativo di riferimento. In altri termini, non sussiste un doppio uso inammissibile anche se il quantitativo di riferimento viene parzialmente usato dal cedente, poiché l’attribuzione dell’intero quantitativo di riferimento al cessionario è neutro rispetto al prelievo ed adeguato al premio. Atteso che il cedente non sta utilizzando affatto il quantitativo di riferimento, manifestamente non sussiste alcun doppio uso. Come sottolineato dalla Commissione all’udienza, le sentenze Ballmann e Milchwerke Köln (7) non contraddicono siffatta interpretazione. Tali casi riguardavano la definizione di «produttore» e non la questione dell’applicazione del regolamento.
45. Ritengo (al pari della Commissione) che i vari meccanismi regolatori perseguano obiettivi differenti. I diversi concetti relativi ai quantitativi di riferimento, quali descritti dall’art. 5 del regolamento n. 1788/2003, sono solo definizioni e non producono alcun effetto giuridico. Gli effetti giuridici si possono rinvenire nei vari meccanismi regolatori e l’obbligo di pagare il prelievo sul latte è soltanto uno di tali meccanismi. Se altri meccanismi regolatori, quali il regime della compensazione o il regime del premio per i prodotti lattiero-caseari si basano altresì sulla definizione di cui all’art. 5 del regolamento n. 1788/2003 al fine di disciplinare i propri effetti giuridici, non si può considerare che ciò conduca ad un doppio uso inammissibile dei quantitativi di riferimento, ma piuttosto che costituisca un comune punto di partenza atto comunque a far sorgere vari diritti nell’ambito di diversi meccanismi.
46. In quarto e ultimo luogo, il giudice a quo chiede se non sarebbe più conforme all’obiettivo del regime del premio per i prodotti lattiero-caseari – che è quello di compensare mancati guadagni riconducibili a diminuzioni del prezzo del latte – concedere il premio alla parte che al 31 marzo gestisce l’azienda semplicemente in base al quantitativo di riferimento che la parte stessa ha consegnato (o, per lo meno, il quantitativo che avrebbe potuto consegnare esente da qualsiasi prelievo). Di conseguenza, nei casi in cui, durante il periodo rilevante, un quantitativo di riferimento sia stato consegnato da vari produttori, il premio dovrebbe essere suddiviso e concesso a questi produttori applicando il principio del pro rata: un approccio che richiede tuttavia l’accettazione delle conseguenti difficoltà di attuazione del sistema del premio.
47. Basti dire che, come ammesso dal giudice del rinvio stesso, il regolamento n. 1782/2003 non contiene una siffatta disposizione e non appare possibile prevedere un tale approccio.
48. Ad ogni modo, come precedentemente evidenziato e come sostanzialmente ammesso da tutte le parti ad eccezione dello Hauptzollamt Koblenz e dello Hauptzollamt Oldenburg, occorre rilevare che il sostegno al reddito a norma del regolamento n. 1782/2003 – quale il premio per i prodotti lattiero-caseari – deve essere tenuto distinto dalla produzione effettiva. Pertanto è difficile comprendere perché il regime dei premi per i prodotti lattiero-caseari, previsto nel suddetto regolamento, dovrebbe essere limitato al quantitativo consegnato dal produttore stesso.
49. In ultimo luogo, tuttavia, come rilevato supra ai paragrafi 29 e segg., l’art. 17 del regolamento n. 1788/2003 dichiara in termini univoci che il trasferimento deve avvenire «secondo modalità che gli Stati membri definiscono». A margine si può osservare che la formulazione di tale disposizione corrisponde ampiamente a quella dell’art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92 (8).
50. A tal riguardo, al pari di quanto sancito dalla Corte nella sentenza Mulligan e a., (9) tali modalità non possono essere stabilite o applicate dagli Stati membri in modo tale da compromettere gli obiettivi del regolamento n. 1788/2003 e, qualora le autorità competenti degli Stati membri introducano o applichino tali modalità, ciò deve avvenire in base a criteri obiettivi.
51. In particolare, il diciannovesimo ‘considerando’ nel preambolo del regolamento n. 1788/2003 stabilisce che, a seconda dei vari tipi di trasferimenti dei quantitativi di riferimento e in base a criteri obiettivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, se del caso, una parte dei quantitativi trasferiti a favore della riserva nazionale.
52. Di conseguenza, come la Commissione ha affermato, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto che gli Stati membri possano limitare anche il volume di tali trasferimenti. Rimane il fatto che siffatta limitazione non deve compromettere lo scopo del regolamento n. 1788/2003 o contrastare con il principio sancito dall’art. 1, n. 2, del medesimo regolamento, nel senso che il quantitativo di riferimento nazionale deve essere interamente distribuito tra i produttori e la riserva nazionale. Un regime che limita il volume del trasferimento durante il periodo di dodici mesi deve quindi stabilire in modo non equivoco quale parte del quantitativo di riferimento deve essere assegnata ad un determinato produttore, ovvero alla riserva nazionale. In particolare, tale regime non deve condurre al venir meno o alla perdita di quantitativi di riferimento dal sistema.
53. Ne consegue che gli Stati membri sono legittimati a limitare il volume del trasferimento nella misura corrispondente al quantitativo già consegnato dal cedente, purché tale regola non conduca al venir meno di quantitativi di riferimenti dal sistema (10).
2. Seconda questione
54. Con la seconda questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se il diritto dell’Unione osti ad una disposizione di diritto nazionale che, nell’ambito del regime della compensazione di cui all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, assegni al cessionario il quantitativo già consegnato prima del trasferimento.
55. Come si evince dalle considerazioni relative alla prima questione, nell’ambito del regime della compensazione, i trasferimenti devono essere presi in considerazione conformemente alla definizione del concetto di «quantitativi di riferimento disponibili», quindi in base all’art. 17 del regolamento n. 1788/2003. Inoltre, è stato altresì osservato in precedenza che il diritto dell’Unione non osta al fatto che il trasferimento comprenda anche la parte del quantitativo di riferimento individuale che corrisponde al volume del quantitativo già consegnato dal cedente. Per di più, l’obiettivo del meccanismo regolatore della compensazione non depone contro una siffatta interpretazione.
IV – Conclusione
56. Propongo alla Corte di risolvere le questioni deferite dal Bundesfinanzhof nei seguenti termini:
(1) Nei casi in cui il quantitativo di riferimento di un produttore venga trasferito nel corso di un periodo di dodici mesi, il diritto dell’Unione europea e, segnatamente, l’art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non osta al fatto che il quantitativo di riferimento comprenda anche il quantitativo in relazione al quale, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, tale produttore abbia già consegnato latte. Tuttavia, nell’ambito del potere discrezionale di cui godono per definire le modalità applicabili ai trasferimenti, gli Stati membri possono limitare il trasferimento dei quantitativi di riferimento già consegnati nel periodo di dodici mesi di cui trattasi, purché una siffatta limitazione non conduca al venir meno dei medesimi quantitativi dal sistema posto in essere dal regolamento n. 1788/2003.
(2) Né il diritto dell’Unione né, più precisamente, uno dei principi generali che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ostano ad una disposizione di diritto nazionale che, nell’ambito della compensazione, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale con le consegne eccedenti, consenta al produttore che ha acquistato l’azienda durante il periodo di dodici mesi di partecipare all’assegnazione della parte inutilizzata, considerandosi inclusa anche la parte del quantitativo di riferimento consegnata dall’altro produttore.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Rispettivamente, regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123) e regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (...) (GU L 270, pag. 1).
3 – V. giurisprudenza relativa a tale regolamento: sentenze 11 marzo 2008, causa C‑420/06, Jager (Racc. pag. I-1315); 16 luglio 2009, causa C-428/07, Horvath (Racc. pag. I-6355); 11 giugno 2009, causa C-170/08, Nijemeisland (Racc. pag. I-5127); 22 ottobre 2009, causa C-449/08, Elbertsen (Racc. pag. I-10241); 21 gennaio 2010, causa C-470/08, Van Dijk (Racc. pag. I-603), nonché 20 maggio 2010, causa C-434/08, Harms (Racc. pag. I-4431). V. altresì le cause pendenti: causa C‑61/09, Niedermair-Schiemann (v. le mie conclusioni dell’11 maggio 2010); causa C‑133/09, Uzonyi; causa C-152/09, Grootes (v., le mie conclusioni dell’8 luglio 2010); causa C‑153/09, Agrargut Bäbelin (v. le mie conclusioni del 2 settembre 2010), nonché causa C‑536/09, Omejc.
4 – Come evidenziato dal giudice del rinvio, secondo tale norma non ha rilevanza la misura in cui il cessionario o il cedente dei quantitativi di riferimento abbiano consegnato il quantitativo di riferimento inerente all’azienda e, qualora si considerasse tale circostanza rilevante, proprio nel caso particolare di cui alla fattispecie, in cui il cessionario e non il cedente ha consegnato la parte di cui trattasi del quantitativo di riferimento trasferito, una norma del genere sarebbe superflua.
5 – Invero, la Germania ha stabilito tali modalità nel 2006 (esse riflettono sostanzialmente la tesi difensiva dello Hauptzollamt Koblenz e dello Hauptzollamt Oldenburg). Tuttavia, tali disposizioni nazionali non sono pertinenti nel caso di specie e non costituiscono l’oggetto del presente procedimento.
6 – V., sentenze 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann (Racc. pag. I-25, punti 9 e segg.), e 14 luglio 1994, causa C-352/92, Milchwerke Köln (Racc. pag. I-3385, punto 21).
7 – Ibidem.
8 – Regolamento 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1); abrogato dal regolamento n. 1788/2003. V. giurisprudenza relativa al regolamento n. 3950/92: sentenze 20 giugno 2002, causa C‑401/99, Thomsen (Racc. pag. I-5775), e causa C‑313/99, Mulligan e a. (Racc.pag. I-5719); 25 marzo 2004, cause riunite da C‑480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C‑497/00 a C‑499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., (Racc. pag. I‑2943), e 7 giugno 2007, causa C-278/06, Otten (Racc. pag. I-4513). Per quanto riguarda la validità del regolamento n. 1788/2003, v. sentenza 14 maggio 2009, causa C‑34/08, Azienda Agricola Disarò Antonio e a. (Racc. pag. I-4023).
9 – Ibidem, punti 26 e segg.
10 – A tal proposito, sembra interessante osservare che, contrariamente al caso della Germania, altri Stati membri hanno trovato soluzioni diverse a questo problema. Per esempio, la Francia distribuisce il quantitativo di riferimento per l’anno di produzione lattiera in questione conformemente al principio del pro rata temporis. All’udienza la Commissione ha affermato che, a suo giudizio, la soluzione ideale sarebbe quella di dare il premio al cessionario.
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