CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR Sharpston
presentate il 14 settembre 2010 (1)
Causa C‑291/09
Francesco Guarnieri & Cie
contro
Vandevelde Eddy VOF
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio)]
«Libera circolazione delle merci – “Cautio judicatum solvi”»
1. La Corte si è pronunciata in diverse sentenze sulla conformità con il Trattato di una normativa nazionale che richieda alla parte attrice straniera in un procedimento di costituire una cauzione per le spese di giudizio (cautio judicatum solvi). Il caso in oggetto è particolare in quanto riguarda la posizione di un cittadino di un paese terzo e solleva la questione se, in tale contesto, la cautio judicatum solvi costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Ambito normativo
Il Trattato CE (2)
2. L’art. 12, primo comma, CE enuncia: «Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
3. L’art. 28 CE così dispone: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
4. L’art. 29 CE stabilisce: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».
5. L’art. 30 CE così recita: «Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
6. Il Principato di Monaco non è elencato all’art. 299 CE tra i territori ai quali si applica il Trattato. Inoltre, diversamente (per esempio) dalla Repubblica di San Marino (3) non esiste alcun accordo speciale internazionale con il Principato di Monaco che disciplini i suoi rapporti commerciali con l’Unione europea.
Il codice doganale comunitario
7. L’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 (4) dispone: «I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili: (…) (b) Francia[:] Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963».
Normativa nazionale pertinente
8. Ai sensi dell’art. 851 del Gerechtelijk Wetboek (codice giudiziario belga), un cittadino straniero, attore in via principale o interveniente, è tenuto, su richiesta di un convenuto belga, a fornire una cauzione per il pagamento delle spese e del risarcimento dei danni ai quali potrebbe essere condannato, eccetto qualora gli Stati abbiano pattuito mediante una convenzione che i propri cittadini siano esonerati da tale obbligo.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
9. L’attrice in via principale, la Francesco Guarnieri & Cie (in prosieguo: la «Guarnieri»), è una società in accomandita semplice di diritto monegasco avente sede sociale nel Principato di Monaco. La convenuta, la Vandevelde Eddy VOF (in prosieguo: la «Vandevelde»), ha sede sociale in Belgio.
10. Una terza parte, la Fourcroy NV, aveva ordinato presso la Vandevelde 21 000 bicchieri e 100 000 candeline con accessori nell’ambito di una campagna promozionale per la vendita di bottiglie del liquore «Mandarine Napoléon». La Vandevelde affidava l’ordine delle candeline e dei bicchieri alla Guarnieri.
11. Al ricevimento della merce, la Vandevelde rifiutava di pagare la Guarnieri, a motivo che la consegna era stata effettuata in ritardo, che gli involucri di plastica per 3 000 pezzi erano danneggiati e il 65% dei bicchieri erano rotti, che i pezzi integri erano particolarmente sporchi e le etichette per l’attività promozionale erano state incollate sui bicchieri sulla parte sbagliata.
12. La Guarnieri ha quindi adito il Rechtbank van Koophandel te Brussel (Tribunale commerciale di Bruxelles) chiedendo il pagamento delle somme di USD 51 034,98 e di EUR 16 345,27 a titolo di saldo per le fatture arretrate relative alle merci fornite, nonché degli interessi di mora. La Vandevelde ha introdotto una domanda riconvenzionale con cui chiede il pagamento di EUR 31 530,38 a titolo di risarcimento dei danni materiali più gli interessi legali e di EUR 60 000 a titolo di risarcimento per mancato guadagno più gli interessi legali.
13. La Vandevelde ha quindi presentato un’istanza ai sensi dell’art. 851 del codice giudiziario belga affinché alla Guarnieri fosse ordinato il deposito di una cauzione per l’importo di EUR 2 500 per le spese processuali.
14. La Guarnieri fa valere che l’ordine di versare una cauzione per le spese di giudizio violerebbe il divieto di discriminazione e gli artt. 28, 29 e 30 CE. La Guarnieri sostiene che, nonostante sia una società di diritto monegasco, essa beneficia delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci.
15. Il giudice del rinvio rileva che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci sono direttamente applicabili e sottopone alla Corte la seguente questione:
«Se gli artt. 28, 29 e 30 CE ostino a che un cittadino monegasco che avvia un procedimento in Belgio per ottenere il pagamento di fatture emesse per la consegna di bicchieri twister e candeline più accessori, sia obbligato a fornire, su richiesta di un convenuto avente cittadinanza belga, una cauzione per il pagamento delle spese e del risarcimento dei danni derivanti dal processo ai quali può essere condannato».
16. Hanno presentato osservazioni scritte il governo belga e la Commissione. Non essendone stata fatta richiesta, non si è tenuta udienza.
Valutazione
Osservazioni preliminari
Origine delle merci
17. È pacifico che la Guarnieri è monegasca e quindi una società di un paese terzo. Non emerge, tuttavia, alcuna informazione dall’ordinanza di rinvio né dal fascicolo del giudice nazionale riguardo all’origine delle merci in parola. La provenienza delle merci riveste un’importanza cruciale per la valutazione della questione di merito nella controversia dinanzi al giudice nazionale.
18. In riferimento all’origine sono possibili vari scenari. Le merci potrebbero essere state prodotte nel Principato di Monaco o (forse più probabilmente) importate nel Principato di Monaco da un paese terzo come Taiwan e spedite successivamente dal Principato di Monaco al Belgio. In alternativa, le merci potrebbero essere giunte in Belgio da un altro Stato membro: per esempio, potrebbero essere state prodotte nei Paesi Bassi o importate nei Paesi Bassi da un paese terzo e quindi esportate in Belgio (5). Infine, le merci potrebbero essere state prodotte in Belgio o importate direttamente in Belgio da un paese terzo.
19. La provenienza delle merci è una questione di fatto che spetta al giudice nazionale accertare. Tuttavia, l’analisi giuridica della questione sollevata dal giudice del rinvio differirà a seconda della risposta a questo quesito fondamentale.
Merci originarie del Principato di Monaco
20. Se le merci sono originarie del Principato di Monaco, che non è un territorio al quale si applica il Trattato ai sensi dell’art. 299 CE, emerge la questione preliminare se gli artt. 28 e 30 CE si applichino ai fatti oggetto della causa principale.
21. La Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se le merci di origine monegasca beneficino delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci. Tuttavia, l’avvocato generale Fennelly ha affrontato la questione nelle sue conclusioni nella causa Estée Lauder (6). Il prodotto in detta causa (un cosmetico) era fabbricato nel Principato di Monaco e da lì distribuito in tutta Europa. La questione dinanzi alla Corte era se gli allora artt. 30 e 36 del Trattato CE e/o l’art. 6, n. 3, della direttiva sui prodotti cosmetici (7) ostassero all’applicazione di norme nazionali in materia di concorrenza sleale che consentono di impedire l’importazione e la commercializzazione di un prodotto cosmetico legalmente fabbricato o distribuito in un uno Stato membro dell’Unione europea a motivo del fatto che la sua denominazione potrebbe trarre in inganno i consumatori facendo loro immaginare un effetto durevole.
22. L’avvocato generale Fennelly ha riconosciuto che il Principato di Monaco costituisce un paese terzo, ma ha osservato che, «(…) poiché al commercio tra il Principato di Monaco e la Comunità non possono applicarsi dazi doganali o misure di effetto equivalente, ad una prima analisi sembrerebbe conseguirne che le merci ivi prodotte ed esportate direttamente in uno Stato membro dovrebbero essere trattate come merci originarie della Comunità» (8). Dopo aver esaminato se tale parere fosse pregiudicato dalla mancanza di un regime completo che disciplini gli scambi tra il Principato di Monaco e la Comunità, l’avvocato generale Fennelly ha concluso: «ritengo che la semplice circostanza che il primo è parte del territorio doganale comunitario sia di per sé sufficiente a giustificare che le merci originarie del Principato di Monaco beneficino delle norme relative alla libera pratica» (9).
23. La Corte ha risolto la causa Estée Lauder sulla base di altri motivi e non ha quindi analizzato tale questione nella sua sentenza. Nondimeno, approvo l’approccio dell’avvocato generale Fennelly e concordo con il suo parere secondo cui le merci originarie del Principato di Monaco, insieme a quelle importate nel Principato di Monaco da un paese terzo e ivi poste in libera circolazione (10), devono beneficiare delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione.
Merci originarie di un altro Stato membro
24. Se il giudice nazionale accerta che le merci sono originarie di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni degli artt. 28‑30 CE. Parimenti, beneficerebbero di tali disposizioni le merci importate in un altro Stato membro da un paese terzo e ivi poste in libera circolazione.
Merci originarie del Belgio
25. Diversamente dalle due ipotesi sopra descritte, se le merci sono originarie del Belgio (o sono state importate direttamente in Belgio da un paese terzo e poste in libera circolazione per la prima volta all’interno dell’Unione europea in Belgio) le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci sono, a mio parere, irrilevanti.
26. È pur vero che, nelle sentenze Pistre (11) e Guimont (12), la Corte ha considerato ammissibili rinvii derivanti da procedimenti in cui i prodotti e le parti in causa erano circoscritti a un unico Stato membro, e si è pronunciata sull’interpretazione di quello che era l’art. 30 del Trattato CE. Tuttavia, entrambe le suddette cause riguardavano provvedimenti nazionali che potevano, quanto meno potenzialmente, incidere sulla libera circolazione delle merci.
27. Nella sentenza Pistre, la normativa francese vietava di includere le denominazioni «montagna» o «Monts de Lacaune» sulle etichette di prodotti di salumeria senza aver ottenuto la previa autorizzazione delle competenti autorità amministrative (tale autorizzazione riguardante l’utilizzo di indicazioni era riservata alle regioni di montagna). Gli imputati in tale causa erano cittadini francesi ai quali era stato vietato di produrre e commercializzare i propri prodotti di salumeria in Francia. La Corte ha dichiarato che l’allora art. 30 del Trattato CE «non può essere disattes[o] per il solo fatto che, nella fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice nazionale, tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro. (…) [I]n una situazione del genere l’applicazione del provvedimento nazionale può altresì incidere sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, in particolare quando tale provvedimento agevoli l’immissione in commercio delle merci di origine nazionale a scapito delle merci importate» (13). La Corte ha poi rilevato che il provvedimento nazionale contestato era direttamente discriminatorio nei confronti delle merci importate (perché la denominazione poteva applicarsi soltanto, in linea di principio, ai beni prodotti in Francia) e ha ritenuto che non potesse trovare giustificazione (14).
28. Nella sentenza Guimont, una normativa nazionale sull’etichettatura sanzionava la denominazione di un formaggio prodotto sul territorio nazionale come «Emmenthal» perché, seppure conforme per altri aspetti alla descrizione in essa contenuta (15), era privo di crosta. La normativa nazionale contestata era indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e ai prodotti importati. La Corte ha considerato ammissibile il rinvio, perché «una risposta (…) potrebbe esser[e] utile [al giudice nazionale] nell’ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imporrebbe, in un procedimento come quello del caso di specie, di agire in modo che un produttore nazionale fruisca degli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un produttore di un altro Stato membro» (16). Tuttavia, la Corte ha prudentemente risolto la questione pregiudiziale unicamente in riferimento all’effetto della normativa contestata sui prodotti importati, dichiarando che sotto tale aspetto l’allora art. 30 del Trattato CE ostava alla normativa nazionale (17).
29. Per contro, nella presente causa la Corte deve esaminare una norma (cautio judicatum solvi) che fa parte delle norme di procedura civile di uno Stato membro. La misura contestata non riguarda direttamente la commercializzazione di merci (18). Il suo effetto discriminatorio dipende dalla nazionalità della parte attrice, non dall’origine delle merci. Si applica indistintamente ai prodotti importati e nazionali. Data l’incertezza sull’effettiva provenienza delle merci, è chiaro che la Corte deve fornire una risposta al giudice nazionale; ma è altrettanto evidente che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non sono applicabili se le merci al centro della controversia dinanzi al giudice nazionale sono originarie del Belgio.
30. Nel prosieguo delle presenti conclusioni, procederò basandomi sul fatto che le merci oggetto della causa principale sono state legittimamente immesse nel mercato dell’UE, ma che il giudice nazionale deve determinarne l’origine prima di potersi pronunciare sull’esito del procedimento.
Applicabilità dell’art. 29 CE
31. La seconda questione preliminare è se l’art. 29 CE (che vieta le restrizioni quantitative all’esportazione) sia pertinente nella fattispecie in esame. Sia la Commissione che il governo belga ritengono che la Corte debba limitare la sua analisi agli artt. 28 e 30 CE.
32. In linea di principio, se le merci oggetto di una controversia sono in libera circolazione all’interno di uno Stato membro e successivamente hanno attraversato o sono destinate ad attraversare la frontiera entrando in un altro Stato membro, non vedo perché – secondo i termini dell’accordo contrattuale che ha dato origine alla controversia – non dovrebbe applicarsi l’art. 29 CE. Dopo tutto, l’esportazione dallo Stato membro A allo Stato membro B è meramente l’opposto dell’importazione nello Stato membro B dallo Stato membro A.
33. Ciò premesso, è chiaro che nelle circostanze di specie il giudice nazionale è investito di una controversia che riguarda merci che si trovano nello stesso Stato membro (il Belgio) del giudice adito. Qualora tali merci avessero attraversato una frontiera, si tratterebbe di un’importazione verso il Belgio, non di un’esportazione dal Belgio. Procederò quindi sul presupposto che per l’esito del procedimento nazionale rilevino unicamente gli artt. 28 e 30 CE.
Nel merito
34. La costante giurisprudenza della Corte conferma che una normativa nazionale che richiede una cautio judicatum solvi rientra nell’ambito d’applicazione del Trattato (19). Tuttavia, sinora la giurisprudenza della Corte ha riguardato attori in via principale che erano cittadini di uno Stato membro, e non di un paese terzo.
35. Così, per esempio, la sentenza Data Delecta riguardava una società di diritto britannico obbligata a costituire una cauzione per le spese di giudizio in un procedimento mirato a ottenere il pagamento per la fornitura di merci avviato in Svezia contro una società svedese. La Corte ha dichiarato: «L’art. [12 CE], vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", richiede la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione». Pertanto, la normativa svedese che consente di imporre ai cittadini stranieri di costituire una cauzione per le spese di giudizio è stata considerata una discriminazione diretta in base alla nazionalità (20).
36. Mi sembra che dalla sentenza Data Delecta e da sentenze analoghe emergano due elementi. In primo luogo, la cautio judicatum solvi è incompatibile con l’art. 12 CE ove fa distinzione dinanzi ai giudici nazionali tra soggetti «in una posizione disciplinata dal diritto comunitario» in base alla nazionalità, a svantaggio degli stranieri. In secondo luogo, una siffatta norma viola il diritto del ricorrente di godere delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, perché la possibilità (ove necessario) di far valere in giudizio le proprie pretese dinanzi al giudice competente costituisce il corollario indispensabile per l’esercizio di tali diritti (21).
37. Rilevo che l’interpretazione dell’art. 12 CE non è stata esplicitamente sollevata dal giudice nazionale. A mio parere, tuttavia, è rilevante per determinare l’esito della presente causa.
38. Al fine di invocare la giurisprudenza della Corte riguardante la cautio judicatum solvi, è sufficiente che le merci oggetto della causa principale rientrino nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione? O anche l’attore in tale procedimento deve essere un cittadino dell’Unione europea o una società stabilita nel territorio dell’Unione?
39. La Corte ha di recente dichiarato, nella sentenza Vatsouras, che affinché trovi applicazione l’art. 12 CE occorre che siano soddisfatte due condizioni: «Tale disposizione [l’art. 12 CE] riguarda le situazioni, rientranti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità, e non trova applicazione nel caso di un’eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi» (22).
40. A mio parere, la formula nella giurisprudenza della Corte sulla cautio judicatum solvi che fa riferimento ai «soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario» deve essere letta alla luce della sentenza della Corte nella causa Vatsouras. Pertanto, l’attore in via principale dovrebbe soddisfare due condizioni: in primo luogo, la situazione in esame deve rientrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE; in secondo luogo, l’attore deve essere un cittadino di uno Stato membro che abbia subito un trattamento discriminatorio.
41. Poiché la Guarnieri è una società monegasca, ne conseguirebbe che non può avvalersi dell’art. 12 CE.
42. A rigor di termini, ciò potrebbe essere sufficiente alla risoluzione della causa. Tuttavia, nel caso in cui la Corte ritenga che la nazionalità dell’attore sia irrilevante per l’applicazione dell’art. 12 CE e/o desideri esaminare la fattispecie in modo più approfondito alla luce degli artt. 28‑30 CE, valuterò brevemente in qual modo potrebbero applicarsi le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci.
43. La cautio judicatum solvi è una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 28 CE?
44. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, inaugurata dalla sentenza Dassonville, «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative» (23).
45. L’art. 851 del codice giudiziario belga distingue tra cittadini belgi e non belgi in base alla nazionalità. Impone ai cittadini non belgi di costituire una cauzione per le spese di giudizio ove non sussista un accordo reciproco tra il loro Stato di nazionalità e il Belgio. Tuttavia, a mio parere, non si tratta di una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE.
46. La cautio judicatum solvi non è una norma commerciale. Si riferisce alla nazionalità della parte in causa, non all’origine delle merci, e il suo scopo non è quello di disciplinare gli scambi commerciali. Né è una condizione direttamente collegata alla fornitura di merci nello stesso modo in cui norme sul confezionamento o sull’etichettatura potrebbero essere usate per discriminare le importazioni estere e ostacolare quindi la libera circolazione. Si tratta, piuttosto, di una norma di procedura civile. La sua applicazione dipende da due eventi. In primo luogo, deve sorgere, in seguito alla conclusione di un contratto (nella fattispecie, per la fornitura di merci) una controversia che conduca all’adizione dei giudici belgi. In secondo luogo, la parte convenuta dell’eventuale azione in giudizio deve essere un cittadino belga che decida di avvalersi dell’art. 851 del codice giudiziario belga.
47. A mio parere, l’applicazione dell’art. 851 del codice giudiziario belga è quindi troppo incerta e indiretta per costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’art. 28 CE (24).
48. Qualora la Corte dissenta da tale parere e ritenga che la cautio judicatum solvi costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE, sarà necessario accertare se sia giustificata da uno dei motivi di pubblico interesse indicati all’art. 30 CE. Poiché la norma nazionale contestata non discrimina, per quanto riguarda le merci oggetto della controversia, tra beni importati e beni non importati, essa può essere giustificata anche da esigenze imperative stabilite nella giurisprudenza della Corte (25) (qualora la Corte ritenesse che anche il cittadino di uno Stato terzo possa far valere l’art. 12 CE(26), la norma contestata, essendo chiaramente discriminatoria sulla base della nazionalità, potrebbe essere giustificata sulla sola base dell’art. 30 CE, e non della giurisprudenza sulle esigenze imperative).
49. Il Belgio sostiene che l’obiettivo dell’art. 851 del codice giudiziario belga è la certezza del diritto, per garantire la corretta esecuzione delle sentenze nei tribunali belgi. Lo scopo della disposizione è quello di garantire che i cittadini stranieri non soggetti a un accordo reciproco non eludano il pagamento di danni e interessi quando siano a ciò condannati dai giudici belgi. Lo scopo è quindi porre i cittadini stranieri in una posizione simile a quella dei cittadini belgi, che naturalmente sono soggetti a pieno titolo alla competenza esecutiva dei giudici nazionali.
50. Anche ammettendo che una norma nazionale di diritto processuale che disciplina la certezza del pagamento delle spese possa essere considerata, in linea di principio, diretta a perseguire un obiettivo di interesse pubblico – si tratti dell’ordine pubblico di cui all’art. 30 CE o delle «esigenze imperative» di cui alla sentenza «Cassis de Dijon» – né la decisione di rinvio, né le osservazioni scritte presentate dal Belgio contengono informazioni sufficienti per consentire alla Corte di approfondire tale analisi. Ritengo pertanto che spetti al giudice nazionale risolvere la questione se la cautio judicatum solvi possa essere giustificata. Nell’esaminare tale questione, il giudice nazionale dovrebbe valutare se la norma sia il mezzo meno restrittivo per realizzare l’obiettivo perseguito e se sia proporzionata (27).
Conclusione
51. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte dovrebbe risolvere la questione sollevata dal Rechtbank van Koophandel te Brussel come segue:
«L’art. 28 CE non osta a che un cittadino monegasco che avvia un procedimento in Belgio per ottenere il pagamento di una fornitura di merce sia obbligato a fornire, su richiesta di un convenuto avente cittadinanza belga, una cauzione per il pagamento delle spese e del risarcimento dei danni derivanti dal processo ai quali può essere condannato».
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Poiché la causa principale è precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, faccio riferimento alle disposizioni del Trattato vigenti all’epoca. Le disposizioni dell’art. 12 CE si trovano ora all’art. 18 TFUE; quelle degli artt. 28, 29 e 30 CE rispettivamente agli artt. 34, 35 e 36 TFUE; e quelle dell’art. 299 CE all’art. 52 TUE e all’art. 355 TFUE. Occorre altresì ricordare che, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam nel 1999, le disposizioni degli artt. 28, 29 e 30 CE si trovavano, con qualche variazione, agli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE e a questi si fa riferimento nella giurisprudenza anteriore citata. I riferimenti alla Comunità nella giurisprudenza e nella legislazione precedenti devono ovviamente essere interpretati nel contesto attuale come riferimenti all’Unione europea.
3 – V. Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991 (GU 2002 L 84, pag. 43).
4 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), ora sostituito dall’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145, pag. 1). Il Principato di Monaco fa parte del territorio doganale della Comunità europea almeno dal 1968, quando l’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio del 27 settembre 1968, n. 1496, relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità (GU L 238, pag. 1) ha stabilito che i territori indicati nell’allegato al medesimo regolamento (tra i quali il Principato di Monaco) situati fuori dal territorio degli Stati membri sono considerati come parte del territorio doganale della Comunità.
5 – Nella sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke (Racc. pag. 1921, punti 14‑18), la Corte ha stabilito che per prodotti in «libera pratica» nella Comunità si dovevano intendere i prodotti, originari di uno Stato terzo, regolarmente importati in uno Stato membro alle condizioni prescritte dal Trattato. Tali prodotti erano totalmente e definitivamente assimilati ai prodotti d’origine comunitaria. Conseguenza di tale assimilazione era il fatto che le disposizioni dell’art. 30 del Trattato CE si applicavano indistintamente ai prodotti di origine comunitaria e a quelli messi in libera pratica in uno degli Stati membri, indipendentemente dalla provenienza originaria dei prodotti stessi.
6 – Conclusioni 16 settembre 1999 nella causa C‑220/98 (Racc. pag. I‑117, paragrafi 12‑14).
7 – Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169).
8 – Conclusioni nella causa Estée Lauder, cit. alla nota 6 supra, (paragrafo 12).
9 – Conclusioni nella causa Estée Lauder, cit. alla nota 6 supra, (paragrafo 14).
10 – Ciò consegue logicamente dalla sentenza Donckerwolcke, cit. alla nota 5 supra: tali merci sarebbero state, in tale ipotesi, regolarmente importate nel territorio doganale della Comunità e totalmente e definitivamente assimilate ai prodotti d’origine comunitaria monegasca.
11 – Sentenza 7 maggio 1997, cause riunite da C‑321/94 a C‑324/94 (Racc. pag. I‑2343).
12 – Sentenza 5 dicembre 2000, causa C‑448/98 (Racc. pag. I‑10663).
13 – Sentenza Pistre, cit. alla nota 11 supra, (punti 44 e 45).
14 – Sentenza Pistre, cit. alla nota 11 supra, (punti 49‑54).
15 – La normativa pertinente descriveva il formaggio Emmenthal come segue: «una pasta compatta, cotta, pressata e salata in superficie o in salamoia; di colore da avorio a giallo pallido, con aperture di dimensioni che oscillano dalla grandezza di una ciliegia a quella di una noce; crosta dura e secca, di colore da giallo dorato a castano chiaro».
16 – Sentenza Guimont, cit. alla nota 12 supra, (punto 23).
17 – Sentenza Guimont, cit. alla nota 12 supra, (punti 25‑35).
18 – Svilupperò questa analisi in prosieguo, esaminando se la normativa contestata sia una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa: v. paragrafo 43 e segg.
19 – Sentenze 1° luglio 1993, causa C‑20/92, Hubbard (Racc. pag. I‑3777) (prestazione di servizi); 26 settembre 1996, causa C‑43/95, Data Delecta (Racc. pag. I‑4661) (fornitura di merci); 20 marzo 1997, causa C‑323/95, Hayes (Racc. pag. I‑1711) (fornitura di merci), e 2 ottobre 1997, causa C‑122/96, Saldanha e MTS Securities Corporation (Racc. pag. I‑5325) (diritto societario – tutela degli interessi degli azionisti).
20 – Data Delecta, cit. alla nota 19 supra, punto 16.
21 – V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa Hayes, cit. alla nota 19 supra, (paragrafi 7‑9).
22 – Cause riunite C‑22/08 e C‑23/08, Vatsouras e Koupatantze (Racc. pag. I‑4585, punti 51 e 52).
23 – Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837, punto 5). Per esempi di casi in cui la Corte ha ritenuto che formalità amministrative costituiscano misure di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE, v. sentenze 17 giugno 1987, causa C‑154/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2717, punti 8‑12), riguardante formalità che disciplinano l’importazione parallela di veicoli, e 15 marzo 2007, causa C‑54/05, Commissione/Finlandia (Racc. pag. I‑2473, punti 38 e 39), riguardante un sistema di permesso di trasferimento applicato solo ai veicoli importati.
24 – V., per analogia, sentenze 7 marzo 1990, causa C‑69/88, Krantz (Racc. pag. I‑583, punti 11 e 12); 24 gennaio 1991, causa C‑339/89, Alsthom Atlantique (Racc. pag. I‑107, punti 14 e 15); 13 ottobre 1993, causa C‑93/92 CMC Motorradcenter (Racc. pag. I‑5009, punti 10‑13); e 22 giugno 1999, causa C‑412/97, ED (Racc. pag. I‑3845, punti 11 e 12).
25 – Sentenza 20 febbraio 1979, Rewe-Zentral AG, causa 120/78 («Cassis de Dijon») (Racc. pag. 649, punto 8).
26 – V. paragrafo 42 supra.
27 – V., per esempio, sentenza Commissione/Finlandia, cit. alla nota 23 supra, (punto 38).
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